Il sequestro delle scuole a rischio sismico anche se lieve

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Una notizia di cronaca recente rimbalzata sulle varie redazioni, che vorrei ricordare in questa sede giuridica.

Il sindaco che rifiuta di chiudere un edificio scolastico che non risponde ai canoni tecnici antisismici, nonostante l’immobile sia situato in una zona a bassa densità sismica, risponderà di omissione di atti di ufficio.

È emerso da una recente sentenza della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione dell’8 gennaio 2018, n. 190.

I terremoti non sono soggetti a “prevedibilità” e i sindaci non si devono opporre al sequestro delle scuole che, anche nelle zone a “basso rischio sismico”, sono a ipotetico rischio crollo anche se per un “minimo scostamento dai parametri” di edificazione emanati nel 2008.

Gli ermellini hanno accolto il ricorso della Procura di Grosseto nei confronti di Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, indagato per omissione di atti di ufficio per non avere chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla “nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto nel 2013, emergesse la non idoneità sismica”.

Il sindaco ottenne la riapertura di una scuola a “leggero” rischio sismico, pari allo 0,985 su una scala che soddisfa a “1” l parametro di sicurezza statica.

Contro il sequestro della scuola primaria e secondaria, frequentata da quasi trecento bambini, e disposta dalla magistratura grossetana, Limatola aveva fatto ricorso e il tribunale del riesame lo aveva accolto togliendo i sigilli.

Secondo il tribunale del riesame, era insussistente “un pericolo concreto e attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d’uso, avuto riguardo all’attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta”.

Come ha riportato l’Agenzia di Stampa Ansa:

L’’ordinanza rilevava che “in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio previsto dalle “Norme tecniche per le costruzioni” emanate con decreto il 14 gennaio 2008”, dall’accertamento redatto nel certificato di idoneità statica “il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore ‘1’”.

Contro il sindaco di Roccastrada, la Procura di Grosseto ha protestato in Cassazione sostenendo che la scuola deve essere chiusa perché il pericolo per l’incolumità pubblica “nella non prevedibilità dei terremoti, si doveva intendere insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto”.

Secondo il Pubblico Ministero, “nessun rilievo si sarebbe potuto attribuire alla circostanza che l’edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima”.

Dando ragione al Pubblico Ministero toscano, la Suprema Corte, con la sentenza n. 190, sottolinea che “nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento””.

“La inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo”.

Adesso il tribunale del riesame deve rimeditare il via libera al dissequestro.

Ci sono casi estremi come quello dell’Abruzzo dove oltre il 90% delle scuole è a rischio sismico e ci sono regioni dove è la situazione è migliore.

Stando alla sentenza della Cassazione molte scuole in Italia potrebbero finire sotto sequestro. Sono da chiudere a scopo di  prevenzione, in attesa di ristrutturazione o della costruzione di altri edifici, le scuole che non rispettano in pieno gli standard di sicurezza anticrollo in caso di terremoto, anche se lo scostamento dai parametri sia minimo e anche se la struttura si trova in una zona a basso rischio sismico.

Secondo la Cassazione, i terremoti non sono soggetti a “prevedibilità” e i sindaci non si devono opporre al sequestro delle scuole a ipotetico rischio crollo per un “minimo scostamento dai parametri” di edificazione emanati nel 2008 e che sorgono su aree non soggette a scosse.

Per questo gli “ermellini”hanno accolto il ricorso della Procura di Grosseto, come ha riportato l’Ansa,  nei confronti di Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, indagato per omissione di atti di ufficio per non avere chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla “nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica“.

Il sindaco era stato indagato per il reato del quale all’articolo 328 del codice penale, per avere indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica, egli avrebbe dovuto compiere senza ritardo, omettendo di chiudere un edificio scolastico nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile ne emergesse la sua non idoneità sismica.

I giudici del merito ritenevano insussistente il pericolo di un concreto e attuale crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene, anche con riferimento al basso grado di sismicità della zona.

In tema di sequestro preventivo, il pericolo che rileva al fine dell’adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato in relazione alla situazione che esiste al momento della sua adozione, e deve essere inteso, non come una semplice eventualità, ma come concreta possibilità, ricavata dalla natura del bene e dalle circostanze del fatto, che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto all’agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie.

Come ha specificato la giurisprudenza di legittimità, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che lo stesso bene si deve caratterizzare da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res e il reato commesso, come recita una relativa sentenza.

Nella fattispecie i giudici del riesame cautelare ritenevano di poter escludere l’aggravamento delle conseguenze del reato di omissione di atti di ufficio contestato al sindaco per avere omesso di inibire al persistente uso della collettività un edificio scolastico, in quanto non rispondente a criteri di adeguatezza sismica, in ragione della bassa sismicità della zona e del rilevato minimo scostamento dai parametri tecnici della tecnica di edificazione dell’immobile.

In materia di sequestro preventivo, a norma dell’articolo 321 del codice di procedura penale, se si considera il pericolo di aggravamento del reato con riguardo al perdurante utilizzo di un immobile pubblico la quale realizzazione sia soggetta al rispetto di normativa antisismica, la nozione di concreta possibilità di pericolo è insita nella violazione della normativa di settore (Cass. pen., Sez. IV, 18 gennaio 2007, n. 6382).

Di conseguenza, la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche dove questo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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