Schede valutative di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa

sentenza 10/06/10
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I giudizi formulati con le schede valutative dai superiori gerarchici sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica, in quanto comportano un analitico apprezzamento delle attitudini e delle capacità proprie della vita militare dimostrate in concreto dal valutando, onde – impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa – detti giudizi sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto.

Con particolare riferimento alla motivazione, il giudizio complessivo formulato dal compilatore e dal revisore ben può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche, mentre il giudizio finale esprime un autonomo giudizio di valore, riassuntivo di tutti i giudizi parziali.

Trattandosi di meri apprezzamenti e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti circa la violazione di doveri d’ufficio, non si richiede l’indicazione di particolari fatti commissivi del dipendente per sorreggere il giudizio negativo sul modo in cui sono state esercitate le funzioni, essendo sufficiente che tale documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando.

Non solo. Non essendo il rendimento un unicum immutabile nel tempo, e variando al contempo le esigenze dell’Amministrazione, i giudizi analitici, e quello complessivo, possono subire modifiche nei vari momenti, senza che sia per ciò solo configurabile un vizio di contraddittorietà, e senza che occorra una motivazione specifica, a meno che non si verifichi una notevole caduta di punteggio o l’oscillazione dei coefficienti di valutazione non si mantenga entro livelli fisiologici.

 

N. 05156/2010 REG.SEN.

N. 00491/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

 


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 491 del 2005, proposto da:
*****************, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero della Difesa; Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l’annullamento

della scheda valutativa relativa al periodo dal 10/10/2003 al 8/9/2004 che gli ha attribuito la qualifica di “superiore alla media”, più bassa rispetto a quella attribuita col precedente scrutinio;

della nota del 28.5.2004 del Comandante del Reparto Operativo;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comando Provinciale di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2010 il dott. *********** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Riferisce il ricorrente, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Modena, quale comandante del Nucleo informativo, impugna la scheda valutativa relativa al periodo dal 10/10/2003 al 8/9/2004 che gli ha attribuito la qualifica di “superiore alla media”, più bassa rispetto a quella attribuita col precedente scrutinio.

Il giudizio riassuntivo sottolinea una flessione evidente dei requisiti complessivi con particolare riferimento al fatto di aver ritenuto prioritarie le esigenze personali senza considerare nella giusta misura quelle contingenti di servizio.

Avverso le suindicate determinazioni ha proposto impugnativa il ricorrente, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità manifesta, incoerenza, difetto di motivazione e motivazione illogica, contraddittorietà fra diversi atti.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.

2. Il ricorrente deduce che il giudizio meno favorevole non risulta fondato su alcun elemento di fatto, essendo del tutto carenti episodi lavorativi che giustifichino un abbassamento della valutazione che potrebbe essere giustificata solo in presenza di specifici rilieivi o sanzioni disciplinari.

Né, deduce il ricorrente, il frequente utilizzo del venerdì come giorno per fruire del riposo compensativo può giustificare l’abbassamento del giudizio, in quanto nessun disservizio può derivare da tale scelta dettata da esigenze famigliari.

Inoltre l’ abbassamento di qualifica rispetto agli anni precedenti (“eccellente”) appare in contrasto, sia coi giudizi analitici espressi nella scheda, sia con la sheda relativa al periodo precedente stante la pressoché totale coincidenza di giudizi.

Osserva preliminarmente il Collegio che, per costante giurisprudenza (TAR Emilia- Romagna, Parma, n. ; Cons. Stato, Sez. IV, 1° marzo 2006 n. 922; TAR Toscana, Sez. I, 22 marzo 2007 n. 477), i giudizi formulati con le schede valutative dai superiori gerarchici sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica, giacché comportano un analitico apprezzamento delle attitudini e delle capacità proprie della vita militare dimostrate in concreto dal valutando, onde – impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa – detti giudizi sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto; che, quanto alla motivazione, il giudizio complessivo formulato dal compilatore e dal revisore ben può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche, mentre il giudizio finale esprime un autonomo giudizio di valore, riassuntivo di tutti i giudizi parziali.

