La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 583-quinquies cod. pen., «nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso concreto: imputazione per deformazione permanente del viso
- 2. L’ordinanza di rimessione: sproporzione della pena e assenza della “valvola”
- 3. La risposta della Corte: effetto della sentenza n. 83/2025 e perdita di oggetto
- 4. Esito del giudizio: manifesta inammissibilità e conferma dell’assetto sanzionatorio
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1. Il caso concreto: imputazione per deformazione permanente del viso
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli era chiamato a giudicare, con il rito abbreviato, due persone imputate del reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. L’ordinanza di rimessione: sproporzione della pena e assenza della “valvola”
Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, il GUP partenopeo sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies del codice penale, inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), «nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo deduceva che, nell’ipotesi di condanna, pur applicando le riduzioni per le attenuanti generiche e la scelta del rito, non si sarebbe potuta irrogare, atteso il minimo edittale di otto anni di reclusione e l’omessa previsione della diminuente del fatto di lieve entità, una pena inferiore a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, a suo avviso sproporzionata rispetto alla gravità concreta del fatto.
Invece, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente reputava difforme dai principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena la rigidità del trattamento sanzionatorio disposto dalla norma censurata, poiché esso non consente al giudice di temperare la pena riguardo a «condotte lesive che, pur attingendo il volto, siano da ritenersi di minore gravità» in quanto, «sulla scorta di parametri oggettivi e verificabili, ad esempio la localizzazione in aree periferiche del volto stesso, oppure le dimensioni ridotte del segno lasciato», non determinino – come nella specie – «una alterazione sensibile dei tratti somatici della persona e, quindi, una lesione o una messa in pericolo, significativa e distintamente percepibile, dell’identità dell’individuo».
Di conseguenza, alla stregua di ciò, il giudice a quo sollecitava un’additiva, che introducesse per il reato di cui all’art. 583-quinquies cod. pen. l’attenuante della particolare tenuità del fatto, in linea con alcuni precedenti della giurisprudenza costituzionale (si menzionavano all’uopo le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023).
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3. La risposta della Corte: effetto della sentenza n. 83/2025 e perdita di oggetto
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata – osservava che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la medesima Consulta, con la sentenza n. 83 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», evidenziandosi al contempo come tale sentenza abbia riscontrato la violazione dei principi costituzionali di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena, in quanto la norma censurata, per l’assenza della “valvola di sicurezza” dell’attenuante del fatto di lieve entità, «al cospetto di un minimo edittale di eccezionale asprezza e di una gamma multiforme di condotte punibili, determina il rischio di irrogazione di una sanzione eccessiva in concreto, pertanto insensibile al giudizio sulla personalità del reo e inidonea allo scopo della sua risocializzazione»;
Orbene, da ciò se ne faceva discendere come la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile a quella in scrutinio, rendesse quest’ultima priva di oggetto e ne determinasse, quindi, la manifesta inammissibilità (tra molte, specificamente in materia penale, ordinanze n. 35 del 2025, n. 186 del 2024 e n. 86 del 2023).
4. Esito del giudizio: manifesta inammissibilità e conferma dell’assetto sanzionatorio
Fermo restando che l’art. 583-quinquies, co. 1, cod. pen., com’è noto, prevede che chiunque “cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni” e considerato che, come evidenziato nella stessa ordinanza qui in commento, il Giudice delle leggi, già con la sentenza n. 83 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», con la pronuncia qui in commento, la questione sollevata dal Tribunale campano veniva ritenuta manifestatamente infondata, proprio perché essa era stata già oggetto di valutazione da parte dei giudici di legittimità costituzionale in una precedente decisione.
Questa è dunque in sostanza la novità, o meglio, la conferma, che connota il provvedimento qui in commento.
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