di Alessio Antonelli*
* Avvocato
Sommario
1. Introduzione
2. Inquadramento di carattere normativo
3. L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765 e con successive decisioni
4. L’ordinanza interlocutoria n. 28844 del 9 novembre 2018 della Terza sottosezione della Sesta Sezione della Cassazione Civile
5. La pronuncia a Sezioni Unite n. 8312 del 25 marzo 2019
1 Introduzione
Da un paio di anni a questa parte si sta assistendo ad un acceso dibattito in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alle conseguenze derivanti dal deposito, unitamente al ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, effettuata a mezzo PEC, non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis[1] e 1-ter[2], della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Si è in particolare riscontrato, sin dalla pubblicazione dell’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765 [3], resa dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, il consolidamento di un orientamento tendente a dichiarare improcebili / inammissibili i ricorsi depositati presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, accompagnati da copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, effettuata a mezzo PEC, sprovvista tuttavia dell’attestazione di conformità “del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio”.
Ciò, almeno, fino a quanto la Terza sottosezione della Sesta Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 28844 del 9 novembre 2018, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di stabilire se, tra l’altro, in assenza dell’attestazione di conformità della copia autentica della sentenza impugnata, il mancato disconoscimento della conformità da parte del controricorrente determinasse o meno l’improcedibilità del ricorso.
Finalmente, con sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019, le Sezioni Unite hanno sciolto ogni riserva in ordine alle conseguenze derivanti dall’assenza di attestazione di conformità della copia autentica della sentenza impugnata, come di seguito verrà analiticamente illustrato.
[1] Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 9 Legge 21 gennaio 1994, n. 53: “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
[2] Il comma 1-ter dell’art. 9 Legge 21 gennaio 1994, n. 53 stabilisce che: “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.
[3] La citata sentenza enuncia il seguente principio di diritto “Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della l. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”.
2. Inquadramento di carattere normativo
Dispone l’art. 369 c.p.c. che “Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda“.
Enunciato il principio espresso dalla richiamata norma di legge, occorre esaminare i problemi specifici posti dall’applicazione della medesima quando nel processo di merito la notifica della sentenza di appello sia avvenuta con modalità telematiche.
Il processo telematico, come noto, non è stato ancora esteso dal Legislatore al giudizio di cassazione che è, tuttora, un processo analogico (con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle Sezioni Civili, secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 19 gennaio 2016, emesso ai sensi dell’art. 16, comma 10 , D.L. 18 ottobre 2012, n. 179[4], convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Ciò comporta la necessità di estrarre copie analogiche (rectius, cartacee) degli atti digitali.
Quanto agli atti del Giudice, degli ausiliari o delle parti presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti civili dinanzi ai Tribunali ed alle Corti d’Appello, il comma 9-bis dell’art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede che il difensore può estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.
La norma precisa che tali copie analogiche o informatiche equivalgono all’originale [5].
Se, pertanto, il provvedimento della Corte d’Appello impugnato per cassazione è inserito nel fascicolo informatico, il difensore può estrarne una copia analogica, attestarne la conformità e depositarla nella cancelleria della Corte di Cassazione.
Passando, ora, all’esame della questione inerente alla notifica del provvedimento impugnato, il potere di attestarne la conformità deriva da una duplice integrazione della legge che regola la materia delle notificazioni degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati, ovverosia la già citata Legge 21 gennaio 1994, n. 53.
La prima integrazione a tale legge è stata effettuata nel 2012 dall’art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed è consistita nell’aggiunta del comma 1-bis all’art. 9 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.
La seconda integrazione è stata operata nel 2014 dall’art. 46, comma 1, lett. c-bis, inserito in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e ha avuto ad oggetto l’aggiunta del comma 1-ter all’art. 9 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Il comma 1-bis riguarda proprio le situazioni in cui, come nel giudizio di cassazione, non sia possibile procedere al deposito con modalità telematiche.
All’avvocato, in questi casi, è demandato il compimento di una duplice operazione, e segnatamente: (i) estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati (provvedimento impugnato e relazione di notificazione), nonché della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna e (ii) attestare la conformità delle copie analogiche ai documenti informatici da cui sono tratte.
Il menzionato comma 1-bis richiama l’art. 23, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82[6] (Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito anche solo “CAD“), che disciplina il valore probatorio delle copie attestate come conformi da un pubblico ufficiale.