Trattandosi di meri apprezzamenti e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti circa la violazione di doveri d’ufficio, non si richiede l’indicazione di particolari fatti commissivi del dipendente per sorreggere il giudizio negativo sul modo in cui sono state esercitate le funzioni, essendo sufficiente che tale documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando; che, peraltro, non essendo il rendimento un “unicum” immutabile nel tempo e variando al contempo le esigenze dell’Amministrazione, i giudizi analitici e quello complessivo possono subire modifiche nei vari momenti, senza che sia per ciò solo configurabile un vizio di contraddittorietà, e senza che occorra una motivazione specifica, a meno che non si verifichi una notevole caduta di punteggio o l’oscillazione dei coefficienti di valutazione non si mantenga entro livelli fisiologici.

Ora, venendo al ricorrente, è pur vero che le voci in cui è articolata la scheda valutativa recano giudizi spesso simili a quelli del periodo precedente, tuttavia anche una variazione minima dell’aggettivazione (ad esempio, come emerge dalla comparazione delle schede, l’uso del termine “apprezzabile” in luogo di quello “considerevole” oppure del termine “buono” in luogo di “ottimo”) può influire sulla valutazione complessiva del militare, tenuto conto del fatto che la qualifica attribuita (sopra la media) è comunque sintomatica di un giudizio positivo, ancorché non eccellente.

Lo scostamento rispetto ai giudizi relativi al periodo precedente non è accentuato e, quindi, non è configurabile alcuna contraddittorietà, in quanto è fisiologico che nel corso della carriera accanto a periodi con qualifica di eccellente si possano porre periodi di qualifica superiore alla media.

Quanto, poi, all’addotta carenza di episodi che giustificherebbero l’assunto dell’Amministrazione circa i risultati inferiori alle attese, va ribadito che i documenti caratteristici contengono apprezzamenti che si fondano sulla totalità della condotta del militare, necessariamente prescindendo dai singoli accadimenti, in quanto l’esigenza di circostanziare le mancanze riscontrate trova un limite nella natura delle schede valutative, che non sono cronache di avvenimenti, né costituiscono un articolato rendiconto delle attività del dipendente nel periodo considerato, ma sono deputate a condensare in poche proposizioni i connotati e le caratteristiche del comportamento e dei risultati in relazione ai compiti assegnati e delle funzioni svolte dall’interessato (v. TAR Lazio, Sez. I, 3 maggio 2006 n. 3186), sì da risultare a tal fine sufficiente il richiamo sinteticamente operato nella circostanza dal giudizio finale a taluni aspetti dell’attività di servizio che sono apparsi meno soddisfacenti del previsto.

Nel caso di specie tali aspetti sono puntualmente evidenziati e consistono in sostanza nella percezione da parte dell’amministrazione di una minore dedizione all’ufficio in relazione ad esigenze personali e famigliari del ricorrente (Il giudizio complessivo parla di impegno mai registrato in senso ottimale e di anteposizione di esigenze personali senza considerare nella giusta misura quelle contingenti del servizio).

Tale giudizio, come si è visto, non deve necessariamente essere ancorato a fatti specifici né, come sostiene il ricorrente ad addebiti disciplinari, in quanto in ogni caso la percezione di un abbassamento dell’impegno viene rilevato ai soli fini di attribuire una qualifica comunque elevata.

Nel caso concreto peraltro emerge un elemento valutato negativamente rappresentato dal frequente utilizzo del venerdì come giorno per fruire del riposo compensativo nei primi mesi del 2004.

Al riguardo il Comandante del Reparto Operativo con nota del 28.5.2004 segnala come nei primi cinque mesi il ricorrente abbia fatto ricorso per nove volte alla facoltà di recuperare il venerdì, spesso senza preventivo accordo o assenso.

Dalla nota emerge che la circostanza era già stata oggetto di “molteplici personali rimarchi”.

Peraltro la nota, che viene impugnata col presente ricorso, non ha carattere disciplinare e si limita a sollecitare il ricorrente a meglio coordinarsi col superiore nell’individuare i giorni per fruire del riposo compensativo.

Trattasi, quindi di atto organizzativo, impugnabile solo per vizi evidenti di illogicità, nel caso di specie non ricorrenti.

Né risulta dimostrato che il provvedimento sia stato adottato per ragioni diverse da quelle risultanti dal testo della nota, con conseguente infondatezza del dedotto vizio di eccesso di potere.

In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sez. Seconda, rigetta in toto il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Ministero resistente della somma di Euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di spese competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

********************, Presidente

***********, ***********, Estensore

****************, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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