Rottamazione cartelle esattoriali: proroga effetti premiali

Dario Marsella 11/04/23
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Entro il prossimo 30 aprile (essendo domenica, il termine ultimo è il 2 maggio) i contribuenti che hanno posizioni debitorie con Agenzia Entrate Riscossione contenute in cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di presa in carico definibili, potranno presentare le relative domande di definizione agevolata.
Come già detto nel precedente articolo (Nuova rottamazione delle cartelle: DDL “bilancio 2023”), la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la quarta edizione della definizione agevolata dei ruoli riguardante i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, relativi ad esempio a: imposte, tasse, contributi previdenziali, premi Inail e sanzioni.
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Indice

1. Effetti premiali della rottamazione quater-Sospensione verifiche art. 48 bis


Diviene importante ribadire gli effetti premiali derivanti dalla nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, effetti previsti dal comma 240 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2023. In particolare, mi soffermerò sugli effetti legati ai rapporti tra contribuenti e Pubblica Amministrazione.
In linea generale, in relazione ai carichi definibili inseriti nella domanda di rottamazione:

  • le procedure esecutive attivate prima dell’invio della domanda, vengono sospese, tranne nell’ipotesi in cui vi sia già stato il primo incanto con esito positivo;
  • l’Agente della Riscossione non potrà attivare nuove procedure esecutive;
  • non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche esattoriali;
  • il contribuente ha diritto ad ottenere il DURC regolare;

E, soprattutto, il contribuente che presenta la domanda di rottamazione, in merito ai carichi definibili, viene considerato adempiente ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 ter e 48 bis del D.P.R. n. 602/73.
L’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 prevede che: (…) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (…)”. In altri termini, attraverso l’art. 48 bis la P.A. prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro nei confronti di un’ impresa (ad esempio:  a seguito di una fornitura), oppure, di un professionista per una prestazione di servizi, deve verificare se il fornitore o il professionista abbiano delle cartelle esattoriali in Agenzia Riscossione per importi di almeno 5 mila euro, in caso positivo, la Pubblica Amministrazione pagherà l’importo della fornitura o della prestazione di servizi, direttamente, in favore di Agenzia Riscossione.
Con l’invio della domanda di rottamazione, invece, il contribuente in relazione ai debiti definibili (in quanto rientranti nella rottamazione quater) viene considerato adempiente, di conseguenza la P.A. non dovrà porre in essere le suindicate verifiche preventive e potrà pagare il contribuente.
Si comprende bene, quindi, l’importanza di tale effetto premiale (temporaneo) derivante dall’invio della domanda di definizione agevolata, nonostante, sarebbe opportuno apportare alcune modifiche legislative alla normativa delle verifiche di cui sopra; in particolar modo, in questo periodo di forte crisi economico-finanziaria derivante, anche, dalla crisi sanitaria da Covid-19, sarebbe opportuno, quantomeno, innalzare la soglia in relazione alla quale la P.A. è obbligata a fare la verifica ex art. 48 bis, da 5 a 10 mila euro.

2. Proroga del termine di scadenza


Abbiamo detto che entro il prossimo 30 aprile 2023, i contribuenti potranno inviare le domande di definizione agevolata all’Agente della Riscossione, al fine di pagare il debito al netto delle sanzioni (se si tratta di imposte), degli interessi di mora, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché, del compenso di Agenzia Riscossione.
La rottamazione quater è entrata in vigore il 1° gennaio 2023, mentre, le domande di definizione agevolata sono state rese disponibili a partire dal 20 gennaio (comunicato stampa Agenzia Riscossione, del 20.01.23). Inoltre, bisogna ricordare che i prospetti informativi, importanti al fine di verificare l’elenco dei carichi definibili con i relativi importi da pagare con la rottamazione, sono a disposizione, solo, a partire dal 16 febbraio scorso; ragion per cui, i contribuenti avrebbero la possibilità di beneficiare della rottamazione quater, con tutte le informazioni complete, per 73 giorni, rispetto, ai 119 previsti dall’entrata in vigore della Legge 197/2022.
Si auspica, quindi, un intervento da parte del Governo e del Parlamento al fine di consentire ai contribuenti di avere più tempo per inviare le domande di definizione agevolata, attraverso uno slittamento del termine, dal 30 aprile al 30 settembre 2023.

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Dario Marsella

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