Rimessione in termini e violazione del contraddittorio

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La rimessione in termini è concedibile in presenza dei seguenti due requisiti:
a) uno oggettivo, vale a dire l’impedimento della parte, concretante un’inerzia di essa;
b) un altro soggettivo, concretantesi nella non colposa ignoranza dell’esistenza attuale o della forma di esercizio del potere processuale, come l’ignoranza e l’errore.
Proprio con riferimento all’ignorantia legis, dottrina e la giurisprudenza ne hanno affermato la rilevanza ai fini della rimessione in termini proprio nei casi in cui, come in quello che ci occupa, si verifichi una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa di una parte:
«Il difetto di conoscenza del potere processuale alla base della decadenza può derivare non solo dall’ignoranza del fatto legittimante, ma anche dall’ignoranza o dall’errore sulla norma che lo qualifica. Questa materia è sensibile ai riflessi dei principi ricavabili dalla sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale (in Foro It., 1988, I, 1385). Questa sentenza ha mitigato il canone ignorantia legis non excusat sulla base del carattere personale della responsabilità penale (ai sensi dell’art. 27 della Costituzione), ma la decadenza da un potere processuale per ignoranza o per errore inevitabile sulla norma lede il contraddittorio e ferisce un altro principio costituzionale, quello della difesa» (in tal senso, FALLETTI, La rimessione in termini nel processo civile, in http://www.dirittoepiemonte.it/articoli/rimessione.htm);
ed ancora:
La garanzia costituzionale della effettività del contraddittorio richiede di rimediare alle ipotesi in cui la decadenza sia dovuta ad un impedimento non imputabile, cioè non evitabile con un comportamento diligente della parte” (ancora, FALLETTI, op cit., nonché CAPONI, “Gli impedimenti nell’esercizio dei diritti nella disciplina della prescrizione” in Riv. dir. civ., 1996, 292; GASPERINI, Postille in tema di rimessione in termini: la riforma dell’art.184bis e le nuove preclusioni, in Giur. Merito, 1996 180; DE SANTIS, La rimessione in termini nel processo civile, Torino, 1997, 155 ss., PAGANO, Effetti delle sentenze di incostituzionalità delle norme processuali: nuovi profili, in Foro It., 1983, I, 1318; BALBI, La decadenza nel processo di cognizione, Milano, 1983, 217 e ss. In particolare, questo autore distingue le decadenze a seconda che pregiudichino o meno il contraddittorio).
 
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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