Sicurezza sul lavoro: macchine ed attrezzature e responsabilità del datore di lavoro (Cass. pen. n. 33285/2011)

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Massima

Non è sufficiente all’esonero di responsabilità per il datore di lavoro l’ipotesi in cui la macchina abbia il relativo marchio CE e l’affidamento sia riposto nella notorietà e competenza tecnica del costruttore.

 

 

 

1.     Premessa

 

Con la sentenza che qui si commenta i giudici  della quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato, ricordando giurisprudenza precedente sul tema (1),  che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (2)  sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso.

Da ciò ne deriva che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’incidente occorso al prestatore di lavoro, sia sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

Non è possibile attribuire alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del lavoratore.

 

 

2. Conclusioni

 

I giudici della Corte, con la sentenza che qui si commenta, hanno chiarito che la condotta del lavoratore può comportare l’esonero totale del datore da responsabilità solamente nella ipotesi in cui presenti i caratteri della abnormità,  inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

Nella fattispecie oggetto di controversia l’imputata aveva acconsentito al fatto che la vittima lavorasse utilizzando un cassone non idoneo ai fini della sicurezza, poiché la pulsantiera era posizionata in modo non adeguato.

Il lavoratore si procurava, quindi, lo schiacciamento di un dito della mano, perdendo i sensi e cadendo, con l’ulteriore lesione costituita da una frattura cranica.

Sia in primo che in secondo grado vi era stata la condanna.

La questione di spostava dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e, quindi, risponde dell’infortunio occorso al lavoratore a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario del marchio CE o l’affidamento riposto nella notorietà del costruttore valgano ad esonerarlo da responsabilità.

Il datore, infatti, è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed ha l’obbligo di conoscere e osservare tale normativa indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni seppur provenienti da autorità di vigilanza.

Una simile posizione di garanzia concorre si con quella del costruttore ma non può ad essa essere subordinata.

 

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano (Aq)
Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; ; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

 

 

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(1) Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10 settembre 2009, n. 19494.
(2) Tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose.

Sentenza collegata

36302-1.pdf 106kB

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