Sms all’amante e addebito della separazione: conclusioni e relativa ordinanza della Suprema Corte di Cassazione

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Se inviare un sms all’amante, oppure, scoprire nel telefono del coniuge un messaggio compromettente, siano circostanze sufficienti per chiedere la separazione con addebito, sono state questioni che la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato di recente.

(Cass. ord. n. 12794/21).

 

Ci sono diversi punti da affrontare.

Qualcuno si è chiesto se una chat sia sufficiente a dimostrare una relazione extraconiugale se non c’è prova di un contatto fisico o di un legame tra i relativi partecipanti, oppure, come fare a portare davanti a un giudice, un messaggio arrivato sullo smartphone altrui senza violare la privacy.

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In che cosa consiste il tradimento

In diritto penale, il tradimento è un crimine relativo a una serie di atti di slealtà o infedeltà.

L’autore del gesto è definito traditore.

In passato l’esecrazione del tradimento, con toni drammatici, costituiva la pezza di appoggio principale per un programma sanzionatorio rigoroso.

Il traditore si sottrae alla doverosa obbedienza, manca alla fede, rompe il patto sociale, si pone al di fuori del consorzio umano.

Negli ordinamenti antichi la persecuzione di questo reato seguiva una procedura speciale e, in epoca imperiale, assumeva i caratteri del “crimen laesae maiestatis”.

Un simile percorso si poteva rinvenire nello schema della felonia, intorno alla quale nacque il “cas royal”, vale a dire, il caso sottoposto alla giurisdizione diretta del re perché coinvolgente la dignità regia e la funzione del re come custode supremo della pace, dell’ordine pubblico, dello Stato.

Come si vede una tipologia fluida ed eterogenea.

Viene introdotto il “droit de prévention”, il diritto di avocazione della giurisdizione regia anche per semplice inerzia della giurisdizione signorile.

In uno Stato di diritto, come quelli che si erano venuti a creare in Occidente dal Settecento, la questione della tipicità della condotta nel reato politico, per evitare la repressione del dissenso, non ha impedito la sopravvivenza di alcune forme del reato, che il provvedimento della Cassazione (Cass. ord. n. 12794/21) ad esempio è relativo  anche all’omicidio di figure di rango, come il regicidio (atto definito alto tradimento).

La legge italiana definisce vari tipi di reati che possono essere descritti come tradimento, anche se essendo molti ben definiti nessuno di loro si chiama semplicemente tradimento nel testo del codice penale.

I tipi di tradimento sono raggruppati nel secondo libro, primo titolo del codice penale, sotto la voce “Delitti contro la personalità dello Stato”.

Sms come prova di tradimento

La giurisprudenza ha più volte spiegato che basta un sms all’amante o da parte dell’amante per provare il tradimento.

Il tradimento non è in modo esclusivo, quello fisico ma anche quello virtuale. Il rapporto platonico potrebbe essere sufficiente a chiedere l’addebito nella separazione se dovesse dimostrare che c’è un effettivo coinvolgimento carnale o affettivo tra il coniuge e una terza persona, indipendentemente dal fatto che i due abbiano o non abbiano consumato un rapporto sessuale o che si siano esclusivamente baciati.

A questo punto non risulta importante la prova dell’esistenza di una relazione stabile tra le parti: anche un messaggino occasionale può bastare per portare alla separazione.

Che cosa comporta l’addebito nella separazione per tradimento

Il tradimento costituisce una violazione dei doveri del matrimonio. Da esso però non derivano particolari sanzioni, né risarcimenti. L’unico effetto dell’infedeltà è che il giudice addebita la separazione al coniuge fedifrago e, in conseguenza di ciò, quest’ultimo perde la possibilità di Cass. ord. n. 12794/21. chiedere l’assegno di mantenimento (se mai ne avesse avuto diritto, in presenza di un reddito più basso) e i diritti successori (in caso di morte del coniuge prima del divorzio).

Solo in via eccezionale è possibile chiedere, in apposito e separato giudizio, il risarcimento del danno: ciò succede quando il tradimento si manifesta in modo plateale e pubblico, tale cioè da ledere l’onore e la reputazione dell’altro coniuge. Cass. ord. n. 12794/21.

Come dimostrare l’SMS dell’amante: la privacy

La questione principale per chi voglia chiedere l’addebito in capo al coniuge in caso di tradimento rivelato da una chat è la prova.

La prova che potrebbe, ad esempio, essere costituita dallo screenshot del telefono se non fosse che la legge sulla privacy non lo vietasse.

Non è possibile impossessarsi del dispositivo altrui, neanche se serva per acquisire le prove di un comportamento illecito.

Diversamente, la prova così acquisita non potrebbe essere prodotta in giudizio e il giudice non ne potrebbe tenere conto, ma si rischierebbe una querela per violazione della riservatezza.

La nostra Costituzione vieta la violazione dell’altrui corrispondenza e i messaggi sul cellulare non sono che l’evoluzione della tradizionale lettera.

Il risultato è che c’è un’ammissione di responsabilità da parte dell’interessato, una confessione, fatta anche prima della causa, oppure, si chiamano a deporre dei testimoni, visto peraltro che le dichiarazioni della parte in causa non possono entrare nel processo civile.

I testimoni potrebbero cioè rivelare di aver visto il coniuge con l’amante o di aver letto i messaggi.

Secondo una recente sentenza della Cassazione, strappare di mano il telefono, anche se del coniuge, per vedere cosa c’è scritto integra il reato di rapina.

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha deciso il caso di un uomo scoperto a chattare con l’amante e che ha subito l’addebito della separazione.

La moglie ha portato in giudizio gli sms, ma non si sa come abbia fatto e se poi l’ex marito l’abbia querelata.

Di sicuro l’uomo, nella causa di separazione, non è riuscito a disconoscere la veridicità dei messaggi.

Per escludere l’efficacia probatoria bisogna allegare elementi che attestino come la realtà dei fatti non corrisponda a quella riprodotta.

Per l’interessato è stato inutile contestare di non essere l’autore dei messaggi.

Secondo l’articolo 2712 del codice civile, il disconoscimento fa perdere qualità di prova alle riproduzioni informatiche, degradandole a presunzioni semplici, se è chiaro, circostanziato ed esplicito.

Nel caso specifico, il marito si è limitato a dedurre di “non avere mai dato inizio a nessuna relazione affettiva in costanza di matrimonio”.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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