La previsione del CAD, che riguarda tutte le Amministrazioni, richiede quindi l’attestazione di conformità di un Pubblico Ufficiale.
Per consentire agli avvocati di fare le relative attestazioni è stata modificata (sempre ad opera del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive integrazioni) un’altra disposizione della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, vale a dire l’art. 6, che nel nuovo testo dispone: “L’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’art. 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”.
Sulla base della sin qui richiamata normativa, quindi, l’avvocato, in qualità di Pubblico ufficiale, ha il potere di attestare la conformità agli originali digitali delle copie del messaggio di posta elettronica certificata inviato all’avvocato di controparte, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonché degli atti allegati, compresivi dalla relazione di notificazione.
Al fine di ovviare al fatto che il comma 1-bis dell’art. 9 disciplina la posizione del solo notificante, nel 2014 è stato inserito al medesimo art. 9 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 il comma 1-ter, ai sensi del quale, come visto: “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.
L’avvocato che propone un ricorso per cassazione, anche quando il provvedimento impugnato gli è stato notificato con modalità telematiche, ha pertanto tutti gli strumenti per procedere agli adempimenti richiesti dall’art. 369 c.p.c.
[4] Prevede il citato art. 16, comma 10, che “Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale“.
[5] Ai sensi del predetto comma 9-bis dell’art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179: “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice”.
[6] L’art. 23 CAD sancisce che: “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
3. L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765 e con successive decisioni
Con ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765, gli Ermellini, oltre ad enunciare il già illustrato principio di diritto, hanno altresì rilevato che “Qualora, trascorsi venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile.
L’improcedibilità non può essere sanata da una produzione successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, per le ragioni spiegate dalle sezioni unite nel 2009 e nel 2017.
Né rileva la mancata contestazione della controparte. La materia non è nella disponibilità delle parti e l’omissione del deposito deve essere rilevata d’ufficio, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte prima richiamata.
Il problema del rilievo della non contestazione si era posto negli stessi termini in situazioni in cui, essendo stata depositata una mera fotocopia o una velina di un atto, al fine di evitare l’improcedibilità del ricorso per cassazione, era stata invocata l’applicazione dell’art. 2719 c.c. per il quale ‘le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità … non è espressamente disconosciuta’. In queste situazioni si è costantemente affermato (Cass. 1° dicembre 2005, n. 26222; 18 settembre 2012, n. 15624; 8 ottobre 2013, n. 22914; 26 maggio 2015, n. 10784) che tale regola si applica quando si tratta di attribuire ad un documento efficacia probatoria, da valere tra le parti, mentre non vale quando si devono operare verifiche, quali la tempestività di un atto di impugnazione rispetto ad un termine perentorio e quindi correlativamente la formazione del giudicato, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti. Ciò spiega anche perché il comma 2 dell’art. 23 del C.A.D., non è richiamato dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 l. 53/1994“.
Al fine di corroborare la soluzione adottata, la Suprema Corte ha invocato precedenti conformi sul tema [7], rilevando l’assenza di pronunce difformi al riguardo.
Tra i precedenti citati dagli Ermellini, di particolare interesse appare la sentenza resa dalla Terza Sezione Civile in data 9 novembre 2017 n. 26520, con cui non solo viene dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non risultando agli atti del giudizio il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione ma viene dettata, per il difensore destinatario della notifica PEC, una “nuova” modalità per attestare la conformità della sentenza e della relata, non codificata in alcuna disposizione normativa; in sostanza, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c. il difensore “dovrebbe” stampare:
– dal fascicolo informatico la sentenza, attestando la conformità della stampa cartacea a quanto presente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e,
– dalla PEC di notifica, il messaggio PEC ricevuto e la relata di notifica, attestando la conformità di ambedue ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter, della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Nel contesto così delineato si sono inserite ulteriori decisioni dei Giudici di legittimità, le quali hanno confermato, seppur con alcune precisazioni, tale orientamento.
Nel ribadire, infatti, la necessità di provvedere al deposito, unitamente al ricorso per cassazione, dell’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza predisposta di appello predisposta in formato digitale e notificata via PEC, la Suprema Corte ha evidenziato come tale attestazione possa essere effettuata, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, Legge 21 gennaio 1994, n. 53, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore [8].
