Ritardo nel rilascio del permesso da costruire, liquidato anche il danno biologico

Redazione 01/04/11
Scarica PDF Stampa

I giudici di palazzo Spada, nella sentenza del 28 febbraio 2011, n. 1271, contestualmente al riconoscimento del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel rilascio del permesso di costruire, hanno ritenuto opportuno liquidare anche il danno biologico sofferto dal ricorrente.
L’art. 2-bis, L. 241/1990, si ricorda, ha previsto a carico delle le pubbliche amministrazioni e dei soggetti equiparati l’obbligo al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Ciò sulla considerazione che il tempo è un bene della vita per il cittadino; di conseguenza il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, rappresenta sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una variabile nodale nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza.
Rispetto alla tutela predisposta dal dettato normativo, i giudici hanno fatto un passo in avanti condannando l’amministrazione anche al risarcimento del danno biologico,. Quest’ultimo costituisce quel profilo del danno non patrimoniale inerente all’integrità fisica della persona, e che nella specie si è manifestato nella patologia “disturbo ansioso-depressivo reattivo”. Questo perché la già debole situazione psico-fisica del ricorrente è stata di fatto compromessa dalla attesa ormai interminabile della conclusione di un procedimento, cui era legata la sorte dell’unica attività imprenditoriale in quel momento svolta.
La quantificazione del danno biologico permanente (nella specie determinato in sette punti percentuali), è stata effettuata in via equitativa, tenuto conto dell’età del ricorrente (41 anni) e dei criteri di cui all’art. 139 D.Lgs. 209/2005, su cui sono stati calcolati interessi e rivalutazione monetaria (Lilla Laperuta).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento