Sentenza n.2646/05 emessa dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia: la Telecom s.p.a. condannata alla restituzione di 359,03 Euro per aver attivato, senza alcuna richiesta da parte dell’utente un contratto “teleconomy 24 aziende city”.

sentenza 01/12/05
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Si segnala all’attenzione dei lettori una recente sentenza n.2646/05 emessa dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia avv. ******************* , con cui la Telecom s.p.a. ? stata condannata alla restituzione di 359,03 Euro per aver attivato, senza alcuna richiesta da parte dell’utente un contratto "teleconomy 24 aziende city".
Il giudice di pace, con motivazione pienamente condivisibile, rilevato che la societ? convenuta non aveva ottemperato all’ordine di esibizione dle contratto,?ha ritenuto che la societ? telefonica abbia nella fattispecie abusato della propria posizione dominante, violando il principio di buona fede nel rapporto contrattuale sancito dall’art.1175 c.c. e soprattutto abbia violato?il diritto, riconosciuto ai consumatori dalla legge 281/98, di correttezza, trasparenza ed equit? nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.
Il risarcimento del danno in favore dell’ignaro utente ? stato liquidato equitativamente in Euro 100,00.
Non ? inopportuno segnalare che nella decisione il Giudice riconosce l’impossibilit? di esperire il tentativo di conciliazione di cui alla Delibera AGCOM (autorit? per le garanzie nelle comunicazioni) n.182/02? ed in esecuzione dela legge 31/7/1997 n.249 , giacch? il Corecom della Campania non risultava ancora abilitato e precisando??inoltre, che il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio ? solo facoltativo.
avv.Luigi Vingiani???
  • segue testo sentenza

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana

In? nome? del? Popolo? Italiano

Il Giudice di Pace? Dott.?? *******************??? ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al? R.G.A.C. n.? 1110 / 2004? riservata all?udienza del? 15/07/2005

TRA

?*** L***? rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine dell?atto di citazione dall?Avv.? Somma Marilisa?? presso il cui studio ? elett.te dom.to in? C.mare di Stabia? alla Via G.? ******** n. 3;

ATTORE

E

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona dell?Avv. **************, procuratore speciale, rapp.to e difeso dall?Avv. ************* con studio in Napoli alla via Diaz 24,? e dom.to? elet.te in Torre del Greco? alla via Ungheria 1,? c/o Avv. ******************;??

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CONCLUSIONI:? come da verbale di causa e comparse depositate.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato in data 04.03.2004 *** L*** conveniva in giudizio, innanzi al? Giudice di Pace di C/mmare di Stabia,? la?? TELECOM ITALIA S.P.A.,? in persona del legale rapp.te p.t.,.

Assume l?istante? di essere cliente della? TELECOM ITALIA S.P.A. da numerosi anni con l?utenza telefonica *** e di essersi accorta, nel mese di settembre 2003, che dal mese di febbraio dello stesso anno la? TELECOM ITALIA S.P.A. aveva attivato l?opzione ?contratto teleconomy 24 aziende city? mai richiesta dalla istante ed il cui costo le veniva addebitato sulla bolletta.

Chiedeva, quindi, *** L*** che il G.d.P. adito dichiarasse l?inesistenza e/o la nullit? del ?contratto teleconomy 24 aziende city? perch? mai richiesto con la consequenziale condanna della medesima? TELECOM ITALIA S.P.A. alla restituzione delle somme? versatele ma non dovutele dalla istante nonch? al risarcimento del danno.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio la convenuta? TELECOM ITALIA S.P.A. si costituiva depositando fascicolo e comparsa di risposta con la quale eccepiva la inammissibilit? della domanda per non avere l?istante esperito il rito della procedura per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

?Il G.d.P. sulle richieste delle parti si riservava e con provvedimento depositato il 13.09.2004 dichiarava procedibile la domanda ed ordinava alla? TELECOM ITALIA S.P.A. di depositare copia del ?contratto teleconomy 24 aziende city? sottoscritto dalla? *** L***.? A detta intimazione la? TELECOM ITALIA S.P.A. non ottemperava? ed alla udienza del 15.07.2005 la causa, precisate le conclusioni, veniva riservata a sentenza.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

?In via preliminare si rileva che la domanda, cos? come proposta, va dichiarata ammissibile per aver rispettato l?attore sia il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164? cpc.

