Pendolari, riconosciuto il risarcimento per disagi

Redazione 13/09/17
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Le fatiche della vita dei pendolari

Già è dura lavorare lontano da dove si vive e dover prendere treni ogni giorno. Se poi il servizio non è efficiente, per non dire, inesistente, la condizione dei pendolari diventa ancor più stressante! Per questo, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n.3756, emessa un paio di settimane fa, ha riconosciuto il risarcimento agli oltre tremila ricorrenti che hanno coltivato un’azione di classe contro la società di trasporto ferroviario di cui erano utenti.

La Compagnia si è resa responsabile di disagi e disservizi per ben nove giorni consecutivi, durante i quali, i passeggeri hanno subito ritardi, soppressioni e sovraffollamento delle carrozze. La società aveva infatti organizzato i turni di lavoro dei propri dipendenti, mediante un nuovo software, che avrebbe creato un black out totale del sistema, lasciando peraltro i pendolari senza informazioni.

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Il volume presenta i criteri fondamentali di progettazione geometrico-funzionale delle infrastrutture per i sistemi di trasporto a guida vincolata tra i quali si annoverano sia quelli extraurbani, come le ferrovie convenzionali e ad alta velocità, sia quelli urbani come le metropolitane (“pesanti”, “leggere” ed “automatiche”), le tranvie ed i people movers. Per ogni sistema di trasporto sono descritti gli orientamenti tecnici – progettuali e costruttivi – ritenuti più rilevanti, le peculiarità trasportistiche (ad esempio i valori di capacità massima) ed i principali riferimenti normativi adottati per la definizione dei singoli elementi compositivi del tracciato delle linee, delle stazioni e delle fermate. I contenuti del testo possono essere di utilità pratica nell’ambito delle attività di pianificazione e di progettazione dei suddetti sistemi di trasporto. Marco Guerrieri (Palermo, 24 dicembre 1976) è laureato con lode in Ingegneria Civile Trasporti. Nell’anno 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie (Università degli Studi di Palermo). Svolge attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare ICAR/04 (strade, ferrovie ed aeroporti). È Professore a contratto di “Infrastrutture per la mobilità ed i trasporti” presso la Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo. Abilitato a Professore di I fascia per il SSD ICAR/04 “Strade, ferrovie ed aeroporti” (ASN 2016) ed in precedenza a Professore di II fascia nel medesimo settore scientifico (ASN 2013). È autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche e di alcuni brevetti tecnici. Componente dell’Editorial Board e reviewer di diverse riviste scientifiche. Progettista di numerose infrastrutture di trasporto ed estensore di studi di traffico e piani urbani del traffico. È stato consulente di Enti pubblici e privati.

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Indennizzi minimi inadeguati

A fronte di tali disagi, la società aveva riconosciuto ai propri abbonati solo gli indennizzi minimi, previsti dal contratto di servizio stipulato con la Regione. Tuttavia, secondo l’associazione di consumatori che ha agito in giudizio, ciò non era sufficiente. Dello stesso avviso è stato il giudice del gravame, che ha in tal modo ribaltato la decisione assunta in primo grado, all’esito del quale, la domanda degli utenti veniva rigettata.

Il giudice di prime cure, sulla base della necessaria omogeneità dei diritti azionati mediante class action, riteneva che il singolo utente avrebbe potuto richiedere un risarcimento, ulteriore all’indennizzo minimo, unicamente in separata sede.

Il giudice lombardo ha invece evidenziato che “[…] nulla escludendo che, al di là del quantum indennitario calcolato secondo i criteri uniformi indicati dall’art. 17 del Regolamento CE per l’ipotesi di mero ritardo, possa ipotizzarsi la configurabilità di ulteriori danni legati a disservizi nell’esercizio del trasporto ferroviario, ugualmente “omogenei” e dunque suscettibili di tutela mediante la proposizione di azione di classe“.

Danni patrimoniali e non

Nel caso di specie, l’omogeneità dei danni sussisteva senza dubbio in relazione ai pregiudizi non patrimoniali, restando invece individuali i danni patrimoniali subiti dal singolo pendolare. Pertanto, accanto all’indennizzo minimo, corrispondente all’importo dell’abbonamento settimanale o mensile, la Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto la somma di 100 euro per ciascun abbonato, oltre interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale.

Unico è stato l’inadempimento della compagnia di trasporto e unico il disagio degli utenti, che evidentemente prescinde dalla lunghezza del viaggio di ciascuno.

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Sentenza collegata

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