Ritardo nei pagamenti della P.A.: i rimedi posti in essere dallo Stato italiano

Redazione 31/01/20
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I rimedi posti in essere dallo Stato italiano per affrontare il problema del ritardo nei pagamenti della P.A.

Il presente contributo in tema di ritardo nei pagamenti della P.A. è tratto da “Come farsi pagare dalla PA” scritto da Bruno Cirillo

Le recenti riforme in tema di ritardo nei pagamenti della P.A.

Da quanto sin qui descritto risulta un quadro normativo e finanziario totalmente mutato rispetto a quello vigente al momento della prima edizione del presente volume. Infatti, è di tutta evidenza che sono intervenute una lunga serie di innovazioni, insieme ai numerosi (e spesso discontinui) stravolgimenti politici degli ultimi anni, che hanno completamente ridisegnato il sistema dei vincoli di bilancio. Cambiamenti che, ricordiamo, hanno un impatto diretto anche, e soprattutto, sulla capacità di procurarsi liquidità della pubblica Amministrazione per pagare i propri debiti. Basti pensare il passaggio al patto di stabilità interno fino ad arrivare al pareggio di bilancio, oggi reso più flessibile grazie anche all’intervento recente della Corte Costituzionale.

Sono da segnalare anche gli interventi che negli ultimi anni ha posto in essere il legislatore per migliorare la situazione dei pagamenti della pubblica Amministrazione verso i propri fornitori/creditori privati. Infatti, rispettare le scadenze dei pagamenti è diventato un fattore cruciale per la competitività/credibilità internazionale del nostro paese e la crescita dell’economia nazionale. Non è un caso che le Istituzioni europee abbiano, negli ultimi anni, emanato numerose direttive e regolamenti per affrontare tale problema e diffidato diverse volte l’Italia ad uniformarsi al quadro normativo europeo.

Tanto è stato fatto dal nostro paese, soprattutto negli ultimi sette anni. Basti ricordare, a tal proposito, la già richiamata direttiva Ue n. 35/2000, poi abrogata dalla direttiva n. 7/2011, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che hanno portato al recepimento in Italia prima della legge n. 231/2002 e poi della legge n. 192/2012, che ha apportato modifiche alla prima. Con tali interventi normativi il legislatore italiano ha stabilito che nelle transazioni commerciali o con la pubblica Amministrazione i tempi di pagamento devono essere di trenta o, al massimo, sessanta giorni in casi determinati o per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria[1].

Inoltre, l’Italia è intervenuta con una serie disorganica di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e tese ad evitare il formarsi di un debito scaduto e non pagato troppo grande da onorare. In particolare, sebbene non sia affatto facile ricostruire l’intero quadro normativo, è possibile tracciare le linee essenziali che ha tracciato il nostro paese per sostenere la pubblica Amministrazione nel pagamento dei propri debiti commerciali:

  1. procedimento di certificazione del credito per lo smobilizzo dello stesso da parte dei privati.
  2. monitoraggio dei debiti commerciali e creazione della piattaforma dei Crediti Commerciali (pCC);
  3. Anticipazione di liquidità per le regioni e gli enti locali, al fine di. concedere liquidità agli enti locali per far fronte alle proprie obbligazioni;
  4. Nuovo apparato sanzionatorio per la pubblica Amministrazione utilizzato come deterrente per i ritardi persistenti e il mancato rispetto dei vincoli europei.

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Ritardo nei pagamenti della P.A. in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili: il procedimento di liquidazione amministrativa e la certificazione del credito.

Come meglio si approfondirà nel prosieguo, condicio sine qua non, per velocizzare il recupero del credito nei confronti della pubblica Amministrazione, è la certificazione dello stesso. L’art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come integrato e modificato dal: a) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122; b) dalla l. 12 novembre 2011, n. 183 e c) dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in l. 26 aprile 2012, n. 44, prevede che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (crediti commerciali), le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di finanza pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. e ciò anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale.

In pratica, lo strumento della certificazione è una attestazione ufficiale che consente di sbloccare i crediti scaduti verso la pubblica Amministrazione, fornendo un titolo qualificato che conferisce diverse modalità alternative di smobilizzo dei crediti per agevolare le imprese a trovare la liquidità necessaria allo svolgimento della propria attività economica.

