Shrinkflation: il fenomeno e la regolamentazione italiana

Shrinkflation e diritto: tra vuoti normativi, modelli europei e la nuova disciplina italiana ancora incerta tra trasparenza e tutela del consumatore.

Scarica PDF Stampa

La crasi tra il verbo inglese to shrink (restringere) e il sostantivo inflation (inflazione) è all’origine del neologismo (shrinkflation) coniato per descrivere il fenomeno consistente nella riduzione della quantità di prodotto presente in una confezione a parità di prezzo o con aumento convenuto attuata da produttori del sistema alimentare, casalingo e dell’igiene personale al fine di contrastare la crescita dei costi di produzione mantenendo inalterata la qualità del prodotto.

Indice

1. Inquadramento (anche economico) del fenomeno


Da un punto vista prettamente economico, esso consiste in un’operazione di riformulazione della logica dell’inflazione a favore delle imprese. È, infatti, noto come, in periodi di inflazione il consumatore sia chiamato a fare i conti con una riduzione della ricchezza che si traduce in una contrazione del paniere di beni soprattutto a scapito di prodotti non essenziali. Ciò determina importanti perdite del volume di vendita delle aziende che, in queste circostanze, devono già fare i conti con l’aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi di trasporto.
È evidente come tale fenomeno ponga problemi di liceità giuridica in un’ottica di etica del mercato e, a valle, imponga la necessità di una regolamentazione giuridica.

2. Problemi giuridici di regolamentazione


Se si volge lo sguardo alla regolamentazione giuridica del fenomeno, si registra un curioso vuoto legislativo in materia[1], posto che negli U.S.A. l’adozione di un Shrinkflation Prevention Act finalizzato a qualificare questa pratica commerciale come scorretta o sleale in coerenza con il sistema e, dunque, in un’ottica derogatoria rispetto al common law è poco più che sollecitazione politica.
Ruolo pionieristico nel contrasto alla pratica è da riconoscersi, invece, all’ordinamento francese dove con il Décret 16 avril 2024 relatif à l’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué, impone alle imprese del settoredella distribuzione un obbligo di informativa specifica a decorrere dal 1° luglio
La pratica in esame, dunque, è riconosciuta come lecita a condizione che la variazione al rialzo del prezzo risulti totalmente trasparente. Non è sufficiente dunque indicare la quantità di prodotto offerto, ma è necessario rendere edotto il consumatore della variazione.
Il controllo sull’adempimento dell’obbligo è affidato all’Autorità garante della concorrenza, che, avvalendosi dei suoi poteri, ha potere di comminare una sanzione che potrà anche essere oggetto di pubblicità a spese del professionista inadempiente. Nulla è previsto in termini di risarcimento del consumatore.
Le modalità di informazione riguardano sia la collocazione che le forme.
Il periodo di esposizione dell’informazione è limitato nel tempo: due mesi dalla data di vendita del prodotto in quantità ridimensionata.
Si è in proposito autorevolmente evidenziato[2] come la ratio di questo intervento normativo miri a neutralizzare l’efficacia decettiva della shrinkflation che “non dipende né da una omissione né da una comunicazione ingannevole perché l’etichetta riporta correttamente le informazioni di legge, ma si avvantaggia della disattenzione del consumatore”.
Tale risultato è perseguito mediante il ricorso al rimedio privilegiato dal legislatore europeo, vale a dire l’obbligo informativo, in sé rispettoso della libertà di mercato. In quest’ottica, riequilibrando attraverso tale obbligo il ruolo attivo del consumatore nella scelta di mercato “la selezione del prodotto diventa selezione di qualità” funzionale sia allo sviluppo di un mercato concorrenziale sia all’incentivazione di comportamenti virtuosi delle imprese[3].

3. La normativa italiana


In questo contesto transnazionale, va inquadrata la l. n. 193/2024Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” che ha novellato il Codice del Consumo inserendo l’art. 15-bis che, nella formulazione vigente, così dispone “1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell’avvenuta riduzione della quantità, tramite l’apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un’etichetta adesiva, della seguente dicitura: “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità“.
2. L’obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025“.
Appare d’immediato come la scelta del legislatore italiano si muova nel solco di quello francese, omettendo tuttavia alcun riferimento alle conseguenze giuridiche dell’inadempimento dell’obbligo legislativamente imposto.
Due i principali ordini di problemi posti all’interprete dall’intervento normativo in parola.
In primo luogo, la possibilità/auspicabilità – data la collocazione topografica della disposizione normativa in parola all’interno del codice del consumo – di qualificare eventuali condotte in violazione della disposizione in esame come pratiche commerciali scorrette e, sostanzialmente, legare, da un punto di vista interpretativo, l’apparato rimediale di private enforcement oggi previsto dall’art. 27, il comma 15-bis cod. cons. come novellato dal d. lgs. n. 26 del 2023[4].
Il dato, tuttavia, non è pacifico dovendosi sottolineare autorevoli voci che, sul punto, si sono spinte ad affermare che “La shrinkflation non rientra in alcuna delle scorrettezze tipizzate[5].
La seconda questione, invece, inerisce l’entrata in vigore della disposizione normativa in esame che, disposta originariamente alla data del 1°aprile 2025, è stata rinviata al 1 ottobre 2025 e, secondo indiscrezioni, ancora e ulteriormente al 1°luglio 2026.
Da ultimo non può non considerarsi che la disposizione normativa in parola corre il rischio di essere priva di efficacia in quanto redatta in violazione del TRIS – Technical Regulation Information System, di cui alla Direttiva (UE) n. 2015/1535 che impone la previa comunicazione finalizzata all’ottenimento di un parere alla Commissione Europea. E’ stata aperta, per tali ragioni, una procedura d’infrazione in coerenza con la giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Note


[1] Posto che, al di là dell’esperienza transalpina, volgendo lo sguardo in Europa, solo Ungheria e Romania hanno adottato atti normativi finalizzati a regolamentare il fenomeno mentre in altri paesi membri come la Spagna il dibattito sul tema non si è ancora tradotto in atti normativi specifici e nel Regno Unito l’approvazione di una specifica regolamentazione era prevista nell’ottobre 2025.
[2] G. Pignataro, SHRINKFLATION ED ETICA DEL MERCATO A TUTELA DEL CONSUMATORE, in The Cardozo Electronic Law Bulletin 30 (Spring-Summer) 2024, pag. 31 e ss..
[3] In tal senso, nota l’autrice, come esso integri l’approccio normativo europeo “limitato al problema degli abusi comunicativi di chi propaganda una produzione etica e green non reale, sanzionati dalla disciplina sulla pubblicità ingannevole, sulle pratiche commerciali scorrette oltre che sulla concorrenza sleale. La shrinkflation non rappresenta però un abuso comunicativo, l’informazione corretta è riportata sul prodotto; sono le modalità di presentazione che sollevano dubbi etici, volte ad occultare una variazione non immediatamente percepibile per prevenire una diversa scelta di consumo”.
[4] Potenziando, per questa via, notevolmente gli strumenti di private enforcement che la legge di recepimento italiana in materia aveva, nei fatti, fortemente ridimensionato nel (ristretto) perimetro interpretativo rappresentato dalle ipotesi in cui la pratica commerciale scorretta integrasse i vizi del consenso.
[5] G. Pignataro, op. cit., pag. 36.

Tommaso Gasparro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento