Odontoiatra e consenso informato (Cass. n. 8527/2013)

Redazione 08/04/13
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Svolgimento del processo

C.S., con atto notificato il 22.2.2011, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 178/10 depos. 30.10.2010, con la quale, il Tribunale di Ragusa, sede distaccata di Vittoria, pronunciando sull’appello proposto da G.B. avverso la sentenza emessa dal G.d.P. di Vittoria, accoglieva in parte l’impugnazione, rigettando l’opposizione proposta dalla stessa C. avverso il decreto ing. n. 52/2005 emesso dallo stesso G.d.P su ricorso del nominato dott. B. per la somma di € 1374,37 che si assumeva dovuta per prestazioni odontoiatriche rese in favore della ricorrente. Quest’ultima aveva giustificata la propria opposizione al provvedimento monitorio in esame, sostenendo che nessun incarico professionale era stato affidato al medesimo, atteso che essa C. si era recata presso il suo studio odontoiatrico, per una visita di controllo a causa di un’algia alle arcate dentarie inferiori ed in quella sede il dott. B. si era limitato a limare alcuni denti ed a rilevare il calco dell’arcata dentaria, prospettandole la necessità di più interventi operatori per un costo preventivato in € 4550,00.
Il giudice di primo grado, sulla base delle dichiarazioni dei due testi escussi, aveva ritenuta fondata l’opposizione al provvedimento monitorio nel senso che mancava la prova del rapporto professionale in questione, mentre il giudice d’appello, diversamente valutando le stesse emergenze istruttorie, giungeva all’opposta conclusione che era stata allegata la prova del credito azionato, sia nell’an che in punto quantum, richiamandosi a tal fine all’art. 2233 c.c.
Il ricorso per cassazione, notificato in data 22.3.2011, si fonda su 2 mezzi; l’intimato non ha svolto difese.

 

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo del ricorso, l’esponente eccepisce la violazione dell’art. 2229 e l’art. 1418 c.c., deducendo che, la mancanza di consenso informato da parte dell’odontoiatra, aveva comportato la nullità del contratto d’opera professionale.
Il motivo è inammissibile per la novità della questione, in quanto nel giudizio di cui trattasi le parti contrastavano unicamente sul conferimento al dentista dell’ulteriore incarico di realizzare una protesi dentaria, essendo pacifico che la paziente era ricorsa al medico “perché doveva mettere un dente” o perché aveva un’algia ad un’arcata dentaria. Ma a prescindere da ciò, va comunque osservato che il consenso informato non attiene alla validità del contratto d’opera professionale e, in particolare alla diagnosi della situazione del paziente ed alla scelta della terapia, ma al trattamento sanitario necessario per l’attuazione della stessa; l’inosservanza del menzionato obbligo di attenere il consenso informato, trova la sua sola sanzione in una responsabilità (contrattuale) del sanitario anche nel caso in cui, a prescindere da una sua colpa professionale, il trattamento da lui praticato abbia comportato un aggravamento delle condizioni di salute, il cui rischio il paziente non era stata messo in condizione di valutare; il difetto di consenso informato avrebbe potuto eventualmente giustificare una domanda risarcitoria per l’avvenuta irreversibile limatura dei denti della cui necessità per l’applicazione dell’ipotesi non era stata informata.
Con il 2° motivo (violazione artt. 2697 e 2712 c.c.; 116 e 116 c.p.c.,) la ricorrente deduce inattendibilità della prova testimoniale circa il conferimento dell’incarico professionale e la necessità della prova scritta dell’incarico conferito al dentista di applicare la protesi dentaria, ai sensi dell’art. 2721 c.c.
Il motivo è inammissibile nella seconda parte, in quanto costituisce questione nuova nel giudizio, quella riguardante la necessità della prova scritta del contratto e, in ogni caso, la ricorrente non deduce di avere sollevata tempestivamente l’eccezione in sede di assunzione a nella prima difesa successiva. Il motivo è infondata nella prima parte in quanto la sentenza ha affermata che dalla deposizione testimoniale emergeva la prova della commissione al dentista della protesi dentaria e non risultano violati i principi della disponibilità (art. 115 c.p.c.) e valutazione (art. 116 c.p.c.) delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice, salvo che la legge non disponga altrimenti; la sostanziale censura della valutazione dei mezzi di prova attinge un apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità perché adeguatamente e logicamente motivata.
Il ricorso dev’essere dunque rigettato. Nulla per le spese.

 

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Redazione