SCIA: natura giuridica e problematiche nei rapporti con i terzi

Redazione 27/02/19
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La questione relativa alla natura giuridica dell’istituto della S.C.I.A nei suoi rapporti con i terzi, ha sollevato non poche problematiche, in particolar modo in ambito giurisprudenziale.

L’Adunanza Plenaria n. 15/2011 è intervenuta sulla possibilità per il terzo di agire in giudizio “nello spatium temporis che separa il momento in cui la d.i.a. produce effetti legittimanti dalla scadenza del termine per l’esercizio del potere inibitorio, al fine di ottenere una pronuncia che impedisca l’inizio o la prosecuzione, con effetti anche irrimediabilmente lesivi dell’attività dichiarata”.

Secondo il Collegio, non essendosi ancora perfezionato il provvedimento amministrativo tacito e non venendo in rilievo un silenzio-rifiuto, “l’unica azione esperibile è l’azione di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi l’insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto della denuncia, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all’autorità amministrativa”.

La riforma Madia

La riforma è di recente intervenuta apportando importanti modifiche all’art. 19 della l. 241/1990 e inserendo il comma 6 ter che stabilisce:” la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti immediatamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31 commi 1,2,3,”.

La norma in oggetto ha riconfermato la natura privatistica dell’istituto, superando le conclusioni cui era giunta l’Adunanza Plenaria e stabilendo che il terzo (controinteressato) che si ritenga leso può esercitare l’azione domandando alla Amministrazione di intervenire e qualora quest’ultima risulti inerme procedere con l’azione avverso il silenzio.

L’oggetto dell’impugnazione ha a oggetto, quindi il silenzio, l’inerzia della Amministrazione.

Vedasi sull’argomento:”Scia e tutela del terzo. Facciamo un po’ di chiarezza” e “La natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) e le tecniche di tutela per i terzi

Il dies a quo dell’impugnazione

Ci si è domandati, quando il controinteressato sia legittimato a pronunciare l’azione avverso il silenzio- inadempimento? La risposta ricalca il modello civilistico della piena conoscenza.

La prova della piena conoscenza risulta complessa, anche in ragione del fatto che logicamente è vero il terzo conosce il momento in cui il privato ha iniziato la S.C.I.A., ma non è a conoscenza del mancato esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, cioè del passaggio da norma-potere-effetto a norma-fatto-effetto.

Quindi quando è possibile adire il giudice amministrativo contro il silenzio?

Il TAR Toscana, l’ordinanza n. 667 dell’11 maggio 2017, ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6-ter, della Legge n. 241/1990, nella parte in cui non vi è alcuna indicazione di un termine con il quale soggetti terzi possano sollecitare il controllo della SCIA.

Si pone poi la questione del termine entro il quale il terzo possa sollecitare i suddetti poteri inibitori. Al riguardo, i giudici amministrativi, dopo aver analizzato e confutato le diverse tesi in materia, giungono alla conclusione che l’attuale regime della SCIA non prevede un termine espresso, né che tale termine sia desumibile da sistema normativo. Pertanto, il terzo potrebbe presentare istanza sollecitatoria delle verifiche spettanti alla p.a. sine die. Sul punto il Collegio ritiene che una tale conclusione si ponga in evidente contrasto con il principio di tutela dell’affidamento del segnalante circa la legittimità dell’azione intrapresa, il quale potrebbe, in ogni tempo, essere soggetto a diffida (da ritenersi, sempre, tempestiva) da parte del terzo, in evidente contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione nonché di certezza dei rapporti tra cittadino e p.a.

Sulla rilevanza della questione, osserva il Collegio che “L’esigenza di tutelare l’affidamento circa la stabilità dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione costituisce principio cardine dell’attività amministrativa in tutti i settori dell’intervento pubblico. (…) Ebbene, il citato principio di affidamento trova applicazione anche in materia di SCIA. (..) È ben vero che il sistema introdotto dal citato art. 19 comma 4 non può operare laddove la verifica dei presupposti della SCIA sia stata sollecitata dal terzo ai sensi del comma 6 ter del medesimo articolo (…). Tuttavia, è evidente che le esigenze di salvaguardia dell’affidamento del segnalante si ripropongono (con analoga cogenza) anche nei rapporti tra quest’ultimo ed il terzo proponente l’istanza di cui all’art. 19 comma 6 ter. Sarebbe infatti irragionevolmente discriminatoria l’interpretazione che riconoscesse tutela all’affidamento dell’autore della segnalazione solo nei confronti dell’iniziativa repressiva ufficiosa dell’amministrazione e non anche rispetto alle verifiche che quest’ultima effettua su richiesta del controinteressato. Pur a fronte di ciò, tuttavia, la norma in esame non prevede un termine per la proposizione dell’istanza diretta a stimolare tali verifiche e conseguentemente espone il segnalante al rischio permanente dell’inibizione dell’attività iniziata. Così facendo, l’attuale meccanismo legislativo, da un lato esaspera la tutela del terzo, d’altro lato pretermette quella del segnalante e, in definitiva, vanifica l’intento (chiaramente palesato dal testo complessivo dell’art. 19) di favorire il consolidamento dell’aspettativa del segnalante stesso per effetto del mero decorso del tempo.”

Il termine è dunque perentorio per l’Amministrazione, ma non per il terzo può intervenire comunque.

La tutela del terzo è soggetta al diritto costituzionalmente garantito della difesa ex art. 24 Cost.

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