Ritardo nei pagamenti: quali misure possono essere adottate?

Redazione 11/05/20
Scarica PDF Stampa

Ritardo nei pagamenti: come tutelare il credito

Il presente contributo è tratto da 

Il Capo V del d.l. 132/2014 contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, oltre alle misure finanziarie e relative all’entrata in vigore delle norme (articoli 17-20).L’art. 17 del decreto legge ha previsto una misura di contrasto nel ritardo dei pagamenti.La nuova norma è stata così formulata: “All’articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale». Le disposizioni del primo comma producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Questa norma ha previsto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legge, una legge di conversione. Il legislatore ha inteso con essa realizzare due diverse finalità: a) evitare il ricorso puramente dilatorio al giudiziale; b) porre, in ipotesi di esso, il carico del costo sulla parte che se ne avvantaggia, al fine di disincentivare una prassi, assai diffusa, tendente a ritenere un giudizio, ad esempio di opposizione a decreto ingiuntivo, equiparato ad un finanziamento a basso costo di interessi.Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, è predisposto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.

Potrebbe interessarti anche L’inadempimento contrattuale: le conseguenze ai tempi del Covid-19

Ciò è in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato).Allo scopo è integrato l’articolo 1284 del codice civile (1) con l’aggiunta di due nuovi commi:a) il primo prevede che, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d’interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle richiamate disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; b) l’ulteriore comma aggiunto specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l’atto con il quale si promuove il procedimento arbitrale.Nei nuovi procedimenti giudiziari, per le cause iscritte a ruolo dopo 30 giorni dalla definitiva approvazione del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, nel caso in cui le parti non hanno tra loro determinato la misura degli interessi legali, si applicano gli interessi nella misura prevista da quella nei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002, che possono essere pari al 7%, 8%, 9%. Tuttavia le parti, in sede negoziale, possono vanificare questa possibilità se nella loro pattuizione contrattuale hanno già previsto che questi interessi siano calcolati, in caso di inadempimento o di ritardo, in misura inferiore rispetto a quelli commerciali.Ciò impone alcune riflessioni in ordine alla fattibilità concreta dell’incremento degli interessi moratori, ipotizzandosi che preventivamente le parti possano vanificarla. L’art. 1284 c.c. prevede: “[1] Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”.

Le misure di contrasto al ritardo

La conseguenza residuale, ove ciò non avvenisse, è parimenti ingiusta: l’incremento di interessi colpisce in modo indiscriminato chi resiste nel processo in modo strumentale e dilatorio e chi invece vi si oppone con fondata ragione, anche se poi soccombe. Essa, poi, grava anche sul debitore incolpevole che per contingenze si trova in condizione di non poter adempiere. Irragionevolmente allo stesso modo l’insolvenza colpevole e quella incolpevole sono sanzionate dal legislatore.Essa appare, poi, superflua poiché senza cambiare la disciplina degli interessi legali, già chi resiste o agisce nel processo in mala fede può essere sanzionato severamente con la condanna per lite temeraria, che non è certo una norma nuova della disciplina processuale civile.Giova a questo punto ricordare che il nuovo d.d.l. sul processo civile, art. 2 (Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie), nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, ha inteso prevedere anche modificando l’articolo 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla negoziazione, assistita esclusivamente da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell’azione;È stata altresì prevista la semplificazione della procedura di negoziazione assistita, salvo diverse intese tra le parti, utilizzando un modello di convenzione che dovrà essere elaborato dal Consiglio Nazionale Forense.

 

Il presente contributo è tratto da 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento