Sinistri stradali: a quanto ammontano le spese?

Redazione 19/04/18
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La variazione del preventivo sulla base dell’attestato di rischio

Valutate le condizioni contrattuali di premio offerte dalla compagnia assicuratrice, il contraente, se intende procedere alla conclusione del contratto, potrà richiedere un preventivo gratuito all’assicuratore, che dovrà restar fermo per una durata non inferiore ai 60 giorni, termine entro il quale l’assicurando potrà decidere di vincolarsi. A tale scopo, egli dovrà fornire, come accennato, informazioni sulla sua identità e su quella dell’intestatario del veicolo, se diverso, nonché quelle su precedenti sinistri (se esistenti), al fine di permettere all’assicuratore di modulare adeguatamente, sulla base di un calcolo dei rischi, il premio assicurativo.
Bisogna rilevare che l’art. 133 Cod. ass. stabilisce che «i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano
ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L’individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall’impresa, all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente
quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l’applicazione, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro».
Recentemente, inoltre, è stato introdotto il divieto per le compagnie assicurative di applicare criteri nella collocazione nelle classi di merito che tengano conto della durata del contratto intercorrente con il contraente e causino una differenziazione dei premi tra assicurati soggetti a rischi dalle identiche caratteristiche.

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La convenzione di indennizzo diretto

A differenza della procedura tramite CAI, in questo caso non è previsto un preventivo accertamento delle responsabilità, poiché si presume dalla firma congiunta che il sinistro sia realmente avvenuto con le modalità e secondo le responsabilità ivi riportate, eventuali successive contestazioni che possano insorgere da parte della Debitrice e in contrasto con quanto sottoscritto dal proprio assicurato (sull’esistenza del sinistro, sulla responsabilità del proprio assicurato, sulla corretta applicabilità della procedura di risarcimento diretto) avverranno tramite negazione dell’evento a seguito della richiesta di copia del modulo CAI 2.
Le contestazioni in oggetto dovranno essere presentate al CONCARD, che qualora le accolga provvederà alla modifica dello stato delle responsabilità, ma qualora le respinga procederà alla comminazione delle penalità di cui all’art. 12 succitato della Convenzione.
La procedura tramite CAI 1 ex art. 18, in cui il modulo sia stato appunto sottoscritto da un’unica parte, è «finalizzata esclusivamente a verificare le condizioni per l’accesso del rimborso alla stanza di compensazione, lasciando impregiudicata ogni valutazione di diritto relativa alla risarcibilità del danno nei confronti del danneggiato». Ne deriva un obbligatorio accertamento preventivo sulle modalità in cui il sinistro si è verificato (considerando che le versioni dei conducenti sono contrastanti).

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