Risarcimento danni da sinistro stradale provocato da ignoti. Particolarità dell’azione nei confronti del Fondo di Garanzia

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L?art. 19 lett. a) della legge 990/69 dispone che il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, o? dei? natanti, per i quali a norma della detta legge vi ? obbligo di assicurazione, nei casi in cui il? sinistro? sia? stato? cagionato? da veicolo o natante non identificato, sia effettuato dal Fondo di garanzia e per esso da una Compagnia di assicurazioni all?uopo designata. Nell’ipotesi? di? cui alla lettera a) il risarcimento ? dovuto solo per? i? danni? alla? persona. L’eventuale? azione? per? il? risarcimento? del? danno? deve essere esercitata nei confronti della impresa designata come sopra.

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L?azione giudiziaria ? un?ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale e ad essa sono applicabili tutte le comuni norme e procedure tipiche. Pu? presentare qualche spunto di riflessione il problema della prova del fatto e della responsabilit? del conducente.

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Per definizione, infatti, ci si trova dinanzi ad un veicolo e ad un conducente non identificati. Non saranno esperibili, pertanto, gli strumenti dell?interrogatorio formale e il tentativo di conciliazione ed anche l?accertamento in concreto di quanto accaduto potr? presentare qualche difficolt?.

Potranno essere escussi testimoni oculari sul fatto: qualora essi possano riferire dati utili alla identificazione del trasgressore, potr? venir meno la legittimazione passiva della Compagnia designata. Sar? di estrema utilit? il rapporto redatto dall?autorit? eventualmente intervenuta in luogo, poich? esso solitamente contiene rilievi oggettivi sullo stato e condizione dei luoghi, nonch? rilevamenti di tracce lasciate dai veicoli, utili alla ricostruzione dinamica dell?accaduto.

Le dichiarazioni della parte lesa potranno essere valutate criticamente, in relazione ai rilievi oggettivi, ai fini della valutazione di coerenza e di compatibilit? della versione fornita dalla parte con i danni arrecati ai veicoli e le lesioni subite dalle persone.

Vi ? da osservare principalmente che la valutazione degli elementi di prova si presenta, in questi casi, molto pi? difficile ed obbliga il Giudice ad un esame pi? complesso e pi? rigoroso. Si tratta, infatti, di attribuire responsabilit? ad un soggetto ignoto, dalla quale discendono, peraltro, conseguenze importanti.

Sul problema si segnalano due interessanti pronunce della Cassazione.

Cassazione civile, sezione III, 21 marzo 1995, n. 3237:

??..la normativa di cui all’art. 19 L. 990/69, che ha previsto la costituzione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nato dalla necessit? sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nel succitato articolo – fra cui quelle da sinistro causato da veicolo, soggetto all’obbligo assicurativo e non identificato – si collega a quella codicistica concernente la responsabilit? aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilit?.

Sicch? l’obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, pu? essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c.- (omissis)

Ed invero, in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada ha natura risarcitoria, essendo l’intervento del detto Fondo correlato, al pari della obbligazione diretta dell’assicuratore verso il danneggiato, alla responsabilit? altrui, e la relativa azione del danneggiato ? proponibile tanto per il risarcimento del danno patrimoniale che di quello morale (cfr. Cass. 6672-87)?.

Cassazione civile, sezione III, 1 agosto 2001, n. 10484:

????nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilit? civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 non sostituisce, ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilit? civile. Essa, cio?, ? configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilit? civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante.

Tale conclusione si ricava sia dall’inquadramento nella legge n. 990/1969 delle norme sull’istituzione del Fondo di garanzia delle vittime della strada tra quelle che regolano il risarcimento del danno da responsabilit? del conducente del veicolo assicurato e non in un capo autonomo che regoli un sistema generalizzato di tutela assicurativo, sia dalla circostanza che la responsabilit? del Fondo per sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati ? limitata ai soli danni che comportino la morte o la grave invalidit? permanente.

Conseguentemente, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell’art.19, primo comma lett. a), della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si ? verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto?.

(In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 17 luglio 2001 n. 9662 e? Cass. 25 luglio 1995 n. 8086).

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Dovendo fare ricorso a presunzioni, che nella situazione proposta devono considerarsi gravi, precise e concordanti con le prove documentali agli atti, si dovr? dare principale rilievo (a titolo esemplificativo) ai seguenti possibili dati:

a)????? elementi riferiti al danneggiato

1.????? possesso da anni della patente di guida del soggetto leso;

2.????? verifica di eventuali cause di ebbrezza;

3.????? piena efficienza o meno dell?auto;

4.????? velocit? accertata o presumibile;

b)????? elementi riferiti ai luoghi

1.????? tracciato della strada percorsa;

2.????? condizione fisica della stessa;

3.????? se la strada era a visuale libera;

4.????? condizioni del traffico.

c)????? elementi di cui al rapporto

1.????? tracce di frenata o scarrocciamento;

2.????? traiettoria dei veicoli, se determinata;

3.????? descrizione dei danni rilevati sul veicolo del danneggiato;

4.????? testimoni presenti;

5.????? dichiarazioni spontanee acquisite nell?immediatezza del fatto.

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Particolare attenzione andr? dedicata all?esame critico della condotta di guida posta in essere dal conducente danneggiato, cos? come dallo stesso riferita, nonch? alla compatibilit? dei danni al veicolo con la dinamica esposta.

Potr? essere necessario accertare l?inoltro della notitia criminis alla Procura della Repubblica, da parte dell?autorit? verbalizzante, e l?esito dell?eventuale procedimento.

L?onere della prova incombe sempre su colui che agisce, che non potr? invocare un affievolimento di detto suo onere, pur potendosi ricorrere a presunzioni; va osservato, tuttavia, che la norma di cui all?art. 2054 C.C. non ? il punto di partenza dell?accertamento della responsabilit? di un sinistro stradale. La norma, infatti, ? di tipo sussidiario e non esonera l?attore dall?allegare e provare i fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno.

Anche nel caso di azione promossa nei confronti della Compagnia designata dal Fondo di Garanzia, pertanto, l?accertamento della responsabilit? dovr? fondarsi su elementi certi di giudizio sul fatto e sul nesso di causalit? fra illecito e danno arrecato; la circostanza di un danneggiato costretto ad agire verso ignoti non deve essere interpretata quale situazione giudiziaria di favore, nella quale l?onere della prova resti affievolito ed il risarcimento debba comunque essere garantito.

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Dott. Renato Amoroso

Giudice di Pace in Monza

Amoroso Roberto

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