Si estende anche ai consumatori la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Redazione 14/03/12
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Anna Costagliola

Dopo essere stata stralciata in sede di conversione del D.L. 212/2011, torna ad essere presa in considerazione la procedura di composizione della crisi per il consumatore, originariamente contemplata in affianco a quella per le piccole e medie imprese non fallibili, attualmente disciplinata dalla L. 3/2012 e in vigore dal 29 febbraio 2012 (vedi l’articolo su questo stesso sito).

Il Consiglio dei Ministri del 9 marzo ha, infatti, approvato un disegno di legge di modifica della citata L. 3/2012 in materia di sovraindebitamento, allo scopo evidente di porre rimedio anche alle situazioni di difficoltà del debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Il provvedimento trova giustificazione nell’attuale contesto di crisi economica che investe indifferentemente famiglie ed imprese ed è volto, sul piano macroeconomico, a stimolare la spesa per beni di consumo e investimenti.

La nuova procedura licenziata dal Consiglio dei Ministri consente dunque al debitore «meritevole» una via di uscita dai debiti pregressi. Il procedimento prende il via con la predisposizione di un piano da presentare ai creditori e da sottomettere all’omologazione dell’autorità giudiziaria, il quale dovrà essere depositato presso il Tribunale del luogo in cui il consumatore ha la residenza. Nella redazione del piano predetto, il debitore può farsi assistere da un organismo di composizione della crisi d’impresa ovvero da un professionista abilitato, che operano in veste di garante della fattibilità del piano di ristrutturazione.

Ovviamente il piano dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a ricostruire la posizione economica e patrimoniale del debitore. In questa direzione, ampio spazio è concesso alla relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve accompagnare il piano del consumatore. Questi dovrà infatti riportare le cause dell’indebitamento e la diligenza adottata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni che impediscono al debitore di far fronte agli obblighi assunti, il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni, l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

La opportunità di omologazione del piano presentato dal consumatore verrà valutata, sia da parte dell’autorità giudiziaria che da parte degli stessi creditori, in relazione alla convenienza economica del piano stesso ed alla meritevolezza soggettiva del richiedente.

Qualora il sovraindebitamento non sia riconducibile a colpa del consumatore, il quale si trovi in crisi per un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, e in presenza della ragionevole aspettativa che il debitore sia in grado di far fronte a quanto promesso, il Tribunale procederà all’omologazione del piano. Una volta approvato il piano, la proposta sarà vincolante anche per i creditori che non abbiano aderito all’accordo. Scompare, pertanto, la obbligatorietà dell’accordo tra debitore e creditori, introducendosi il criterio in base al quale anche i creditori che non aderiscono all’accordo possono essere assoggettati agli effetti della procedura in forza del provvedimento di omologazione adottato dal Tribunale. Ulteriore differente impostazione attiene alla possibilità che nel piano sia previsto un pagamento non integrale dei creditori privilegiati, i quali, con la omologazione, potrebbero trovarsi ad essere in ogni caso vincolati dal provvedimento del Tribunale che ritenga che essi non avrebbero potuto comunque ottenere di più.

Quanto alla procedura relativa ai non consumatori, viene ridotta dall’attuale livello del 70% a quello del 60% dei crediti la soglia prevista per il raggiungimento dell’accordo tra debitore non consumatore e creditori, nella prospettiva di rendere più facile il raggiungimento dell’intesa.

Infine, viene ad affiancarsi alla procedura costruita sul piano omologato una nuova, diretta alla liquidazione diretta dei beni del debitore, a sovrintendere la quale è un liquidatore nominato dal giudice tra i professionisti in possesso dei requisiti per assumere l’incarico di curatore nei fallimenti. Come nel processo esecutivo, il ricavato della vendita dei beni viene destinato a soddisfare le pretese creditorie.

Dall’adempimento del piano omologato ovvero dalla liquidazione dei beni consegue l’esdebitazione del debitore, il quale sarà liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori anteriori all’apertura della procedura. Va da sé che anche in ipotesi di liquidazione l’esdebitazione resterà esclusa quando il debitore che ha chiesto di accedere alla procedura versi in una situazione di crisi per un ricorso al credito «colposo e sproporzionato» rispetto alle sue capacità patrimoniali.

Come sottolineato dal Governo, il nuovo strumento per la gestione delle situazioni di conflitto nell’ambito dei rapporti civili ed economici pone il Paese in linea con la legislazione vigente negli altri Stati membri dell’area euro, già da tempo muniti di procedimenti esdebitatori, anche per i consumatori e le piccole imprese. Le norme si prefiggono inoltre l’obiettivo di provocare una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti.

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