Sì all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un diverso procedimento penale se generato dal medesimo filone d’indagine

Gulotta Licia 30/12/10
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Con ordinanza di data 05.11.2010 il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, decidendo sulle eccezioni, sollevate dai difensori degli imputati, relative alla nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche confluite da un diverso procedimento penale, ha stabilito che le stesse sono pienamente utilizzabili se derivano dal medesimo filone d’indagine del procedimento nel quale sono state ritualmente disposte.

Il fatto

Nell’ambito di un procedimento penale per vari reati concernenti la costituzione di un’organizzazione finalizzata a far ottenere l’appalto per la realizzazione di un’opera pubblica ad un determinato concorrente, così turbando la regolarità della relativa gara, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, autorizzava l’avvio di operazioni di intercettazione telefonica sulle utenze in uso agli indagati.

Nel corso delle predette indagini preliminari, il P.M. ravvisava, tuttavia, l’opportunità di disporre dall’originario procedimento la formazione di un nuovo fascicolo a “stralcio” cui riferire integralmente le posizioni degli imputati per diversi fatti di reato, emersi proprio a seguito delle intercettazioni disposte con riferimento ai differenti delitti contestati.

Nella formazione del nuovo fascicolo processuale, il P.M. provvedeva, tra l’altro, ad inserire in originale le risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate nell’originario procedimento, la cui inutilizzabilità veniva, tuttavia eccepita dai difensori degli imputati, per mancanza del requisito richiesto dall’art. 270, comma 1, del codice di procedura penale, il quale vieta che i risultati delle intercettazioni possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

 

La decisione del Tribunale

Di regola, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili come prova soltanto nell’ambito del procedimento in cui vengono disposte. Sul punto, peraltro, la Corte Costituzionale (v. Corte Cost. 24 febbraio 1994, n. 63), interpretando tale preclusione, ha chiarito come il limite all’utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi risulti necessario onde evitare la trasformazione dell’intervento del giudice in un’autorizzazione in bianco, come tale incompatibile con l’art. 15 Cost., con conseguente lesione della “sfera privata” legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi d’ufficio. (cfr. Sez. 1, 9 maggio 2006,  n. 29421).

Sul punto, va rilevato che, in effetti, la definizione di “procedimento diverso” è stata oggetto di differenti interpretazioni da parte della dottrina (un’ampia panoramica è fornita in Nuzzo “Sull’acquisizione ex art. 507 c.p.p. di intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti” CP, 2003, 2794) secondo la quale, così come il legislatore, nello specificare espressamente le categorie di reati che consentono le intercettazioni, ha voluto precluderne l’impiego per accertare un fatto illecito non contemplato nel decreto autorizzativo, allo stesso modo andrebbe letto il divieto previsto all’art. 270 c.p.p., con la conseguente esclusione dell’utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti connessi o collegati a quello nel quale sono state legittimamente disposte al di fuori dei casi e dei modi consentiti dalla legge.

Altra dottrina, inoltre, soffermandosi sul significato tecnico-giuridico di procedimento, inteso come pendenza di una lite genericamente intesa che tecnicamente si perfeziona con l’iscrizione della notitia criminis, ha, altresì, affermato che la nozione di “procedimento diverso” corrisponderebbe a quella di “fatto diverso” (v. in tal senso, Dinacci, sub art. 270, Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di Gaito, Torino, 2001, 890; nonché Filippi, voce Intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 6), di guisa che, ai fini del divieto di cui all’art. 270 c.p.p., si sarebbe in presenza di un differente procedimento ogniqualvolta si proceda in ordine ad un fatto che con struttura soggettiva e oggettiva diversa dal fatto-reato del procedimento a quo.

Con la decisione in esame, il giudice di merito ha, invece, fatto propria l’interpretazione della Suprema Corte, secondo la quale la nozione di diverso procedimento, prevista dal richiamato art. 270, comma 1, c.p.p., andrebbe intesa esclusivamente sotto il profilo sostanziale, non collegabile, quindi, al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato né tantomeno al mero concetto di “diverso reato” (Cass., Sez. 3, 13 novembre 2007, n. 348/2008 e Sez. 1, 4 novembre 2004, n. 46075, Sez. 2 , 19 gennaio 2004, n. 9579).

Seguendo tale ragionamento, la diversità del procedimento, di conseguenza, non si estenderebbe fino ad escludere la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato originariamente disposto.

In altri termini, il concetto di “diverso procedimento” andrebbe, a parere del giudice triestino, collegato al dato della alterità o non uguaglianza sostanziale del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notitia criminis derivante da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito dell’altro, differente, procedimento (sul punto v. Sez. 4, 19 gennaio 2010, n. 7320 e Sez. 4, 11 dicembre 2008, n. 4169/2009).

Nella disamina della fattispecie in esame, il Tribunale di Trieste è partito, infatti, dal presupposto che le operazioni di intercettazione telefonica originariamente disposte in riferimento all’originaria ipotesi accusatoria avevano effettivamente condotto a rinvenire altresì indizi di reità a carico dei predetti indagati, oltre che di altri, in relazione allo svolgimento delle attività illecite oggetto del secondo procedimento penale.

Di conseguenza, la circostanza che il P.M., nel corso della medesima indagine, avesse provveduto all’aggiornamento delle iscrizioni in relazione alle ulteriori ipotesi di delitto emerse, non aveva, quindi, determinato il venir meno dell’unitarietà dell’indagine, considerato lo stretto collegamento sotto il profilo oggettivo e probatorio delle investigazioni relative ai singoli reati contestati ed alle varie persone sottoposte alle indagini.

Sul punto, il giudice di merito ha ritenuto, dunque, condivisibile l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, secondo la quale, qualora gli atti probatori siano stati legittimamente acquisiti nel procedimento “originario”, i suoi risultati non potrebbero che essere ritenuti altrettanto legittimi anche nel momento in cui, elaborata anche su di essi la ricostruzione del fatto, si sia, poi, giunti alla conclusione che l’episodio debba essere ricondotto, sotto il profilo giuridico, ad altra fattispecie incriminatrice (cfr. Sez. 1, 20 febbraio 2009, n. 19852 e Sez. 6, 24 giugno 2005, n. 33751).

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, il Tribunale di Trieste ha reputato, quindi, pienamente utilizzabili le risultanze delle predette intercettazioni telefoniche, posto che, nel procedimento in esame, non vi era stata alcuna violazione del disposto di cui all’art. 270 c.p.p., il quale, secondo l’interpretazione sopra esposta, postula, dunque, la sostanziale diversità delle indagini rispetto alle quali vengono utilizzate le intercettazioni disposte in relazione ad ipotesi di reato diversamente connotate sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo.

Gulotta Licia

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