Se un’impresa presenta la domanda di partecipazione alla gara consegnando il relativo plico a mani e non per mezzo del servizio postale, deve essere esclusa e di conseguenza la sua eventuale aggiudicazione provvisoria deve essere annullata?in un appalto s

Lazzini Sonia 12/06/08
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L’aggiudicazione non può essere posta in discussione in considerazione del fatto che il bando di gara espressamente prescrive, a pena di esclusione, che il plico contenente la richiesta di invito da parte delle ditte interessate, dovrà pervenire a mano o a mezzo del servizio postale e che le prescrizioni del bando sono richiamate nella lettera d’invito nella quale sono riprodotti solo alcuni dei dati essenziali, riportandosi la stazione appaltante, per il resto alle indicazioni del bando_ la indicazione al plurale delle referenze bancarie, come richieste dalla lettera d’invito, non esclude che le stesse siano prestate da una sola banca, non trovando automatica applicazione per gli appalti c.d. sotto soglia le prescrizioni del codice degli appalti (per quel che qui interessa, art. 41), ove non espressamente richiamate nella lex specialis, in quanto le stesse possono essere calibrate dalla stazione appaltante in relazione all’importo dell’appalto ed agli altri requisiti di capacità economico finanziaria delle imprese concorrenti richiesti.
  
Merita di essere segnalo il seguente passaggio tratto dalla sentenza n. 642 del 16 aprile 2008  inviata per la pubblicazione in data 2 4 aprile 2008 emessa dal Tar Sicilia, Catania
 
 < Rilevato che la mera previsione, nella lettera d’invito, della presentazione delle offerte a mezzo del servizio postale, non può considerarsi preclusiva dell’ammissione della presentazione a mani poiché tale forma di presentazione delle istanze è espressamente prevista dal bando e, seppure non richiamata, non è esclusa espressamente dalla lettera d’invito che commina l’esclusione per il caso di ritardata presentazione rispetto ai termini fissati;>
 
Ma non solo
  
< Che la combinata lettura del bando e della lettera d’invito nel senso sopra richiamato si impone, in quanto consente l’osservanza del principio che impone la prevalenza, nel dubbio, della interpretazione estensiva delle clausole in modo da consentire la più ampia partecipazione delle imprese alla gara;>
  
A cura di *************
 
               
                                      REPUBBLICA ITALIANA                              N. 0642/08 Reg. Sent.
                           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                       N. 0413/08 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima interna, composto dai ******************:
Dott. **************        Presidente
Dott. ******************    Consigliere est.
Dott. **************        Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 413/2008 R.G., proposto dalla ditta CARMELO ALFA, con sede in Catania, in persona del suo titolare, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Catania, via Parramuto n. 24,
CONTRO
ASSESSORATO REGIONALE BB. CC. AA. E P.I. DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore e la SOPRINTNDENZA DEI BB. CC. ED AA. DI MESSINA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, 
E NEI CONFRONTI
Della ditta BETA 2 ART DESIGNER di F. Giuseppe, con sede in Grammichele, in persona del suo titolare, rappresentato e difeso dall’*******************, col il quale è elettivamente domiciliato in Catania, via Napoli n. 107, presso lo studio dell’avv. ****************,
PER L’ANNULLAMENTO
Del verbale di aggiudicazione del 31 gennaio 2008 relativo alla gara per l’affidamento della fornitura per l’allestimento museale del locale ex quartiere spagnolo di Milazzo, ala est, sito in via Impallomeni, Milazzo, con cui la ditta BETA di Grammichele è stata ammessa alla gara de qua ed è risultata aggiudicataria, e per la statuizione del diritto della ricorrente, seconda classificata, ad essere dichiarata aggiudicataria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla Camera di Consiglio del giorno 9 aprile 2008 il Consigliere dott. ******************;
Uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto che sussistono i presupposti richiesti dalla legge perché il ricorso di cui in oggetto venga deciso in forma semplificata ( ai sensi dell’art.21, c. 7 l. n. 1034/71 nel testo sostituito dall’art. 3, c.3 l. n. 205/2000 e dell’art.26 ultimo comma l. n. 1034/71 nel testo sostituito dall’art. 9 l. n. 205/2000) , sentite sul punte le parti in causa;
Rilevata la infondatezza della censure poste a sostegno del ricorso introduttivo, con la quale la ditta ricorrente rileva la illegittimità dell’aggiudicazione della gara de qua alla odierna controinteressata che invece avrebbe dovuto essere esclusa per avere presentato la domanda di partecipazione alla gara consegnando il relativo plico a mani e non per mezzo del servizio postale;
Considerato che il bando di gara espressamente prescrive, a pena di esclusione, che il plico contenente la richiesta di invito da parte delle ditte interessate, dovrà pervenire a mano o a mezzo del servizio postale e che le prescrizioni del bando sono richiamate nella lettera d’invito nella quale sono riprodotti solo alcuni dei dati essenziali, riportandosi la stazione appaltante, per il resto alle indicazioni del bando;
Rilevato che la mera previsione, nella lettera d’invito, della presentazione delle offerte a mezzo del servizio postale, non può considerarsi preclusiva dell’ammissione della presentazione a mani poiché tale forma di presentazione delle istanze è espressamente prevista dal bando e, seppure non richiamata, non è esclusa espressamente dalla lettera d’invito che commina l’esclusione per il caso di ritardata presentazione rispetto ai termini fissati;
Che la combinata lettura del bando e della lettera d’invito nel senso sopra richiamato si impone, in quanto consente l’osservanza del principio che impone la prevalenza, nel dubbio, della interpretazione estensiva delle clausole in modo da consentire la più ampia partecipazione delle imprese alla gara;
Ritenuta anche la infondatezza delle censure proposte avverso l’aggiudicazione operata a favore della ditta BETA, che non avrebbe adempiuto all’obbligo di presentare “idonee referenze bancarie”, per il semplice fatto di avere prodotto credenziali offerte da una sola banca e non da almeno due banche, nella considerazione che
la indicazione al plurale delle referenze bancarie, come richieste dalla lettera d’invito, non esclude che le stesse siano prestate da una sola banca, non trovando automatica applicazione per gli appalti c.d. sotto soglia le prescrizioni del codice degli appalti (per quel che qui interessa, art. 41), ove non espressamente richiamate nella lex specialis, in quanto le stesse possono essere calibrate dalla stazione appaltante in relazione all’importo dell’appalto ed agli altri requisiti di capacità economico finanziaria delle imprese concorrenti richiesti.
Ritenuto che conclusivamente, rilevata la infondatezza delle censure addotte, il ricorso introduttivo va rigettato e che appare equo compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. seconda interna, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2008.
 L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE
 dr.ssa ******************                          dr. **************
 
Depositata in Segreteria il 16 aprile 2008

Lazzini Sonia

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