Ciò nonostante, nel caso specifico sottoposto al vaglio della Cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto, sebbene il difensore del ricorrente avesse assolto e rispettato il primo dei requisiti richiesti dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ovverosia quello della conformità della sentenza, questi aveva prodotto una mera copia semplice della relata di notificazione, priva dell’attestazione di conformità, in violazione di quanto previsto dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, Legge 21 gennaio 1994, n. 53, con conseguente difetto di prova in ordine alla data di decorrenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c. e declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Ancor più recentemente gli Ermellini sono tornati sul tema, stabilendo che “Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente attestato che il provvedimento impugnata gli è stata notificato a mezzo PEC in data 07/02/2018 (cfr. Nota di deposito ed iscrizione a ruolo del ricorso del 27/4/2018), non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia del provvedimento gravato ma senza attestazione di conformità ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, in ordine alla notifica della sentenza stessa. A tal fine va richiamato l’orientamento di questa Corte per il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente della L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. Civ. n. 24442/2017; Cass. Civ. n. 17450/2017; Cass. Civ. n. 6657/2017)”[9].
Ed ancora: “Il ricorso è stato notificato alla controparte a mezzo PEC ma le stampe delle copie della notificazione telematica risultano sprovviste della necessaria attestazione di conformità. Questa Corte, nella particolare composizione prevista dal paragrafo 4.2. delle tabelle dell’ufficio (c.d. sezioni unite di sesta sezione), intervenendo sulla problematica della prova della notificazione telematica del ricorso, ha recentemente affermato, peraltro confermando l’univoco orientamento emerso nei precedenti arresti sul punto, che il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (Sez. 6, Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017, Rv. 647031)”[10].
Sulla scorta di detti arresti, considerevole è stato il numero di ricorsi dichiarati improcedibili / inammissibili sulla base dei richiamati principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione.
[7] Ordinanza n. 6657/2017 (Sezione 6-2), Sentenza n. 17450/2017 (Sezione 3), Sentenza n. 23668/2017 (Sezione 3), Ordinanza n. 24292/2017 (Sezione 3), Sentenza n. 24347/2017 (Sezione 2), Decisione n. 24422/2017 (Sezione 6-2), Pronuncia n. 25429/2017 (Sezione 3), Sentenza n. 26520/2017 (Sezione 3), Pronuncia n. 26606/2017 (Sezione 6-3), Decisione n. 26612/2017 (Sezione 6-3), Pronuncia n. 26613/2017 (Sezione 6-3), Ordinanza n. 28473/2017 (Sezione 6-3).
[8] Così Cass. Civ., Sezione 6-3, ordinanza 8 maggio 2018 n. 10941: “In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione (fintanto che innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore”.
[9] Così Cass. Civ., Sezione 2, sentenza 21 marzo 2019, n. 8064.
[10] Così Cass. Civ., Sezione 6, ordinanza 20 marzo 2019, n. 7898.
4. L’ordinanza interlocutoria n. 28844 del 9 novembre 2018 della Terza sottosezione della Sesta Sezione della Cassazione Civile
Nella situazione sin qui delineata si inserisce la rilevante ordinanza n. 28844 del 9 novembre 2018 resa dalla Terza sottosezione della Sesta Sezione della Cassazione Civile.
Con tale ordinanza è stata chiesta alle Sezioni Unite la risoluzione dei seguenti tre quesiti: 1) “se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”; 2) “se il deposito in cancelleria nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso di copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale della relazione di notificazione o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”; 3) “se ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito della copia autentica della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, sia sufficiente per il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), ed attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, o sia necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico“.
Nella vicenda sottoposta all’analisi della Cassazione, la Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano – con sentenza del 24 giugno 2017 aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo ordinaria proposta da una società cooperativa nei confronti di una persona fisica, avverso la sentenza del medesimo Tribunale n. 952 del 2014, passata in giudicato, ma ha accolto però l’opposizione di terzo revocatoria, cui aveva fatto riferimento la cooperativa.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la persona fisica, cui ha resistito con controricorso la cooperativa.
