Separazione tra coniugi e separazione tra conviventi

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Ci si separa da coniugi e ci si separa da conviventi, una separazione tra coniugi porta con se problemi pratici e psicologici, la cessazione di una convivenza, proprio perchè non è contemplata giuridicamente, scatena cruente battaglie e molti ostacoli. Infatti il coniuge più debole può comunque contare su tutta una serie di diritti, mantenimento – assegnazione della casa coniugale – pensione di reversibilità – trattamento di fine rapporto etc.. che nessun coniuge, andandosene da casa, può sottrargli. Al contrario, il convivente non legalmente sposato, pur avendo condiviso una intera vita con il proprio compagno, può ritrovarsi senza niente. Privato dagli affetto, dai soldi, dalla casa e senza tutela, specialmente se, dalla "condivisione", non sono nati figli.
Il convivente è considerato, dal codice penale (art. 572 cp.), "persona della famiglia" e tutelato penalmente in tale veste, nel caso subisca maltrattamenti (fisici o morali). Non è invece previsto tra i conviventi il reato di violazione degli obblighi familiari.
Ecco perché – recentemente – la Corte di cassazione, II sezione penale con la sentenza n. 40727/2009, ha confermato la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione inflitta dalla Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ad un albanese responsabile di maltrattamenti in famiglia, violenza privata e ricettazione.
La Suprema Corte, nella medesima, ha ribadito:
una coppia va considerata come una famiglia se vi è una certa "stabilità del rapporto";
"siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo".
"deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti , stabili rapporti di assistenza e solidarietà….".
 
SEPARAZIONE
Non è previsto adire, come per la separazione tra coniugi, al Tribunale. Per legge sono due estranei la cui regolamentazione della separazione è rimessa a liberi accordi (patti di convivenza).
Il convivente economicamente più debole non può vantare alcun diritto all’assegno di mantenimento od agli alimenti.
 
EREDITA’.
Il convivente superstite non ha diritto successorio. L’unico modo per tutelarlo è mediante un lascito testamentario. Egli partecipa come un qualsiasi estraneo solo per la quota disponibile. Le aliquote fiscali sono più alte rispetto a quelle previste nella successione di congiunti. A meno che non si ricorra ad assicurazioni in favore del partner superstite.
 
PENSIONE DI REVERSIBILITA’.
Il convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità.
 
IN CASO DI MORTE ACCIDENTALE.
Il convivente non rientra né nell’eredità né nei risarcimenti. La Corte di Cassazione ha comunque riconosciuto il danno consistente nella lesione dell’aspettativa del convivente superstite alla continuazione delle elargizioni ricevute con carattere permanente dal defunto, con relativo risarcimento del danno morale e materiale.
 
T.F.R. DEL CONVIVENTE.
Il convivente non può vantare diritto ad alcuna quota della liquidazione del convivente per la pensione.
 
ATTIVITA’ NELL’IMPRESA FAMILIARE.
Il coniuge, inserito nell’impresa di famiglia dell’altro coniuge, percepisce il mantenimento secondo la condizione economica della famiglia ed è partecipe agli utili dell’impresa ed ai beni acquistati. Il convivente nei confronti dell’impresa familiare del compagno (o compagna) è un terzo estraneo.
 
SUSSIDI DEI SERVIZI SOCIALI  PER LE MADRI
Presso i Servizi Sociali delle amministrazioni comunali sono previste delle agevolazioni fruibili dalle donne non coniugate o conviventi more uxorio
 
CONSULTORI FAMILIARI.
Nella normativa che istituiva il Consultorio Familiare (l. 1975 n. 405) sono inclusi tra gli aventi diritto, oltre ai singoli ed alle famiglie, le "coppie".
 
ANAGRAFE.
La definizione comprende ogni comunità fondata su vincoli affettivi e caratterizzata dal rapporto di convivenza e dalla messa in comunione di tutto o in parte del reddito (art. 2 della Costituzione).
 
L’ABITAZIONE
Quando una convivenza cessa di essere tale il diritto di continuare a vivere nella casa spetta a chi ne ha l’esclusiva proprietà. In caso di mancato rilascio spontaneo dell’immobile da parte del convivente non titolare, il titolare potrà agire in giudizio per la restituzione dell’immobile. Alcune sentenze hanno stabilito però che i compagni uniti dal vincolo di convivenza, “sia pure esso sia un vincolo di fatto e non giuridico”, oltre alla semplice ospitalità, costituiscono la nascita di una situazione di possesso tutelabile dell’immobile dove hanno abitato. Se questa teoria fosse accolta, determinerebbe una situazione anomala, il non proprietario se cacciato con violenza dal convivente proprietario potrebbe ricorrere al magistrato chiedendo la reintegrazione dell’abitazione di cui è stato spogliato. L’ex convivente proprietario sarà poi costretto ad agire in giudizio per dimostrare il suo titolo di proprietà.
 
L’ABITAZIONE QUANDO CI SONO I FIGLI
In caso due conviventi con figli minori, o maggiorenni, ma non economicamente autonomi, cessassero la loro convivenza, il Tribunale può affidare l’abitazione al convivente affidatario dei figli. (si applica la stessa regola dei coniugi separati). L’abitazione può essere quindi affidata al genitore che non è titolare dell’immobile solo perchè gli sono stati affidati i figli. Nel caso l’abitazione sia in locazione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto al convivente affidatario dei figli il diritto di succedere nel contratto di locazione, questa regola vale anche in caso di morte del conduttore, il compagno superstite ha il diritto di successione del contratto.
 
I FIGLI NATURALI STESSI DIRITTI DEI FIGLI LEGITTIMI
I figli naturali ed i figli legittimi godono della stessa tutela giuridica.
 
I FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI
1) Entrambi i genitori esercitano la potestà sui minori.
2) In caso di cessazione della convivenza è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza a decidere sul suo affidamento, (in caso di non conflittualità tra i genitori sull’affidamento del figlio, questo rimane affidato al genitore con cui convive).
 3) E’ il Tribunale ad essere competente all’assegnazione della casa familiare e per la fissazione dell’assegno di mantenimento al carico del genitore non affidatario. Queste problematiche sono analizzate anche dal Tribunale per i minori ma in aspetto di prescrizione e non di tempestività esecutiva (così, il più delle volte, è necessario sostenere due cause per tutelare un figlio naturale, qualora fosse presente la conflittualità genitoriale, proprio per la differenza sostanziale tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i Minori).
 
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare 
                                                                                           
                                                                                        

Corbi Mariagabriella

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