Licenziamento e tempestività della contestazione (Cass. n. 1568/2013)

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Massima

Nel procedimento disciplinare, che sfocia nella sanzione massima del licenziamento, il datore di lavoro ha quale obbligo, tra gli altri, quello di rispettare il principio di tempestività (L. 300/1970). 

 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 23 gennaio 2013 n. 1558 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che  in tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa dei procedimento penale, considerata l’autonomia ira i due procedimenti, l’inapplicabilità, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza, stabilito dall’art. 27 Cost. soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l’eventuale accertamento dell’irrilevanza penale del fatto non determina di per sé l’assenza di analogo disvalore in sede disciplinare.

 

 

2.  La fattispecie

Nella fattispecie concreta il ricorrente provvedeva alla impugnazione del licenziamento disciplinare (intimato nel 2006) deducendo l’illegittimità dello stesso per la violazione dei principi di tempestività e di specificità della contestazione, oltre che per l’infondatezza nel merito dell’addebito.

Il Tribunale, ritenuto legittimo il licenziamento intimato, rigettava la domanda; avverso tale decisione proponeva appello il ricorrente deducendo l’erroneità.

In sede di appello la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato e per l’effetto condannava il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno.

Avverso tale decisione il datore di lavoro ricorreva in cassazione con quattro motivi.

Resiste con un controricorso la parte intimata, proponendo, tra l’altro, anche ricorso incidentale condizionato, cui resiste la parte ricorrente con controricorso.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970 con particolare riguardo al principio di immediatezza della contestazione disciplinare, e degli artt. 2119, 1 175 e 1375 c.c. anche in relazione all’art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 luglio 1999 e di quadri direttivi e del personale delle aree professionali dipendenti da aziende di credito, finanziarie e strumentali.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la carenza di motivazione in ordine al fatto controverso decisivo per il giudizio, rappresentato dal contenuto della lettera del 12 dicembre 2003 dell’allora (…) di al signor N.L.B.

Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la carenza della motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo, costituito dalla ritenuta sussistenza, già prima ed a prescindere dal procedimento penale e dalla confessione del L.B. , degli elementi di prova in ordine alla ascrivibilità al lavoratore dei fatti e oggetto di contestazione.

Con il quarto motivo la società denuncia la carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo, costituito dalla condotta del lavoratore che, avendo omesso di seguire la comunicazione di cui all’art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro al datore di lavoro dell’avvio del procedimento penale a suo carico, aveva determinato che egli stesso il ritardo nell’acquisizione da parte del medesimo datore di elementi di prova a suo carico.

Con il ricorso incidentale il ricorrente deduce la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al tatto controverso decisivo costituito dalla genericità della contestazione disciplinare.

Deduce poi la carenza di motivazione in ordine alla mancata proporzionalità della sanzione espulsiva.

 

 

3. Conclusioni

Nella decisione in commento i giudici della Corte di Cassazione, riunendo i ricorsi, rigettano quello principale e dichiarano inammissibile quello incidentale.

Per quanto concerne le spese, provvede con la compensazione delle stesse.

Il criterio della immediatezza – tempestività della contestazione dell’addebito (nel procedimento disciplinare) che nel licenziamento per giusta causa va a configurarsi quale elemento costitutivo del recesso, deve essere intesa in senso relativo, in quanto rileva la natura dell’illecito disciplinare nonché le ragioni oggettive che possono ritardare la percezione oppure il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro.

E’, altresì, vero che, come nella fattispecie oggetto di controversia, il principio di immediatezza non consente di individuare nella potenziale rilevanza penale dei fatti accertati e nella conseguente denunzia penale, circostanze di per sé idonee all’esonero dell’obbligo di immediata contestazione.

 

 

4. Giurisprudenza

Deve dichiararsi inefficace per violazione dell’obbligo di buona fede (art. 1175 c.c.) la sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro dopo il decorso del termine fissato dalla contrattazione collettiva (nel caso di specie art. 23 CCNL Metalmeccanici) per rispondere alle giustificazioni addotte dal lavoratore, intendendosi altrimenti il silenzio come accettazione delle giustificazioni. Trib. Reggio Emilia, 12 aprile 2011, in Lav. nella giur., 2011, 744 

 

Il requisito dell’immediatezza della sanzione deve intendersi in senso relativo, laddove l’accertamento dei fatti abbia richiesto uno spazio temporale maggiore o sia reso difficoltoso dall’organizzazione aziendale. Trib. Milano, 9 dicembre 2010, in Lav. nella giur., 2011, 221 

 

La tempestività della contestazione di cui all’art. 7, secondo comma, legge n. 300 del 1970 va valutata in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore, costituenti illecito disciplinare, appaiono ragionevolmente sussistenti; e quando il fatto costituente illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio dell’immediatezza della contestazione non può considerarsi violato quando il datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente certa la commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all’esame del giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione dell’esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere ragionevolmente sussistente l’illecito disciplinare, non dovendo egli attendere la conclusione del processo penale. Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7983,

 

In relazione ai principi di immediatezza della contestazione disciplinare e di tempestività della successiva irrogazione della sanzione, entrambi da intendersi in senso relativo, va esente da vizi la sentenza che abbia escluso nel caso concreto che l intervallo di tempo trascorso tra il verificarsi del fatto ascritto al dipendente e la relativa contestazione attestasse la mancanza di interesse del datore di lavoro all esercizio della facoltà di recesso in una fattispecie in cui questi, avendo emesso un ordine di trasferimento del dipendente a fronte del quale il dipendente aveva rifiutato l adempimento ed istaurato un procedimento cautelare inteso ad accertare l illegittimità del trasferimento, abbia preferito attendere l esito del ricorso per poi, dopo aver verificato, attraverso la cognizione sommaria del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. esauritosi in suo favore, la legittimità del trasferimento rifiutato dal dipendente, immediatamente(il giorno dopo) contestare l infrazione costituente giusta causa del licenziamento e, quindi, provvedere all irrogazione della sanzione espulsiva. Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2005, n. 27679, in Mass. Giur. It., 2005

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

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(1) Cfr.  Cass., sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7410.

Sentenza collegata

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