S.r.l. semplificata: integrabile il modello di statuto standard

Redazione 10/01/13
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Anna Costagliola

Deve ricordarsi come il D.L. 1/2012 (art. 9bis), conv. in L. 27/2012, abbia provveduto ad inserire, dopo l’art. 2463 c.c., che regola la costituzione delle società a responsabilità limitata, un nuovo art. 2463bis c.c., che introduce una forma semplificata di s.r.l. (s.s.r.l.), riservata ai giovani di età inferiore ai 35 anni. Tale istituto mira evidentemente a favorire l’imprenditoria giovanile, mediante la partecipazione a strutture associative svincolate dai tradizionali «paletti» che ne hanno reso fin d’ora difficile l’accesso da parte dei giovani (es. compensi al notaio, capitale sociale minimo ecc.).

La nuova disposizione prevede che la s.r.l. semplificata possa essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione; non possono dunque prendervi parte persone giuridiche né persone con oltre 35 anni di età.

Secondo le indicazioni del legislatore, l’atto costitutivo di tale tipologia societaria va redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministero della giustizia. In attuazione delle prescrizioni di legge è stato adottato il D.M. 23 giugno 2012, n. 138, recante detto modello standard, con il quale sono stati individuati anche i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. A seguito dell’emanazione del decreto ministeriale ci si è chiesti, sotto il profilo applicativo, se il modello standard di statuto indicato fosse in qualche modo integrabile o se fosse, piuttosto uno schema immodificabile, in nessun modo adattabile.

L’orientamento seguito dal Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto maggiormente coerente con il quadro normativo esistente l’opzione contraria alla possibilità di integrare l’atto costitutivo (statuto) redatto secondo il modello standard, imponendosi, in presenza di esigenze di adattamenti, la necessità di ricorrere ad altre forme societarie (ad es., per contiguità, la s.r.l. a capitale ridotto) per le quali non sono previsti modelli standard, né la gratuità dell’operato del notaio, giustificata proprio dalla ridotta portata dello stesso, dovendosi limitare a recepire il modello standard.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di integrare il predetto modello con clausole aggiuntive, il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di acquisire in merito il parere dello stesso Ministero della giustizia, il quale è giunto a conclusioni diametralmente opposte sulla questione, ritenendo che il modello di statuto standard non sia un testo vincolante, ma è data alle parti la possibilità di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto.

In particolare, nel parere reso dal Ministero di via Arenula si legge come il modulo standard adottato con il citato D.M. 138/2012 contenga solo clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazioni codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello. Ciò non esclude che le parti possano derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente una deroga negoziale. Si osserva infatti come, in un sistema che delinea il paradigma della s.r.l. in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appaia del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (peraltro non espressamente) limitare l’autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l’individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento della tipologia societaria in oggetto.

Né è apparso dirimente l’argomento relativo alla gratuità dell’operato del notaio: se certamente l’adozione del modello standard ha la finalità di garantire l’esenzione dal pagamento degli onorari notarili, tuttavia non vieta alle parti di investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell’attività di impresa che si intende svolgere mediante l’utilizzo del modello societario semplificato.

Ad ulteriore suffragio della impostazione seguita, il Ministero della giustizia ricorda, infine, come la finalità delle disposizioni in tema di s.r.l. semplificata sia quella di favorire l’accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali, per cui sarebbe del tutto incongruo ritenere che agli infratrentacinquenni sia limitata la possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato, così precludendo la facoltà di ricorrere alla nuova tipologia societaria, in evidente contrasto con le finalità primarie del sistema normativo in questione.

Il contenuto del parere reso dal Ministero della giustizia è stato poi recepito nella circolare n. 3657/C che il Ministero dello sviluppo economico ha indirizzato ai Registri delle imprese presso le Camere di commercio invitandoli a curarne l’osservanza.

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