La Suprema Corte annulla senza rinvio il provvedimento di non luogo a provvedere per ciò che concerne la richiesta di convalida del sequestro d’urgenza disposto dalla polizia giudiziaria, in quanto, la convalida del suddetto spetta al giudice del dibattimento e non al GIP, nonché ritiene affetto da abnormità il provvedimento di non luogo a provvedere, in quanto, essendo di competenza del giudice la convalida del sequestro determinerebbe così una arresto del procedimento, altresì violando ogni principio di economia processuale.
Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sentenza n. 49330 del 28-12-2022
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