Rottamazione cartelle: si può decidere di rinuciare alla definizione agevolata?

Leonardo Leo 03/02/17
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È di venerdì scorso (27 gennaio 2017) l’intervento con cui Equitalia ha chiarito (?) un aspetto piuttosto dubbio in tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, e cioè se l’istanza di rottamazione delle cartelle, una volta presentata, sia vincolante oppure no per il contribuente.

 

In occasione dell’incontro tenutosi con l’Odcec di Roma, infatti, è stato posto dai professionisti ivi presenti il seguente quesito: “Dal testo normativo non appare chiaro se la presentazione dell’istanza – ancor prima del pagamento della prima rata – costituisce una manifestazione di volontà irretrattabile di aderire alla rottamazione. In pratica, ad esempio, se il contribuente presenta l’istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall’esattore nelle 5 rate tra 2017 e 2018, ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, oppure il solo

fatto di aver presentato l’istanza gli preclude di tornare indietro?

 

A tale quesito Equitalia ha fornito la seguente risposta: “Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

 

A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa”.

 

In tal modo, dunque, Equitalia ha chiarito che:

  • l’istanza di adesione alla definizione agevolata può essere revocata dal contribuente che l’ha presentata, entro e non oltre il 31 marzo 2017, con un’apposita dichiarazione;
  • nel caso di mancato pagamento della prima o unica rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme definite, il contribuente che, alla data di presentazione dell’istanza, ha dilazioni di pagamento in corso, le potrà riprendere.

 

In verità, le risposte di Equitalia appaiono corrette ma eccessivamente sintetiche, non dando un quadro compiuto in merito alla possibilità, o meno, che ha il contribuente di cambiare idea una volta presentata l’istanza di rottamazione.

 

Iniziamo col dire che vi è una regola generale, ovvia, condensata nella prima risposta: il contribuente che ha presentato istanza può, entro il 31 marzo 2017 (lo stesso termine entro il quale si può presentare istanza per la rottamazione) revocare la stessa.

 

Spirato il termine del 31 marzo 2017 bisogna distinguere a seconda che l’istanza di rottamazione   sia stata proposta in relazione a carichi inclusi o meno in precedenti piani di rateazione.

 

Se l’istanza aveva ad oggetto un carico non oggetto di precedente rateazione la stessa è irritrattabile. Il contribuente è obbligato a pagare l’importo comunicatogli, entro il 31 maggio 2017 da Equitalia, o in una unica soluzione o a rate.

 

Il mancato, insufficiente o ritardato pagamento della prima rata, o della successiva, comporterà il pagamento dell‘intero debito, quello originario (non quello “rottamato”), senza poter usufruire della rateazione ai sensi dell’art. 19 del DPR. n. 602/1973.

 

Se, invece, l’istanza aveva ad oggetto un carico già oggetto di precedente rateazione il contribuente potrà scegliere se pagare la prima rata, secondo quanto comunicatogli da Equitalia entro il 31 maggio 2017 (se pagherà in una unica soluzione il problema non si pone), o se non pagarla e continuare a pagare la precedente rateazione.

Infatti, la definizione agevolata assume efficacia vincolante solo con il comportamento concludente del contribuente che si esplica col pagamento della prima, o unica rata, prevista dalla definizione stessa.

 

In definitiva, è col pagamento della prima rata che il contribuente, che aveva una precedente rateazione in relazione allo stesso carico, decade dalla originaria rateazione.

È chiaro che se non paga, paga in ritardo o in maniera insufficiente, le rate successive alla prima, non solo non potrà più riprendere la precedente rateazione ma non potrà chiedere una nuova rateazione e dovrà pagare l’intero debito, quello originario (non quello “rottamato”).

 

Quanto sopra è desumibile dalla analisi del combinato disposto dei commi 4 e 8, lett. c), dell’art 6 del D.L. 193/2016, così come modificato dalla legge 225/2016.

Dalla differenza di trattamento appena esposta risulta evidente come il legislatore abbia inteso “premiare” il debitore che, prima dell’introduzione della possibilità di definire in maniera agevolata i carichi pendenti, aveva una precedente rateazione, dimostrando così la volontà di pagare il proprio debito, mentre abbia inteso “punire” chi tale volontà non l’abbia manifestata, non avendo in corso una rateazione.

Leonardo Leo

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