Sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato ammesso solo per difetto di giurisdizione

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Il rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto quando sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, e non rilevano a tal fine i vizi di giudizio.

Massima dell’ordinanza n. 30650/2018 Cassazione Civile – Sezioni Unite

Il rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto quando sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda.

Il sindacato permesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione può soltanto comprendere le ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione, e tali non sono gli errores in iudicando.

Osservazioni

Il caso riguardava una società che aveva richiesto il risarcimento dei danni da ritardo in conseguenza della determina dirigenziale della Regione che aveva negato, dopo sei anni, l’installazione di un nuovo parco eolico.

Il Consiglio di Stato aveva respinto la domanda della società, statuendo che la legittimità del provvedimento di diniego impediva di riconoscere il risarcimento.
La società proponeva il ricorso per il superamento dei limiti esterni alla giurisdizione, ritenendo che il Consiglio di Stato avrebbe rifiutato di esercitare la giurisdizione attribuitagli dall’art. 2-bis della Legge n. 241/1990.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto il ricorso inammissibile perché la censura sollevata dalla società si risolveva in un semplice addebito di violazione di legge, «per aver il Consiglio di Stato interpretato la disposizione nel senso che il risarcimento del danno discendente dal ritardo non poteva essere accordato attesa la legittimità del provvedimento».

Il Consesso ha precisato che «il sindacato che deve ritenersi permesso a queste Sezioni Unite della Corte può soltanto comprendere le ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione; e che tali non sono – per quanto qui direttamente interessa – gli errores in iudicando», e che «se fosse diversamente – si sottoporrebbe la decisione del giudice speciale al controllo delle Sezioni Unite in deroga ai principi costituzionali che continuano a separare i poteri delle differenti magistrature».

Gli errores in iudicando (cd. “vizi di giudizio”), sono gli errori in cui è incorso il giudice nella individuazione e nella applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio.

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Giurisprudenza rilevante.
Cass. SS.UU. 13976/2017
Corte Cost. 6/2018

Disposizioni rilevanti.
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Vigente al: 06-12-2018
Art. 2-bis – Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

Codice di procedura civile
Vigente al: 06-12-2018
Art. 360 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 136
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Graziotto Fulvio

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