La trattazione della causa è stata originariamente disposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. dinanzi alla Sesta Sezione Civile, Sottosezione Terza, con proposta del relatore di definizione del procedimento con pronuncia di improcedibilità del ricorso per avere la ricorrente depositato la copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, effettuata a mezzo PEC, non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Ciò in conformità con l’orientamento espresso dall’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765 della Sesta Sezione – già citata – seguita da numerose successive decisioni conformi.
Alla luce del dibattito camerale che ne è scaturito si è rilevato che con la successiva sentenza delle Sezioni Unite del 24 settembre 2018, n. 22438 – attinente alla diversa fattispecie del deposito di copia analogica del ricorso per cassazione telematico notificato via PEC – è stata esclusa l’improcedibilità dell’impugnazione in caso di tempestivo deposito di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC senza attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, se il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale dell’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, CAD.
Poiché nella fattispecie portata all’attenzione della Terza sottosezione della Sesta Sezione della Cassazione Civile il controricorrente non aveva provveduto a disconoscere la conformità della copia informale all’originale della notificazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, CAD – prendendo proprio spunto dai summenzionati principi espressi nella sentenza delle Sezioni Unite 24 settembre 2018, n. 22438 – è stata correttamente posta la questione se il mancato disconoscimento della conformità all’originale della copia della sentenza notificata, priva di attestazione di conformità, precluda l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
In questo contesto, dando risalto ad un aspetto invocato a gran voce dagli avvocati, gli Ermellini hanno sottolineato come l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. richieda il deposito della copia autentica della sentenza, ma non anche della relazione della notificazione della sentenza stessa, “la quale sembra che possa essere depositata anche in copia informe, ma a condizione che successivamente intervengano il non disconoscimento o l’asseverazione “ora per allora”, il che val quanto dire che quanto meno la copia informe debba essere depositata nel termine dei venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso”.
In ragione delle suesposte considerazioni, la Terza sottosezione della Sesta Sezione della Cassazione Civile ha chiesto alle Sezioni Unite di chiarire i citati aspetti, anche approfondendo la portata interpretativa della citata sentenza 24 settembre 2018, n. 22438.
5. La pronuncia a Sezioni Unite n. 8312 del 25 marzo 2019
Investite, come visto, della questione le Sezioni Unite, quest’ultime, con sentenza del 25 marzo 2019 n. 8312 hanno fornito esaustivo riscontro ai quesiti formulati nella predetta ordinanza interlocutoria n. 28844 del 9 novembre 2018.
Le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla propria precedente decisione n. 22438 del 24 settembre 2018, nell’ambito della quale le stesse hanno aperto ad un’interpretazione maggiormente improntata a salvaguardare il “diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio mezzo, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU)”.
Sinteticamente, nella pronuncia 22438 del 24 settembre 2018 i Giudici di legittimità hanno avuto modo di osservare che “ove il destinatario della notifica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero, nell’ipotesi di più destinatari, allorché anche uno solo rimanga intimato), il ricorrente potrà depositare l’attestazione di conformità sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio, così come il medesimo ricorrente sarà tenuto a fare anche nell’ipotesi di disconoscimento della conformità da parte del controricorrente”.
Sulla base di questa premessa è stato ritenuto che “non dare rilievo al comportamento del controricorrente destinatario del ricorso al fine di attestare la tempestività del deposito e la conformità dell’atto all’originale avrebbe portato ad una irragionevole violazione dei suddetti principi, derivante dal modo in cui essi vanno intesi ‘in ambiente di ricorso nativo digitale’, nell’attuale periodo intermedio nel quale non essendo il giudizio di legittimità ancora inserito nel sistema del PCT, la Corte si trova nell’impossibilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale mentre tale verifica è possibile con un semplice adempimento alla parte destinataria dell’atto processuale nativo digitale, debitamente sottoscritto con firma digitale”.
Si è quindi concluso che “i suindicati principi appaiono applicabili, nella presente fase caratterizzata da una applicazione solo parziale delle regole del PCT al giudizio di cassazione, anche all’ipotesi cui si riferisce la presente ordinanza di rimessione del deposito di copia della decisione impugnata notificata a mezzo PEC, non autenticata ma non disconosciuta dal controricorrente”.
La Corte ha poi evidenziato che “per la verifica di conformità all’originale della decisione impugnata la rilevanza della ‘non contestazione’ del controricorrente è stata tradizionalmente esclusa sul principale assunto secondo cui la materia non è nella disponibilità delle parti”.
