La scatola nera e l’uso nelle polizze rc auto
Al fine di contrastare il fenomeno delle truffe assicurative e di garantire premi che rispecchino l’effettiva rischiosità di una polizza rc auto, la Imprese assicurative incentivano l’installazione a bordo dei veicoli assicurati di dispositivi comunemente noti quali “scatola nera”.
Siffatti congegni contengono al loro interno un localizzatore g.p.s. in grado di individuare e memorizzare la posizione del veicolo, ormai in maniera sempre più accurata, nonché un accelerometro, ovvero di device che permette di registrare eventuali urti prodotti e subiti dal veicolo sulla base del calcolo dell’aumento di velocità da imputarsi all’urto stesso.
Il regime legale degli effetti probatori della scatola nera
Quanto all’utilizzabilità in sede processuale delle registrazioni della scatola nera è opportuna la lettura dell’art. 145 bis del Codice delle Assicurazioni, come recentemente novellato dalla L.124/2017, con cui il Legislatore ne ha configurato il regime giuridico.
La normativa in parola stabilisce che, nei giudizi civili, tali registrazioni facciano piena prova nei confronti della parte contro cui siano prodotti e che, chi intenda provare fatti non registrati dalla scatola nera o circostanze contrastanti o opposte con quanto registrato, è preliminarmente onerato di provare la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo.
L’interprete, alla luce del dato normativo, nonché delle prassi processuali inerenti la fase istruttoria del giudizio civile, può legittimamente trarre dalla norma in discorso talune considerazioni.
L’onere di dimostrare il malfunzionamento o la manomissione
In primis, dall’interpretazione letterale della norma pare potersi affermare che il legislatore abbia escluso che la parte contro cui sono prodotti gli estratti della scatola nera possa provare il contrario di quanto da esse registrato mediante prova testimoniale, senza aver preliminarmente provato che tali registrazioni siano inattendibili e probatoriamente inefficaci laddove estratte da un dispositivo che al momento del sinistro fosse malfunzionante o che sia stato in seguito manomesso.
Pertanto, se chi agisce dinanzi all’Autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale vede prodotti in giudizio estratti di scatola nera che smentiscono quanto da esso riferito in ordine alla dinamica dell’evento sinistroso, dovrà preliminarmente provare che al momento dello stesso la scatola nera non funzionasse o, viceversa, che sia stata manomessa.
Solo dopo la prova del malfunzionamento o della manomissione della scatola nera, il presunto danneggiato potrà provare il fatto storico da egli allegato.
Fatta tale premessa, è opportuno rilevare che i Giudici di merito hanno reso invalsa la prassi di accordare agli estratti della scatola nera il valore probatorio che la sopra spiegata normativa gli riconosce.
Scatola nera e recenti prassi processuali
Per ricordare le più recenti, non può farsi a meno di citare la sentenza n.885/2019 del Tribunale Ordinario di Foggia, con cui l’adito Giudicante riconosce l’idoneità delle registrazioni a provare il contrario di quanto asserito di un dato soggetto che conveniva in giudizio l’Impresa Assicurativa che assicurava il proprio autoveicolo per il furto per ottenere il ristoro del valore del bene che egli riferiva essergli stato proditoriamente asportato.
La prassi giurisprudenziale va, altresì, consolidandosi anche innanzi alle Giurisdizioni minori, sicche è ad uopo ricordare le sentenza n. 703/2019 del Giudice di Pace di Catania e la n. 1290/2019 del Giudice di Pace di Palermo, con cui l’adita Magistratura onoraria ha rigettato domande risarcitorie per danni derivanti da sinistri stradali, ritenendo che gli estratti delle scatole nere prodotti in giudizio dalle convenute Imprese assicuratrici, fossero probatoriamente idonee a destituire di ogni fondamento la dinamica del fatto sinistro paventato dai sedicenti danneggiati.
Ordunque, se alla scatola nera si riconosce in sede giudiziale civile il valore probatorio accordato dalla normativa in materia, allora può gaiamente dirsi che il nostro Ordinamento giuridico finalmente dispone di uno strumento di efficace contrasto alle frodi in danno delle Assicurazioni, che sempre si riflettono negativamente in danno degli assicurati onesti, i quali risentono della sinistrosità media della provincia di residenza.
Scatola nera e notizie di reato
Da non sottovalutare è, poi, l’utilizzabilità degli estratti della scatola nera in sede penale per il contrasto alle frodi o qualsiasi altra fattispecie criminosa che veda coinvolta la circolazione stradale: può ragionevolmente ritenersi che la Polizia Giudiziaria e la Magistratura inquirente possano acquisire notizie di reato proprio attraverso i dati ivi registrati.
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