Risulta legittima l’esclusione da una gara di un’impresa la cui cauzione provvisoria viene prestata per l’importo di Euro €24.578,00 anzichè di 98.522,74 di molto inferiore alla sommatoria della base d’asta dei lotti per i quali la società aveva partecipa

Lazzini Sonia 10/07/08
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Poiché l’art. 4, punto 6 del disciplinare prevedeva a pena di esclusione con una disposizione dal contenuto chiarissimo che l’ammontare della cauzione avrebbe dovuto essere di importo non inferiore al 2% del valore complessivo quadriennale della sommatoria dei lotti per i quali s’intendeva presentare offerta, senza che tale prescrizione potesse in alcun modo diventare ambigua con riferimento alla del tutto distinta disposizione del capitolato che faceva riferimento ai prezzi posti a base d’asta e considerato che una disposizione di chiara intelligibilità quale quella in tema di cauzione provvisoria non avrebbe potuto essere resa oscura da valori di prezzo su base annua agevolmente adeguabili mercè una semplice operazione di moltiplicazione, come risulta anche in base alla nitida formulazione dell’art. 2 del capitolato che fa riferimento ad una fornitura di durata quadriennale; legittimamente è stata disposta l’esclusione dell’impresa per aver presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 3361 del 7 maggio 2008 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
Questi i motivi del ricorso
 
lamentava la ricorrente l’ambiguità della lex specialis di gara in quanto, sebbene l’ammontare della cauzione fosse stato stabilito dall’art. 4, punto 6 del disciplinare per un importo non inferiore al 2% del valore complessivo quadriennale della sommatoria dei lotti per i quali s’intende presentare offerta, il capitolato speciale, con riferimento ai prezzi d’asta all’art. 4 rinviava ad un allegato contenente l’indicazione di prezzi su base annuale; di qui, l’ingiustificata esclusione, anche in considerazione del fatto che l’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 faceva dipendere l’estromissione dalla mancata produzione del documento e non anche dall’insufficiente ammontare della garanzia; con la seconda censura si contestava la violazione del principio di massima partecipazione alle gare e con la terza la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
 
questa la motivazione dell’adito giudice di rigetto del ricorso
 
ricorso è infondato;
 
– quanto al primo motivo, va osservato che l’art. 4, punto 6 del disciplinare prevedeva a pena di esclusione con una disposizione dal contenuto chiarissimo che l’ammontare della cauzione avrebbe dovuto essere di importo non inferiore al 2% del valore complessivo quadriennale della sommatoria dei lotti per i quali s’intendeva presentare offerta, senza che tale prescrizione potesse in alcun modo diventare ambigua con riferimento alla del tutto distinta disposizione del capitolato che faceva riferimento ai prezzi posti a base d’asta; d’altronde, davvero non si comprende come una disposizione di chiara intelligibilità quale quella in tema di cauzione provvisoria avrebbe potuto essere resa oscura da valori di prezzo su base annua agevolmente adeguabili mercè una semplice operazione di moltiplicazione, come risulta anche in base alla nitida formulazione dell’art. 2 del capitolato che fa riferimento ad una fornitura di durata quadriennale; 
 
– né fondato è il secondo motivo di ricorso, atteso che il principio di favor partecipationis invocato dalla società ricorrente non può ricevere applicazione in presenza di disposizioni della lex specialis come quella del caso di specie che in modo inequivoco dettano prescrizioni la cui violazione è sanzionata con l’estromissione dalla gara; tantomeno rispetto a provvedimenti di esclusione da procedimenti di gara sussiste per consolidata giurisprudenza l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 
– ne consegue il rigetto del ricorso ed anche dei motivi aggiunti, non sussistendo a seguito dell’infondatezza del gravame principale il dedotto vizio di di illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione;
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3361 del 7 maggio 2008 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 
PER LA CAMPANIA
 
NAPOLI
 
PRIMA   SEZIONE
 
Registro Sentenze:   3361/2008
 
Registro Generale: 654/2008
 
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ANTONIO GUIDA Presidente  
 
************************** , relatore
 
CARLO DELL’OLIO Referendario
 
ha pronunciato la seguente 
 
SENTENZA
 
Sul ricorso 654/2008 proposto da:ALFA HOSPITAL S.R.L. rappresentato e difeso da:*************** con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEL PARCO MARGHERITA N.31;
 
contro
 
SO.RE.SA. S.P.A. SOCIETA’ REGIONALE PER LA SANITA’ rappresentato e difeso da:DI BONITO LEOPOLDO con domicilio eletto in NAPOLI VIALE A. GRAMSCI 19
 
e nei confronti di
 
BETA S.P.A. non costituita in giudizio; 
 
 
per l’annullamento, previa sospensione,
 
quanto al ricorso introduttivo:
 
della nota prot.n.4505/07 del 23.11.07 con cui il Presidente della Commissione della procedura aperta per la fornitura di farmaci CIG 00724489F8 comunicava alla ricorrente l’esclusione dalle fasi successive della gara per la violazione del punto 6 del disciplinare di gara;
 
quanto al ricorso proposto per motivi aggiunti:
 
a) della nota prot. n. C 60/08 del 6.2.08 con cui il Direttore Generale della SO.RE.SA. ha comunicato alla società l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di farmaci CIG 00724489F8; b) della determina dirigenziale n.6 del 5.2.08;dei verbali di gara dal n.1 al n.11 e della commissione tecnica; c) nonchè di ogni altro atto collegato,connesso e conseguente;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
 
