Se il Comune non fornisce la prova della mancanza di colpa o di concorso di colpa da parte del danneggiato, il cittadino vittima di un danno da insidia stradale va risarcito anche del danno morale sofferto

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E’ questa la motivazione con cui il Giudice unico del Tribunale di Maglie con una recente sentenza ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un cittadino contro il Comune per un danno subito a causa di una insidia stradale.
In particolare, l’attrice esponeva, che mentre si trovava a passeggiare a Otranto, poneva un piede su di un gradino, apparentemente integro, che improvvisamente si rompeva sotto il suo peso il che cagionava la rovinosa caduta con i conseguenti danni, essendo venuto meno il punto di appoggio. Tale circostanza, per il Giudice, è rispondente al vero in quanto rilevabile dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo attoreo ove si nota il gradino della pubblica scalinata mancante di un pezzo nella parte ove avviene l’appoggio del piede.
La sentenza ribadisce il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l’insidia o trabocchetto assume rilievo nell’ambito della prova da fornirsi dalla PA, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o se del caso il concorso di colpa del danneggiato, di aver adottato, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, tutte le misure idonee volte ad evitare che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno.
La novità più importante della pronuncia del Tribunale di Maglie sta però nel riconoscimento anche del danno morale (quantificato 1/3 di quello biologico) in favore del danneggiato vittima della strada, nonostante la recente sentenza di fine novembre 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che ha posto dei limiti notevoli al riconoscimento del danno morale come entità autonoma e diversa di danno. La sentenza conferma quindi che è ancora possibile, per il cittadino che ha subito un danno da insidia stradale, ottenere il risarcimento del danno non solo biologico ma anche morale. 
 
 
Avv. Alfredo Matranga
 
 
     
 
DISPOSITIVO SI SENTENZA
La condotta colposa o dolosa di terzi, imponendo a chi la mantenga di rimuovere o ristorare, qualora non riesca a prevenirlo, il danno inferto, determina l’obbligo del risarcimento.
L’insidia o trabocchetto assume semmai rilievo nell’ambito della prova da fornirsi dalla PA, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o se del caso il concorso di colpa del danneggiato, di aver adottato, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, tutte le misure idonee volte ad evitare che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (Cass. 14.3.2006 n. 5445).
La teste ………., sotto il vincolo del giuramento, ha riferito che era in compagnia dell’attrice e che mentre scendevano, la ……… poneva un piede su di un gradino, apparentemente integro, che improvvisamente si rompeva sotto il suo peso il che cagionava la rovinosa caduta con i consegue nti lamentati danni, essendo venuto meno il punto di appoggio.Tale circostanza è rispondente al vero in quanto rilevabile dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo attoreo ove si nota il gradino della pubblica scalinata mancante di un pezzo nella parte ove avviene l’appoggio del piede.
Il convenuto Comune non ha fornito prova alcuna di sua mancanza di colpa o di concorso di colpa da parte dei danneggiato sicché la domanda si appalesa meritevole di accoglimento.
Il Ctu le cui conclusioni si condividono perché immuni da vizi logici e procedimentali ha accertata la ITT in gg. 40 (gg. 40x € 39,37= E 1575,00); la ITP in gg. 20 al 50% (gg. 20x E 19.68= € 379,00) e ITP in gg. 10 al 25% (gg. lO x € 9,84= € 98,00); biologico 2% E 1217,00; morale 1/3 del biologico € 406,00; spese mediche documentate € 250,00 e così in totale € 3.925,00 oltre interessi dal dì della domanda all’integrale soddisfo.
PQM
Condanna il convenuto Comune di Otranto in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese di Ctu, nonché € 170,00 per spese borsuali, € 1250,00 per dfritti ed € 1750,00 per onorari del giudizio oltre Iva, Cap e rimborso forfettario.
Sentenza esecutiva ex lege.
Maglie 31.12.2008. 

Matranga Alfredo

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