La l. 12 novembre 2011, n. 183, inserendo nell’art. 9 del d.l. n. 185/2008 il nuovo comma 3-ter ha escluso dal rilascio della certificazione, a pena di nullità: a) gli enti locali commissariati, ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora sia cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso, e in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale; b) le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari (attualmente Lazio, puglia, Abruzzo, Sicilia, Campania, molise e Calabria), ad eccezione dei crediti inseriti nel piano di rientro stesso.

Il d.l. 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso l’istituto della certificazione anche alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.

La certificazione del credito, che si configura come ricognizione del debito ex art. 1989 c.c., pertanto, conferisce la possibilità alle imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della pubblica Amministrazione, di veder soddisfatto il proprio credito attraverso, alternativamente:

  1. la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;
  2. la compensazione con i debiti tributari iscritti a ruolo, compresi in cartelle esattoriali ovvero con somme dovute in base a istituti definitori e deflativi (accertamento con adesione, adesione verbali constatazione, solo per dirne alcuni), come previsto dagli artt. 28-quater, quinquies e 48-bis del d.p.R. n. 602/1973.
  3. l’anticipazione bancaria o altre forme di finanziamento similari;
  4. attendere il pagamento da parte della pubblica Amministrazione, la quale, a seguito della certificazione del credito indica anche una data certa di pagamento.

Le modalità di attuazione della certificazione del credito, su disposto dell’art. 13, comma 2, l. 12 novembre 2011, n. 183, sono dettate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la validità, sino all’entrata in vigore del decreto de quo, delle certificazioni prodotte in applicazione del decreto del ministro dell’economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.

La procedura di certificazione del credito è prevista dal d.m. del ministero dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2012, pubblicato il 21 giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 143 (e modificato dal d.m. del 24 settembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2012, n. 256), riguardante la procedura di certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle Amministrazioni centrali, e dal d.m. del 25 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2012, n. 152 (e modificato dal d.m. del 19 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 2012, n. 259) regolante la procedura nei confronti degli enti locali, le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ma di questo se ne parlerà a breve.

Per saperne di più in tema di ritardo nei pagamenti della Pubblica Amministrazione e rimedi continua a leggere pp. 102 ss. di “Come farsi pagare dalla PA” scritto da Bruno Cirillo 

Come farsi pagare dalla Pubblica Amministrazione

Aggiornato all’introduzione della fatturazione elettronica, nonché al consolidamento della cosiddetta trasparenza amministrativa, il presente volume vuole essere uno strumento utile al Professionista che intenda avviare una procedura di recupero crediti nei confronti del soggetto pubblico per tutelare i diritti del proprio assistito, senza incorrere in un ingiustificato allungamento dei tempi di soddisfazione.L’opera si completa di un formulario che segue la procedura di recupero, offrendo gli schemi necessari da seguire per l’avvio e la conduzione della procedura stessa.Il volume tratta, fra gli altri, i seguenti argomenti:- Certificazione del credito;- Procedimento giudiziario sommario;- Cessione dei crediti.Bruno CirilloAvvocato in Salerno, autore o coautore di diverse pubblicazioni giuridiche.

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[1] Il 7 giugno 2018, la Commissione UE ha inviato al Governo italiano un parere motivato per segnalare che l’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei Contratti (d.lgs. n. 50/2016) è difforme dalla direttiva europea che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi. Già nel luglio 2017, la UE aveva contestato la nuova formulazione introdotta dal Decreto Correttivo (d.lgs. n. 56/2017) che prevedeva un termine di 45 giorni per i pagamenti. Nemmeno la successiva modifica alla norma, apportata dalla legge di bilancio 2018, ha evitato all’Italia il richiamo della Commissione europea. La disciplina italiana allunga i tempi di pagamento, in contrasto con l’impegno costante della Ue volto a garantire la tempestività dei pagamenti a favore degli operatori economici, spesso pmI, e a migliorare l’attuazione della direttiva in tutta l’Ue.

 

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