Rito speciale del silenzio – nomina dei tecnici ex art. 21 comma 3 DPR 327/2001: TAR CATANIA , I, n. 281/07, Pres. Messina, rel. Gatto Costantino

sentenza 10/05/07
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Rito speciale del silenzio – art. 21 bis l. 1034/71 – applicabilità alla fattispecie della nomina dei tecnici ex art. 21 comma 3 DPR 327/2001 – sussiste – giurisdizione del giudice amministrativo – sussiste – obbligo del comune di provvedere alla nomina, su istanza di parte – sussiste.
 
Con questa Sentenza, il TAR Catania ha ritenuto esperibile lo speciale rimedio dell’art. 21 bis nel caso della procedura di nomina dei tecnici che devono provvedere alla determinazione endo amministrativa dell’indennità di esproprio, laddove non è stata accettata dal privato proprietario l’offerta iniziale dell’Amministrazione stessa. Il TAR Catania ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, affermando che la giurisdizione del giudice ordinario inizia dall’avvenuta determinazione della indennità, ma non abbraccia il procedimento amministrativo previsto dal medesimo art. 21 DPR 327/2001 che resta soggetto alla più generale cognizione del giudice amministrativo.
 
                                            N.0281/07 Reg. Sent.
                 REPUBBLICA ITALIANA         N.3007/06 Reg. Ric.
             IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, **************** di Catania, Sezione Prima, composto dai ******************:
Dott.ssa ***************              Presidente
Dott.ssa ********************** Giudice
Dott. ************************** Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 3007/06 R.G. proposto da ****, rappresentato e difeso dall’ avv.to *****************, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Catania viale XX Settembre 28, presso lo studio Pappalardo;
contro
Il Comune di Avola, in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, non costituito;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione
sull’istanza – diffida, notificatagli il 29/05/2006, per la nomina dei due tecnici a cui, ai sensi dell’art. 21 comma 3 d.p.r. 327/2001, l’Ente comunale è obbligato.
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la Camera di Consiglio del 21 dicembre 2006 il Referendario Dr. Salvatore Gatto Costantino;
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;
Rilevato in fatto ed in diritto quanto segue;
FATTO
Parte ricorrente espone che con provvedimento n. 138 di registro del 15.06.2005, l’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Avola ha comunicato al ricorrente l’indennità di espropriazione provvisoria ex art. 20 DPR 327/01 relativamente ad aree da espropriare per la realizzazione di un’opera pubblica.
Il ricorrente, dichiarando di non accettare l’indenità provvisoria, chiedeva procedersi alla nomina dei due tecnici di cui all’art. 21 DPR 327/2001 e comunicava il nominativo del proprio tecnico.
Rimasta la richiesta senza esito, il ricorrente notificava la diffida di cui in epigrafe, in data 29 maggio 2006, anch’essa rimasta senza esito.
Il ricorrente, dunque, ha proposto l’odierno gravame, con l’atto notificato il 27.10.2006 e depositato il 6 novembre successivo, con il quale chiede dichiararsi l’obbligo del Comune di Avola di nominare i due tecnici di cui all’art. 21 del DPR 327/2001 e di nominare il responsabile del procedimento, comunicandone gli estremi al ricorrente.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2006, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente lamenta la mancata nomina dei tecnici previsti nel procedimento di cui all’art. 21 del DPR 327/2001.
A mente di quest’ultima disposizione:
“L’autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. 2. Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. 3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L) 4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L) 5….omississ..15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione prevista dall’ articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. …omississ….”.
     Osserva il Collegio che le questioni di diritto da esaminarsi ai fini della decisione sul ricorso, sono due: la prima riguarda la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda e la seconda è relativa alla sussistenza dell’obbligo a provvedere sulla istanza del privato.
     I) In relazione al primo punto, deve affermarsi che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla odierna domanda, perché la procedura di cui al citato art. 21 del DPR 327/2001 ha ad oggetto la disciplina di una fase di accertamento endo-amministrativo, partecipato e peritale, dell’indennità di esproprio.
Pertanto essa è finalizzata a determinare un requisito del provvedimento finale, ossia del decreto di esproprio e quindi ha una chiara valenza partecipativa.
