Si può procedere al sequestro diretto nei confronti di società fittizia?

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Se il profitto del reato è rimasto nella disponibilità dell’ente, o la struttura societaria è fittizia, si può procedere al sequestro diretto nei confronti della società.

 

Decisione: Sentenza n. 13479/2016 Cassazione Penale – Sezione III

Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario

Parole chiave: sequestro preventivo – presupposti

 

Il caso.

Con decreto del Giudice per le indagini preliminari veniva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili a due società e al legale rappresentante indagato per il reato di cui all’art. 10 bis Decreto legislativo n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) per alcuni milioni di euro relativi a tre anni d’imposta (2010, 2011 e 2012).

Una delle società veniva ammessa al pagamento rateale, e le società ricorrevano in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame che rigettava la richiesta di riesame fondata sul vizio di ultrapetizione del decreto rispetto alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, in quanto ha aggiunto disponibilità liquide e beni immobili non indicati da quest’ultimo.

 

La decisione.

La Cassazione ritiene fondata l’eccezione di difetto della domanda avanzata dalla pubblica accusa di includere disponibilità e beni riconducibili alle società; infatti «Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l’applicazione delle misure cautelari, sia personali che reali, postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero (cfr. Sez. 2, n. 25375 del 7/5/2015, P.M. in proc. Simonini, Rv. 264105; Sez. 6, Sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, Saa’ e altri, Rv. 257791; Sez. 2, n. 47257 del 20/10/2009, Liguori, Rv. 245368 e, in generale, in riferimento alle misure cautelari personali, S.U. n. 8388 del 22/1/2009, Novi, Rv. 242292), onere che non può ritenersi implicitamente assolto attraverso la presentazione della sola richiesta (cfr. Sez. 3, Gjoni e altro, Rv. 264175)».

Il Collegio rileva che nella richiesta del pubblico ministero è stata avanzata una istanza per ottenere il sequestro preventivo di disponibilità liquide e di beni immobili che risulteranno riferibili al legale rappresentante al fine della “confisca per equivalente”, «senza nessuna indicazione circa la possibilità di operare il sequestro del profitto illecito, in via diretta, presso le società».

E ne trae la conseguenza: «risulta evidente che, nella sostanza, il vincolo cautelare apposto deve essere qualificato, anch’esso, quale sequestro preventivo per equivalente, come del resto anche dedotto dalle società ricorrenti nel motivo aggiunto e non può che essere rilevata, parimenti, la fondatezza della censura afferente l’assoluta mancanza di motivazione nell’ordinanza impugnata quanto alla riconducibilità delle società destinatarie del provvedimento cautelare all’indagata».

Nell’annullare con rinvio l’ordinanza di riesame, la Suprema Corte ha ricordato il «principio ripetutamente affermato da questa Corte in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, principio che consente di disporre il sequestro preventivo (funzionale alla confisca del profitto per equivalente) sui beni della persona giuridica solo nel caso in cui l’ente sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale l’indagato agisca come effettivo titolare dei beni (cfr., tra le molte, Sez. U, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, Rv. 258646; Sez. 3, n. 1256 del 19/9/2012 Pg in proc. Unicredit S.p.A, Rv. 254796; Sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, Rv. 259102)».

 

Osservazioni.

Per i reati tributari commessi dal legale rappresentante di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto sui beni della persona giuridica solo nel caso che la società sia un mero schermo fittizio attraverso il quale il legale rappresentante agisca come effettivo titolare dei beni.


Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 25-6-2016

 

Art. 10-bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

 

Art. 12-bis – Confisca

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Graziotto Fulvio

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