L?attore ha provato documentalmente la fondatezza della domanda. Si evince, infatti, dalle fatture depositate che sulla sua utenza telefonica fosse stato attivato il servizio ?contratto teleconomy 24 aziende city?? con relativo addebito del costo.

A fronte di ci? la convenuta?? TELECOM ITALIA S.P.A. si ? limitata alla sola eccezione? della inammissibilit? della domanda per il? mancato esperimento? del tentativo obbligatorio di conciliazione

Con ordinanza depositata il 13.09.2004 questo Giudice dichiarava procedibile la domanda avendo l?attore provato documentalmente (vedi missiva di risposta del CO.RE.COM. del 02.02.2004, depositata, di avere tentato di proporre il tentativo di conciliazione e cha la impossibilit? era dovuta al fatto che? il CO.RE.COM. della Campania non risultava ancora abilitato. N? pu? accogliersi la tesi della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio trattandosi di una facolt? e non di un obbligo. Peraltro, in riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la prestazione offerta unilateralmente da una sola delle parti, (in questo caso dalla? TELECOM ITALIA S.P.A.) non ? sufficiente ad instaurare un rapporto contrattuale non essendoci stata,? da parte dell?utente, alcuna richiesta di attivazione del? ?contratto teleconomy 24 aziende city?.? A tal proposito giova evidenziare che la TELECOM ITALIA S.p.A.,? non ha ottemperato all?ordine di questo Giudice? di depositare copia del ?contratto teleconomy 24 aziende city? sottoscritto dalla? *** L*** confermando, cos?, la inesistenza di tale richiesta.

Ne consegue,? secondo questo Giudice, la inapplicabilit? della normativa richiamata non esistendo tra le parti alcun contratto? che ?, invece, elemento essenziale per l?applicazione della delibera n. 182/02 la quale, all?art. 3, prevede espressamente che sussista ?la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato?.

Va, pertanto, dichiarata l?inesistenza? del contratto tra la attrice *** L*** e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al ?contratto teleconomy 24 aziende city? perch? mai richiesto.

In conseguenza? la domanda di restituzione? proposta da *** L*** va, pertanto, accolta e la? TELECOM ITALIA S.P.A. va condannata a restituire a *** L*** le somme indebitamente percepite.

La somma a ripetersi e da porsi a carico della convenuta pu? essere determinata in quella richiesta e, peraltro,? non contestata di Euro? 359,03? supportata dalle fatture prodotte e? non contestate.

Sulla somma di 359,03 sono dovuti gli interessi legali dal giorno della messa in mora, 03.02.2004 e fino all?effettivo soddisfo.

Va accolta, altres?, la domanda di risarcimento dei danni.

La convenuta infatti ha reiterato nel tempo l?illecita percezione? del costo del ?contratto teleconomy 24 aziende city?, mai richiesta dalla istante, ?abusando indubbiamente della propria posizione dominante, di tal ch? ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all?art. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto soggettivo dell?attore-consumatore, codificato con l?art. 1 capo 2 lett. e della L. 30.7.98 n. 281, alla correttezza, trasparenza ed equit? nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno che? pu? essere quantificato, ai sensi dell?art. 1226 c.c.,? nella somma di Euro 100,00.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.?

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P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *** L*** contro la? TELECOM ITALIA S.P.A.,? in persona del legale rapp.te p.t., ?cos? provvede:

a)????? accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l?effetto dichiara l?inesistenza? del contratto tra la attrice *** L*** e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al ?contratto teleconomy 24 aziende city?;

b)????? condanna, in conseguenza?? la convenuta?? TELECOM ITALIA S.P.A.,? in persona del legale rapp.te p.t., ?a pagare a *** L*** la somma di? Euro 459,03? oltre interessi legali dalla data del? 03.02.2004? e fino all?effettivo soddisfo;

c)????? condanna, ancora, la medesima TELECOM ITALIA S.P.A.,? in persona del legale rapp.te p.t.,?? al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi?? Euro 457,00? di cui? Euro? 20,00? per spese,? Euro? 257,00? per diritti? e Euro 180,00 per onorario oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore costituito Avv. ************** che si ? dichiarato antistatario.

Cos? deciso in Castellammare di Stabia, l??? 11.10.2005.

??????????????????????????????????????????????????Il Giudice di **********? *******************

sentenza

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