Vista la costituzione in giudizio della So.Re.Sa. s.p.a.
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
 
Udito il relatore Cons. **************;
 
Uditi alla camera di consiglio del 9 aprile 2008 i difensori delle parti come da verbale;
 
Letto l’art. 9 della legge n. 205/2000;
 
 
CONSIDERATO che:
 
– la So.Re.Sa. s.p.a indiceva una gara divisa in 2727 lotti per la fornitura quadriennale di farmaci, stabilendo ai sensi dell’art. 4, punto 6 del disciplinare che la cauzione provvisoria a pena di esclusione avrebbe dovuto essere “di importo non inferiore al 2% del valore complessivo quadriennale della sommatoria dei lotti per i quali s’intende presentare offerta”;
 
– alla gara partecipava anche la ALFA Hospital s.r.l. che ne restava esclusa in quanto alla seduta del 7 novembre 2007 si accertava che la cauzione provvisoria presentata era pari ad €24.578,00 anzichè di 98.522,74 e quindi inferiore alla sommatoria della base d’asta dei lotti per i quali la società aveva partecipato; il provvedimento di esclusione veniva comunicato con nota U4505 del 23 novembre 2007;
 
– avverso tale nota e contro la propria esclusione proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la ALFA Hospital s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;
 
– lamentava la ricorrente l’ambiguità della lex specialis di gara in quanto, sebbene l’ammontare della cauzione fosse stato stabilito dall’art. 4, punto 6 del disciplinare per un importo non inferiore al 2% del valore complessivo quadriennale della sommatoria dei lotti per i quali s’intende presentare offerta, il capitolato speciale, con riferimento ai prezzi d’asta all’art. 4 rinviava ad un allegato contenente l’indicazione di prezzi su base annuale; di qui, l’ingiustificata esclusione, anche in considerazione del fatto che l’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 faceva dipendere l’estromissione dalla mancata produzione del documento e non anche dall’insufficiente ammontare della garanzia; con la seconda censura si contestava la violazione del principio di massima partecipazione alle gare e con la terza la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
 
– si costituiva in giudizio la So.Re.Sa. s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare; 
 
 
– alla camera di consiglio del 20 febbraio 2008, la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari;
 
– con motivi aggiunti notificati in data 6 marzo 2008 e depositati il giorno successivo la ALFA Hospital s.r.l. impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, adducendone l’illegittimità derivata
 
rispetto ai vizi già proposti con il ricorso introduttivo;
 
– si costituiva in giudizio la So.Re.Sa. s.p.a. chiedendo il rigetto dei motivi aggiunti e della domanda cautelare;
 
– alla camera di consiglio del 9 aprile 2008 fissata per la trattazione del nuovo incidente cautelare, il Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata, tratteneva la causa per il merito;
 
RITENUTO che:
 
– ricorso è infondato;
 
– quanto al primo motivo, va osservato che l’art. 4, punto 6 del disciplinare prevedeva a pena di esclusione con una disposizione dal contenuto chiarissimo che l’ammontare della cauzione avrebbe dovuto essere di importo non inferiore al 2% del valore complessivo quadriennale della sommatoria dei lotti per i quali s’intendeva presentare offerta, senza che tale prescrizione potesse in alcun modo diventare ambigua con riferimento alla del tutto distinta disposizione del capitolato che faceva riferimento ai prezzi posti a base d’asta; d’altronde, davvero non si comprende come una disposizione di chiara intelligibilità quale quella in tema di cauzione provvisoria avrebbe potuto essere resa oscura da valori di prezzo su base annua agevolmente adeguabili mercè una semplice operazione di moltiplicazione, come risulta anche in base alla nitida formulazione dell’art. 2 del capitolato che fa riferimento ad una fornitura di durata quadriennale; 
 
– né fondato è il secondo motivo di ricorso, atteso che il principio di favor partecipationis invocato dalla società ricorrente non può ricevere applicazione in presenza di disposizioni della lex specialis come quella del caso di specie che in modo inequivoco dettano prescrizioni la cui violazione è sanzionata con l’estromissione dalla gara; tantomeno rispetto a provvedimenti di esclusione da procedimenti di gara sussiste per consolidata giurisprudenza l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 
– ne consegue il rigetto del ricorso ed anche dei motivi aggiunti, non sussistendo a seguito dell’infondatezza del gravame principale il dedotto vizio di di illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione;
 
– le spese seguono la soccombenza con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della So.Re.Sa. s.p.a. che si liquidano in complessive €1.000,00(Mille/00);
 
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania I Sezione 
 
 
rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della So.Re.Sa. s.p.a. che si liquidano in complessive €1.000,00(Mille/00);
 
 
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2008.
 
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
IL PRESIDENTE  
 
Il CONSIGLIERE EST.
 
N.R.G. 654/2008
 
N.R.G. «RegGen»

Lazzini Sonia

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