Risarcimento R.C. auto: chiarimenti dell’Isvap sugli obblighi informativi

Redazione 24/09/12
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Biancamaria Consales

Con comunicato del 14 settembre 2012, l’Isvap ha fornito le istruzioni operative con riferimento alla previsione normativa dell’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), introdotta dall’art. 32, comma 3, lett. b) del D.L. 1/2012, conv. con L. 27/2012, in materia di liberalizzazioni.

La norma prevede la possibilità per le imprese di non formulare offerta di risarcimento nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148 CAP, qualora, a seguito della consultazione della banca dati sinistri di cui all’art. 135 CAP, emergano almeno due parametri di significatività e si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ai fini della eventuale decisione di presentare querela. La disposizione subordina la possibilità di avvalersi di tale facoltà all’assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno fraudolento. Si forniscono istruzioni operative in ordine alle disposizioni di cui all’art. 148, comma 2bis, CAP, che trova applicazione nelle procedure di risarcimento dei sinistri r.c. auto di cui agli articoli 141, 148 e 149 CAP. In particolare, le istruzioni operative si soffermano sulla Comunicazione al danneggiato della decisione di non fare offerta di risarcimento in presenza di almeno due parametri di significatività, nonché sulla informativa alla Autorità. In allegato al documento, le istruzioni tecniche per le trasmissioni informatiche e le modalità di trasmissione e di comunicazione alle imprese.

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