Ma, sottolineano le Sezioni Unite, tali principi, formatisi in ambiente di ricorso analogico, non si addicono alla fattispecie sottoposta al vaglio delle stesse, posto che in modo analogo a quanto accade per il ricorso nativo digitale notificato via PEC, anche nel caso della sentenza non autenticata notificata per via telematica e poi depositata (in termini) il coinvolgimento del controricorrente – anche sotto forma di “non contestazione” – della conformità della copia notificata all’originale appare del tutto rispondente ai principi del giusto processo, poiché è proprio il controricorrente ad effettuare la notifica.
Né, aggiungono gli Ermellini, possono sorgere dubbi sulla “diretta applicabilità del potere di attestazione, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, visto che tali disposizioni sono state originariamente intese come dirette al mittente della notificazione e la possibilità di estenderne l’ambito applicativo anche al destinatario della notifica è stata affermata successivamente, valorizzando l’incipit del comma Iter dell’art. 9 cit., secondo cui il potere di attestazione sussiste ‘in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche’”.
Infine, dalla stessa motivazione della summenzionata sentenza n. 22438, si evince in maniera incontrovertibile come le Sezioni Unite abbiano inteso i principi ivi affermati come idonei ad avere plurime applicazioni, in quanto fino a quando il PCT non avrà completa applicazione nel giudizio di cassazione il meccanismo del mancato disconoscimento o dell’asseverazione “ora per allora” può consentire alle parti di verificare l’autenticità degli atti offrendo così collaborazione alla Corte al riguardo.
Sulla base di queste premesse, con la sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019 le Sezioni Unite hanno (finalmente, n.d.a.) superato il principio, espresso dal precedente arresto del 22 dicembre 2017, n. 30765 della Suprema Corte, secondo cui, come già illustrato, veniva dichiarato improcedibile il ricorso in Cassazione nella ipotesi di mancato deposito in cancelleria di copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, Legge 21 gennaio 1994, n. 53, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio, senza che per evitare tale sanzione potesse avere rilevanza il fatto di aver notificato il ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata ovvero della prova positiva di resistenza (rectius, raggiungimento dello scopo).
Non può, pertanto, essere considerato improcedibile il ricorso in caso di deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, Legge 21 gennaio 1994, n. 53, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.
In altre parole, non sarà applicabile la sanzione dell’improcedibilità qualora l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) abbia depositato copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata, ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della medesima decisione.
Mentre se alcune o tutte le parti rimangano intimate o comunque disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (“ora per allora”).
I medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata (e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, Legge 21 gennaio 1994, n. 53, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.
La ratio sottesa alla descritta impostazione va ricercata nell’art. 23, comma 2, CAD, la quale contiene la disciplina della “prova”: in esso si prevede, infatti, che attraverso l’idoneità del documento, si possa provare un “fatto processuale” (ossia l’avvenuta effettuazione della notifica e la sua data) il cui accertamento potrebbe condizionare la procedibilità del ricorso.
Anche l’asseverazione postuma (“ora per allora”) sana il disconoscimento espresso ovvero la mancata “costituzione” del controricorrente.
Contrariamente l’esistenza del documento (ossia della sentenza) non è assimilabile ad alcun fatto da accertare: la differenza tra il fatto processuale (notifica da accertare) ed il documento (sentenza notificata) trova dunque la propria ratio nel fatto che il disconoscimento quale atto di parte è rimesso al destinatario cui viene riconosciuto il potere di disconoscere o non disconoscere la conformità all’originale; mentre la sentenza, sebbene nella disponibilità del notificante, non ha necessità di essere disconosciuta dal destinatario dell’atto.
La soluzione ai quesiti posti dall’ordinanza interlocutoria n. 28844 del 9 novembre 2018 resa dalla Terza sottosezione della Sesta Sezione viene fornita mediante l’enunciazione dei seguenti principi di diritto:
– il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della Legge n. 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente notificata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangono alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso), oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata;
– i medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della Legge n. 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;
– il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo telematico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangano intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio;
– l deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della Legge n. 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa.
Mentre se alcune o tutte le controparti rimangano intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il controricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio;
– la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione, mentre per quanto riguarda l’autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in “ambiente digitale”“.
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