Sinistri stradali: il risarcimento diretto per danni a cose e persone

Redazione 19/01/21
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Sinistri stradali: la richiesta di risarcimento diretto

Questo contributo è stato tratto da 

Formulario dell’infortunistica stradale

Il testo, aggiornato alle novità introdotte dai decreti emergenziali emanati dal Governo per far fronte alla pandemia, nonché alla recente GIURISPRUDENZA, si propone come strumento di ausilio per tutti i professionisti che operano nel settore dell’infortunistica e del risarcimento a seguito di incidente stradale.Con oltre 150 formule l’opera tratta anche l’istituto della NEGOZIAZIONE ASSISTITA applicato alla materia dell’infortunistica stradale.Completano il volume le FORMULE, il COMMENTO alla normativa, la giurisprudenza e le tabelle del DANNO BIOLOGICO, che lo rendono un ottimo strumento operativo sia nell’ambito stragiudiziale che giudiziale.Lucilla NigroAvvocato e Mediatore civile, responsabile di una sede di mediazione in Agropoli.

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La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 giugno 2009, n. 180, ha interpretato l’art. 149 del codice delle assicurazioni ed ha chiarito che il risarcimento diretto è facoltativo e non obbligatorio.
Pertanto il danneggiato può agire con azione diretta o contro il responsabile del sinistro (azione contrattuale o extracontrattuale).
L’articolo 149 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005) prevede che, in caso di sinistro fra due veicoli a motore, i conducenti dei veicoli possono rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni a cose o alla persona del conducente o direttamente alla propria impresa con cui hanno stipulato il contratto.
La richiesta va inviata per conoscenza anche all’impresa che assicura il responsabile del sinistro.
Le condizioni di procedibilità per l’azione di risarcimento sono previste dall’art. 145 del codice delle assicurazioni: l’azione per il risarcimento diretto per danni alle cose è proponibile decorsi 60 giorni dalla formale messa in mora; invece, per i danni al conducente, trattandosi di danni fisici, diviene proponibile allo scadere di 90 giorni.
Il termine di 90 giorni, per l’ipotesi di risarcimento danni sia alle cose che alla persona del conducente, decorre dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulata secondo le modalità e con i contenuti dell’art. 148 del codice delle assicurazioni. È opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 148 del codice delle assicurazioni, i termini suddetti decorrono dall’invio della documentazione completa (compreso il certificato di guarigione con, o senza, postumi); pertanto è opportuno inviare tali documenti con lettera raccomandata, qualora inviati successivamente all’apertura del sinistro.
La peculiarità dell’indennizzo diretto è che il danneggiato dovrà far pervenire la raccomandata con richiesta di indennizzo non solo alla propria assicurazione, ma per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto (avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150). (Art. 145, comma 2, d.lgs. 209/2005).
L’azione di risarcimento diretto opera esclusivamente se si tratta di sinistri tra due veicoli a motore (come espressamente dettato dall’art. 149, al comma 1, del codice delle assicurazioni, approvato con d.lgs. 209/2005) e quindi ne sono esclusi i sinistri fra veicoli che siano più di due, oppure fra veicoli non a motore (es. biciclette) o fra veicoli e pedoni.
Il risarcimento diretto è previsto per i danni alle cose e per i danni alla persona “solo per il conducente non responsabile”, come previsto dal comma 2 dell’articolo 149 del codice delle assicurazioni.
Il comma 2 dell’articolo 149 del codice delle assicurazioni, poi, limita il risarcimento diretto al solo danno alla persona subito dal conducente non responsabile, se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139 e cioè se si tratta di danno biologico di lieve entità, cioè, c.d. “micropermanente” (cioè fino a 9 punti di danno biologico).

L’assicurazione obbligatoria

È stato approvato in data 18 luglio 2006 il d.P.R. n. 254, contenente la disciplina delle modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale.
La richiesta di risarcimento diretto per i danni a cose (art. 6, comma 1, d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254) deve contenere le seguenti indicazioni: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
La richiesta di risarcimento di danni a persone deve contenere le seguenti indicazioni, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254: a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b) l’entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
L’offerta del danno avviene negli stessi termini già previsti dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni: 60 giorni per i danni a cose, 90 giorni per i danni a persone, 30 giorni nel caso di sottoscrizione di modello Cid (art. 8 d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254); l’impresa può richiedere, entro 30 giorni dalla messa in mora, l’integrazione dei documenti ed i suddetti termini sono interrotti e iniziano a decorrere nuovamente dalla recezione della documentazione completa (art. 7 d.P.R. cit.).

Questo contributo è stato tratto da 

Formulario dell’infortunistica stradale

Il testo, aggiornato alle novità introdotte dai decreti emergenziali emanati dal Governo per far fronte alla pandemia, nonché alla recente GIURISPRUDENZA, si propone come strumento di ausilio per tutti i professionisti che operano nel settore dell’infortunistica e del risarcimento a seguito di incidente stradale.Con oltre 150 formule l’opera tratta anche l’istituto della NEGOZIAZIONE ASSISTITA applicato alla materia dell’infortunistica stradale.Completano il volume le FORMULE, il COMMENTO alla normativa, la giurisprudenza e le tabelle del DANNO BIOLOGICO, che lo rendono un ottimo strumento operativo sia nell’ambito stragiudiziale che giudiziale.Lucilla NigroAvvocato e Mediatore civile, responsabile di una sede di mediazione in Agropoli.

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