L’ avvenuta determinazione della indennità, invece, sarà soggetta al gravame tipico previsto di fronte al giudice ordinario, nelle forme consuete.
La giurisdizione di quest’ultimo, infatti, a norma dell’art. 53 del DPR 327/2001, resta ferma “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità
     Appare evidente, dunque, che la giurisdizione del giudice ordinario sorge solamente in relazione al concreto importo della indennità o al suo pagamento, non al procedimento preordinato alla quantificazione della stessa.
     D’altronde, il procedimento di cui all’art. 21 è costitutivo di un elemento dell’atto amministrativo, ossia l’importo della indennità. La sua violazione comporterà allora illegittimità dell’atto anche qualora l’importo della indennità sia esatto; viceversa, la sua esatta osservanza non esclude che si possa far questione in ordine all’insufficienza dell’importo della indennità che sarà fatta valere di fronte al giudice ordinario.
     II) Sotto il profilo dell’obbligo a provvedere, osserva il Collegio che la norma sembra postulare l’iniziativa della P.A. a seguito della mancata accettazione della indennità da parte del privato.
     Tuttavia, la fase procedimentale della determinazione della indennità che è prevista all’art. 21 non è inserita nel procedimento espropriativo come una mera facoltà dell’Ente, ma come una fase necessaria.
     Più precisamente, a mente dell’art. 20 del DPR 327/01, l’ autorità espropriante determina la indennità provvisoria e la propone al privato. Se questi accetta, con atto che la norma qualifica come “irrevocabile”, si definisce la cessione del bene, con i benefici, anche procedimentali, previsti; se non accetta, o se tace, l’indennità provvisoria è rifiutata e si apre la fase della quantificazione definitiva di essa, disciplinata, appunto dall’art. 21.
     Quest’ultimo contempla due possibilità: che il privato non intenda aderire alla proposta di determinazione della indennità a mezzo periti (comma 15) nel qual caso l’Amministrazione investe della quantificazione della indennità la Commissione provinciale di cui all’art. 41; o che accetti la procedura arbitrale, nel qual caso si designano i periti e si osservano le procedure meglio descritte ai commi da 3 in poi.
     E evidente, dunque, che qualora sia il privato non accettante l’indennità a sollecitare l’Amministrazione espropriante a designare i propri tecnici e procedere a norma dell’art. 21 del DPR 327/01, quest’ultima non ha una possibilità di scelta, bensì l’obbligo di procedere in tal senso, designando i propri periti.
     Tra l’altro, osserva il Collegio che il privato non può adire la Commissione provinciale di cui all’art. 41: si deve sottolineare che quest’ultima è organo dell’Amministrazione medesima e per tale ragione al privato non resta altro, se vuole ottenere la determinazione della indennità espropriativa, di assumere egli stesso l’iniziativa e chiedere la nomina dei periti, esercitando così una facoltà partecipativa tipica.
     Ne consegue che sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e pertanto il Comune di Avola deve nominare i due tecnici previsti dall’art. 21 del DPR 327/01 entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
     In difetto, dietro apposita istanza del ricorrente, debitamente notificata al Comune, si provvederà alla nomina di un commissario che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente con aggravio di spese a carico di quest’ultima.
     Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00 da corrispondersi al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, accoglie il ricorso ex art. 21 bis l. 1034/71 in epigrafe, nei sensi e nei limiti esposti in motivazione e per l’effetto:
a)    DICHIARA l’obbligo del Comune a provvedere sulla istanza del ricorrente in epigrafe;
b)    CONDANNA il Comune ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari a dare evasione all’istanza del ricorrente, nel termine di trenta giorni indicato in motivazione, con espresso avviso che, nel caso di ulteriore inadempimento, si nominerà il Commissario ad acta che si sostituirà all’Amministrazione inadempiente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 bis della legge 1034/71.
Condanna il Comune di Avola alle spese e competenze del presente giudizio che liquida, forfetariamente in euro 1.500,00 da corrispondersi in favore del ricorrente.
La presente sentenza dovrà essere eseguita dall’Amministrazione ed è depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 21.12.2006.
 
                        L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE
        ********************************                                  ***** ssa ***************
 
Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2007
 

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