Riparazioni urgenti condominio: rimborso del condomino

Scarica PDF Stampa Allegati

Il condomino che, a seguito di un allagamento di liquami nella sua proprietà esclusiva, ripara urgentemente le condutture fognarie condominiali per evitare il verificarsi di altri episodi di allagamento può richiedere il rimborso per gli interventi effettuati?
riferimenti normativi: art. 1134 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Milano, Sentenza del 20/11/2012
Per approfondire consigliamo il volume: Manuale operativo del condominio

Tribunale di Sassari –sentenza n. 452 del 7-05-2023

danni-parti-comuni-rimborso-TribunaleSassari.pdf 76 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La vicenda


In data 13 marzo 2017 all’interno dell’appartamento di una condomina si era verificato un allagamento di liquami causato dal mancato funzionamento delle condutture condominiali che portavano le acque luride verso il collettore fognario cittadino; tale allagamento aveva interessato anche l’interno della abitazione della condomina (era posta al piano terra) e l’intero giardino, con la conseguenza che si rendeva necessario provvedere allo scavo di pulizia e rimozione terra vegetale, alla rimozione pozzetti ammalorati, alla fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti e nuovi tratti di condotta orizzontale, nonché al collaudo del nuovo impianto di scarico e alla fornitura e posa di terra vegetale per ripristino giardino. Per tali interventi la danneggiata aveva sborsato la somma di € 6.100,00, somma della quale richiedeva il pagamento al condominio che riteneva responsabile di quanto accaduto. Successivamente l’immobile veniva donato e la donataria citava in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal sinistro sopra detto. Il convenuto si difendeva facendo presente che l’attrice non poteva chiedere il risarcimento asseritamente arrecato ad una porzione immobiliare non di sua proprietà, avendo ricevuto l’immobile per donazione in data 29 maggio 2019 e non avendo ricevuto alcuna cessione del diritto al risarcimento del danno; in ogni caso evidenziava che la donante aveva comunicato ai condomini l’immissione di liquami provenienti dalla condotta fognaria e nonostante la collettività condominiale si fosse attivata per convocare l’assemblea e deliberare i lavori la stessa donante aveva commissionato (a sue spese) i lavori necessari; il condominio, quindi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Interveniva volontariamente la proprietaria dell’immobile al momento del verificarsi dell’evento dannoso precisando che per accordi verbali intercorsi con l’attrice (donataria del suo immobile) aveva ceduto anche il diritto al risarcimento del danno maturato a suo favore.

2. La questione


Il condomino che, a seguito di un allagamento di liquami nella sua proprietà esclusiva, ripara urgentemente le condutture fognarie condominiali per evitare il verificarsi di altri episodi di allagamento può richiedere ex articolo 1134 c.c. il rimborso per gli interventi effettuati?


Potrebbero interessarti anche:

3. La soluzione


La domanda proposta dall’attrice è stata respinta poiché egli non era proprietaria al momento del verificarsi dell’evento. Del resto, dall’atto di donazione, non era emersa nessuna esplicita cessione del relativo credito, mancando proprio quella necessaria puntualizzazione sulla cessione del credito, unitamente al diritto dominicale. Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato come sia intervenuta la titolare del diritto di proprietà all’epoca del verificarsi dell’evento dannoso, facendo valere un diritto proprio, con ciò riportando la controversia tra le parti legittimamente interessate alla soluzione. Nel merito lo stesso giudice ha sottolineato che la responsabilità dell’allagamento e dei conseguenti danni è ascrivibile al condominio (le condutture condominiali erano esplose). Secondo il Tribunale la danneggiata (donante) ha diritto ex art. 1134 al rimborso delle spese sostenuto atteso che provvedere alla riparazione della stessa condotta si poneva come urgente perlomeno al fine di evitare un altro ulteriore allagamento e, quindi, ulteriori e forse più gravi danni alla sua proprietà.

4. Le riflessioni conclusive


La sentenza in commento conferma che le condutture fognarie sono parte necessaria condominiale e, quindi, soggiacciano alla custodia del condominio che è tenuto alla loro manutenzione ordinaria. Di conseguenza una volta esclusa la ricorrenza del caso fortuito, il condominio è responsabile, ex art. 2051 c.c., quale proprietario e custode delle condutture fognarie condominiali, dei danni conseguenti al loro non adeguato funzionamento (Trib. Monza, sez. I, 3 ottobre 2005). Nel caso esaminato la danneggiata non ha dovuto provare il rapporto di causalità tra il bene comune oggetto di custodia e l’evento dannoso dalla stessa cagionato in quanto è emerso dalla comparsa di costituzione del condominio che effettivamente l’evento dannoso si è verificato e che lo stesso era riconducibile alle condutture fognarie condominiali. Del resto, gli interventi realizzati dalla danneggiata nel suo giardino sono risulti urgenti. A tale proposito si ricorda che l’urgenza ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa o ai terzi, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (Cass. civ., sez. II, 23/09/2016, n. 18759). In altre parole, va considerata urgente non la spesa che pur sia giustificata dalle condizioni di degrado o di scarsa manutenzione, o di incuria, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo (Cass. civ., sez. II, 30/10/2017, n. 25729).

Volume consigliato


La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente.

FORMATO CARTACEO

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | Maggioli Editore 2020

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento