Sentenza del Giudice Di Pace di Castellammare di Stabia, del 05 agosto 2008 in materia di contratto di trasporto

sentenza 01/10/09
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
dr. **********’******
 
ha pronunziato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa iscritta al n. 732/2009 del R.G.
TRA
F. E., residente in Castellammare di Stabia (NA), rappresentato e difeso dagli avv. ************* e **************, giusta procura a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castellammare di Stabia (NA), viale Europa n. 165;
ATTORE
E
Trenitalia S.p.A., già Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vico Equense, corso ********** n. 113 (studio avv. ******************) presso l’avv. **************** che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHé
S. A., rappresentato e difeso dall’avv. **************, presso cui elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) al viale Europa n. 165, in virtù di procura a margine dell’atto di intervento volontario;
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: restituzione somme e risarcimento danni
CONCLUSIONI
All’udienza del 03.06.2009 i procuratori costituiti concludevano come da verbale d’udienza e comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata alla Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’attore, premesso:
                 che in data 07.01.2008 acquistava presso il botteghino delle Ferrovie dello Stato di Castellammare di Stabia (NA) biglietti per 4 persone da Roma Termini a ***********, con partenza il 19.03.20 e ritorno da *********** a Roma Termini per il giorno 24.03.2008 per un importo di €. 800,00 per viaggio Roma Parigi, ed €. 121,60 per Roma Termini a Napoli;
                 che il giorno 19.03.2008 partivano regolarmente per Parigi;
                 che il giorno del ritorno, il 24.03.2008, “una volta saliti sul treno, nel mostrare il biglietto al controllore, scopriva che il biglietto di ritorno emesso era errato, in quanto recava la data del 24.01.08”;
                 era, quindi, costretto ad acquistare nuovi biglietti, sempre per 4 persone, per l’importo di €. 520,00 per la tratta Parigi Roma, con partenza da Parigi per il giorno successivo, con stazionamento in albergo per un giorno, unitamente alla moglie per un importo di €. 180,00, e di ulteriori €. 152,00 per l’acquisto dei biglietti da Roma Termini a Napoli, il tutto per in importo complessivo di €. 852,00;
                 che, giunto a casa, in data 02.05.08 formulava alla società Trenitalia S.p.A. richiesta di restituzione delle somme indebitamente spese in una al risarcimento dei danni subiti;
                 che le richieste formulate dall’istante non avevano alcun seguito.
Tanto premesso:
conveniva in giudizio la Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, onde sentirla condannare alla restituzione delle somme, nelle misure indicate in premessa, oltre al risarcimento dei danni subiti, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuire al suo procuratore antistatario.
Si costituiva la Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, l’improponibilità della domanda per violazione del principio ne bis in idem, poiché con sent. n. 4467, dep. il 29.08.2008, con la quale il G.d.P. di Castellammare di Stabia (NA) aveva dichiarato improcedibile e inammissibile la domanda proposta dall’odierno attore e dall’interventore. Difatti il giudizio odierno avrebbe identità di soggetti, di petitum e di causa petendi.
Eccepiva, inoltre, che ai sensi dell’art. 5/5 del R.D.L. 11.10.1934 n. 1948, sarebbe stato onere dell’attore (viaggiatore) di assicurarsi, “sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto” della correttezza del biglietto e delle indicazioni.
In prima udienza interveniva nel processo anche *****************, dichiarando di richiedere “tutti i danni patrimoniali subiti”, aderendo alle posizioni attoree.
Nel corso del giudizio le parti costituite ribadivano e puntualizzavano le rispettive posizioni, veniva esibita documentazione, prova per testi, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, dopo di che la causa veniva spedita a sentenza, dando termine alle parti di gg. 7 per deposito di produzioni e note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare risultano dimostrate le legittimazioni delle parti, anche perché non contestate, e la domanda é proponibile e procedibile.
Difatti va rigettata l’eccezione del convenuto relativa all’improcedibilità della domanda per violazione del principio ne bis in idem, poiché come agevolmente si evince dalla Sent. n. 4487 del G.d.P. di Castellammare di Stabia (NA), la stessa fu pronunciata in via del tutto preliminare e senza che il giudicante disponesse nel merito. Senza considerare che «È costituzionalmente illegittimo l’art. 15, comma 1, dell’allegato al r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, conv. in l. 4 aprile 1935, n. 911, che prevede che, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possano essere promosse contro l’amministrazione le azioni basate sulle disposizioni dello stesso decreto se l’avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del reclamo stesso». (Corte costituzionale, 25 luglio 2008, n. 296, ****** c. Soc. Trenitalia e altra, in Giust. civ. 2008, 11 2354).
Per quanto attiene al merito, la domanda é fondata e, pertanto, può essere accolta.
