Si è sempre ritenuto possibile che all’avvenuta aggiudicazione non facesse necessariamente sempre seguito l’esecuzione del contratto, dato che, anche nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, vige il principio dell’autotutela decisoria che c

Lazzini Sonia 16/02/06
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Appalti di lavori: la produzione della relativa certificazione (apposito attestato rilasciato da organismi di diritto privato (soa) a tanto specificamente autorizzati) costituisce condizione necessaria e sufficiente per ritenere qualificato l?operatore economico, senza alcuna facolt? per la stazione appaltante di considerare adeguata una qualificazione diversa da quella correlata ai lavori da eseguire, oppure di richiedere una documentazione diversa per la dimostrazione della qualificazione al riguardo necessaria

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In tema di possibilit?, in autotuela di annullare un?aggiudicazione e di conseguente responsabilit? precontrattuale di una stazione appaltante, merita segnalare quanto sancito dal Consiglio di Stato con la decisione numero 86 ?del 16 gennaio 2006

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<: l?errore commesso nella redazione del bando di gara non era giustificabile, era stato lesivo dell?affidamento del ricorrente ed era stato per lo stesso foriero di spese e di danni che, per come provati, andavano risarciti.

Altrettanto corretta, ad avviso del collegio, ? stata la qualificazione della fattispecie come ipotesi di responsabilit? precontrattuale implicante, ai sensi dell?art. 1337 del codice civile, l?obbligazione al risarcimento delle sole spese sostenute per la partecipazione alla gara e dell?eventuale ulteriore danno derivante, in diretta conseguenza di tale partecipazione, per effetto della mancata aggiudicazione di altri contratti (perdita di chance).

Non ?, infatti, condivisile la tesi dell?appellante che, sulla base di una consolidata, anche se risalente giurisprudenza, ravvisando nell?aggiudicazione il momento del definitivo incontro delle volont? dei contraenti, riconduce il successivo recesso ad un?ipotesi di responsabilit? per inadempimento contrattuale.>

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A cura di Sonia Lazzini

  • qui la decisione

Lazzini Sonia

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