Scatola nera e rilevanza prova testi nei giudizi civili

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Scatole nere e giudizi civili: la prova testi è irrilevante se non è dimostrato il malfunzionamento e/o la manomissione della scatola nera.
Continua a consolidarsi nella giurisprudenza di merito un’applicazione letterale della normativa in fatto di valore probatorio dei dati della scatola nera[1], tale per cui ogni altra prova acquisita in difetto della previa dimostrazione del malfunzionamento o della manomissione del dispositivo si considera priva di rilevanza ai fini della decisione del Giudice in ordine alla fondatezza della domanda del sedicente danneggiato.
Detto orientamento si osserva, da ultimo, nella recente sentenza n. 23196/2023 del Giudice di Pace di Napoli (nona sezione, Giudice Dott.ssa Borzelli), che si commenta in questo articolo ed è leggibile per intero in allegato.
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Giudice di Pace Napoli -sez. IX- sentenza n.u003cstrongu003e23196u003c/strongu003e del 5-05-2023

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Indice

1. Sulla vicenda processuale


Mevia – si usano nomi di fantasia – conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli la Alfa Assicurazioni e Tizio assumendo che in un dato giorno, in un dato luogo ed una data ora, questi tamponava con la propria autovettura quella di Mevia provocando gravi danni.
Pertanto, Mevia chiedeva all’Autorità Giudiziaria adita di condannare le proprie controparti, l’una in qualità di responsabile civile l’altra in qualità di assicuratrice della danneggiata, al risarcimento dei danni patiti.
Citata a comparire, si costituiva ritualmente la Alfa Assicurazioni, eccependo che la versione dei fatti proposta dall’attrice si atteggiasse come estemporanea ed infondata, laddove gli estratti della scatola nera installata a bordo veicolo attoreo, nell’ordine, riportavano che all’ora e nel giorno del sinistro l’autovettura si trovava altrove e, ancora, che nessun urto era oggetto di registrazione.
A fronte di tali eccezioni, l’attrice non forniva alcuna prova del malfunzionamento e/o della manomissione del dispositivo, omettendo altresì di allegare tali circostanze, ma esauriva la propria attività probatoria nel fare escutere un testimone, il quale si limitava genericamente a riportare i fatti così come descritti nell’atto di citazione.

2. Esito


Il Giudice di Pace, in esito alla istruttoria e tenuto conto delle conclusioni precisate dalle parti, rigettava la domanda attorea, ritenendola non fondata.
Fondamento della decisione in parola è stato rappresentato dal seguente dato: stando alla motivazione del Giudice adito, la mancata prova di ordine tecnico del malfunzionamento e/o della manomissione della scatola nera inficia l’attitudine della prova testimoniale a dimostrare una versione dei fatti diversa da quella ricostruibile alla stregua dei tabulati della scatola nera, sicché i dati del device riportati in giudizio devono considerarsi prova bastevole a smentire la ricostruzione del sinistro fatta propria da parte istante.


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3. Osservazioni


Il provvedimento che viene qui commentato ed approfondito offre degli interessanti spunti d’osservazione rispetto alla linea interpretativa dell’art. 145bis del Codice delle Assicurazioni che si sta consolidando presso i Giudici di merito del primo grado.
Nello specifico, si sottolinea come nella sentenza commentata, si apprezza, in primo luogo, l’interpretazione letterale operata dal Giudice del merito dell’art. 145bis del Codice delle Assicurazioni, laddove:

  • a)     Si ritiene presumibilmente vero tutto quanto rappresentato dagli estratti della scatola nera;
  • b)    Si impone al soggetto processuale contro la cui versione militano i dati della scatola di provare (con prova tecnica, si badi bene al lessico del Giudicante) il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera;
  • c)     Si ritiene inutiliter data la prova testimoniale che orienti per una versione dei fatti diversa o di senso contraria rispetto a quella risultante dagli estratti del dispositivo.

4. Considerazioni finali


L’applicazione letterale dell’art. 145 bis CdA fatta dal Giudice di Pace non deve stupire, laddove la raccolta di provvedimenti che si pongono sulla stessa linea è ormai numericamente cospicua (a titolo esemplificativo ed elencativo G.d.p. di Catania, sent. n. 703/2019, G.d.p. di Nocera Inferiore, sent. n. 1574/2020, G.d.p. di Sorrento, sent. n. 1392/2019, G.d.p. di Palermo, sent. n. 2611/2021, G.d.p. di Napoli, sent. n. 2726/2021, 23921/2022 ed ancora, per le magistrature togate, Trib. Ord. Civ. di Foggia, sent. n. 885/2019)
Quanto oggetto di riflessione deve essere invece la nozione di cd. “prova tecnica” che il Giudice di Pace ritiene debba essere fornita da quella parte processuale sfavorita dagli estratti della scatola nera al fine di provare il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.
Non esiste, infatti, un mezzo di prova tipica che sic et sempliciter possa esserne estrinsecazione; il concetto, piuttosto, sembra meglio descrivibile come quell’insieme di attività processuali consistenti nella critica dei dati risultanti dagli estratti volte a rappresentarne l’erroneità, con effettivo rimando ad altri elementi di fatto.
Nella prassi, l’unico strumento in cui potrebbe articolarsi tale attività di critica delle risultanze della scatola nera, finalizzata a far ritenere al Giudicante che vi sia stata una probabile manomissione o un probabile malfunzionamento, è rappresentato dalla consulenza tecnica d’ufficio che la parte può richiedere, tenuto conto delle valutazioni tecniche che il CTU compie rispetto ai dati della scatola nera, in una cornice di partecipazione delle parti alla relative operazioni a mezzo dei propri consulenti.

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Edoardo Italiano

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