Difatti ai sensi del precitato articolo 5/5 del R.D.L. 11.10.1934 n. 1948 é vero che é onere del viaggiatore controllare i dati inseriti nel biglietto di viaggio, «sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto» ma é altrettanto vero che tra gli oneri indicati da tale articolo, non vi é quello di controllare la data di partenza, difatti: «All’atto di ricevere il biglietto il viaggiatore deve assicurarsi, sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto, che sia della tariffa, della classe, per la destinazione e per l’itinerario richiesti; che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul biglietto; che nel cambio delle monete non sia incorso errore», come si vede si parla di tariffa, classe, destinazione, itinerario, prezzo: non vi é alcun cenno alla “data” indicata nel biglietto di viaggio. Con conseguente corollario: che é responsabile il vettore se sul biglietto di viaggio é indicata una data errata.
Nel merito, l’attore ha provato quanto affermato in citazione, e cioè:
         che il giorno 07.01.2008 si era recato allo sportello della biglietteria delle Ferrovie dello Stato presso la Stazione di Castellammare di Stabia (NA) (cfr. deposiz. testim.) e aveva acquistato biglietti per 4 persone per un viaggio a Parigi, con partenza da Napoli per Roma e da Roma a Parigi, con inizio viaggio per il giorno 19.03.2008 e ritorno per il giorno 24.03.2008 (cfr. biglietti di viaggio);
         che il giorno del ritorno (24.03.08) il controllore gli fece notare che il biglietto di viaggio indicava per il ritorno la data del 24.01.2008 (cioè Gennaio invece di Marzo), per cui esso attore (e consorte e interventore e consorte) fu costretto ad acquistare altri 4 biglietti, con partenza per il giorno successivo, compresa la tratta Roma Napoli, per l’importo di €. 520,00 (130,00 x 4) per la tratta Parigi Roma ed €. 152,00 per 4 persone per la tratta Roma Napoli. A cui aggiungere altri €. 180,00 per il soggiorno di un giorno per 2 camere doppie, per una spesa complessiva di €. 852,00 (cfr. vari biglietti di viaggio).
Inoltre l’attore ha dato prova di aver acquistato, ed effettuato, un soggiorno a Parigi dal 20.03.2008 (data di arrivo a Parigi) fino al giorno 24.03.08 (data di partenza), depositando l’originale del contratto di affitto di un appartamento di proprietà di tal *************, sito al n. 6/10 di ********************** di Parigi (cfr. contratto in atti).
Pertanto, alla luce di tali emergenze probatorie, appare evidente che il grossolano errore commesso dall’addetto alla biglietteria della Stazione di Castellammare di Stabia (NA), ha prodotto all’attore e all’interventore un danno emergente, quantificato in complessivi €. 852,00 per il costo dei nuovi biglietti e una notte in albergo.
Pertanto, la società Trenitalia S.p.A. va condannata alla restituzione del prezzo dei vari biglietti pagati da attore e interventore, oltre il soggiorno di una giornata in più a Parigi, per complessivi €. 852,00 da attribuire €. 426,00 all’attore F. E. ed €. 426,00 all’interventore S. A., oltre interessi legali su tali somme dalla messa in mora al saldo.
Sulle somme, così come liquidate, non può essere riconosciuta alcuna svalutazione o rivalutazione, tenuto conto che la rivalutazione monetaria è in re ipsa, stante che il credito da fatto illecito è liquidato all’attualità con questa sentenza.
Non é possibile, inoltre, riconoscere agli stessi alcun danno esistenziale, poiché nel caso di specie, non vi é alcuna violazione di valori di rango costituzionale, come da recente sentenza della S. C. a Sezioni Unite: « Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ.» (Cass. Civ. S.U. sent. 26972 del 11/11/2008).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, tenendo conto della natura della causa, dell’attività prestata, della caratteristica della singolarità delle questioni coinvolte, adeguandole ai parametri della tariffa professionale, valori medi, dello scaglione fino a €. 1.600,00 applicando le Tariffe Forensi in vigore dal 02.06.2004 (Decreto Ministero della Giustizia del 08.04.2004 n. 127).
P. Q. M.
II Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta Trenitalia S.p.A., già Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all’attore F.E. la somma complessiva di €. 426,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali su tale somma a decorrere dal dì della messa in mora al saldo;
b) condanna la convenuta Trenitalia S.p.A., già Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all’interventore S. A. la somma complessiva di €. 426,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali su tale somma a decorrere dal dì della messa in mora al saldo;
c) condanna la convenuta Trenitalia S.p.A., già Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell’attore e interventore che, in mancanza di nota spese, liquida nella somma complessiva di €. 950,00, ivi compresi €. 500,00 per onorario, €. 350,00 per diritti, €. 100,00 per spese, oltre IVA e CPA, oltre il 12,5% per spese forfetarie su diritti e onorari, che attribuisce, per il 50% agli avv. ************* e **************, procuratori dell’attore, per dichiarata anticipazione, e il residuo 50% all’avv. **************, procuratore dell’interventore, per dichiarata anticipazione.
Così deciso, in Castellammare di Stabia, il 05 agosto 2008.
IL GIUDICE DI PACE
dr. **********’******

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