Rimborsi Iva: ecco la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Redazione 27/07/16
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce tutti i punti di contesa in materia di rimborsi Iva. È stata diffusa venerdì 22 luglio, infatti, la Circolare n. 33/E, che fa il punto in materia alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega n. 23/2014. La Circolare non si limita a chiarire le modalità dei rimborsi Iva in seguito alla revisione del sistema fiscale, ma fa anche luce sui requisiti necessari per l’esonero dalla presentazione della garanzia.

 

Leggi qui la Circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’applicabilità del rimborso Iva: le Società non operative

Diversi i punti discussi dalla Circolare n. 33/E. Il documento si rivolge innanzitutto alle richieste di rimborso presentate dalle Società non operative o in perdita sistematica. Le società che ritengano sussistenti oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, come specifica la Circolare, possono presentare istanza di interpello. Nel caso in cui tali istanze siano presentate preventivamente, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, “il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito, anche tacito, degli interpelli”.

L’Agenzia chiarisce anche che se la società presenta l’istanza solo ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verificherà che la società non sia in perdita sistematica. Se la stessa, invece, presenta solo l’istanza per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, chiederà alla società di produrre il test di operatività. In un’ottica di collaborazione con il contribuente, l’Agenzia dichiara che anche in assenza sia della dichiarazione sostitutiva che delle istanze preventive di interpello il rimborso Iva potrà comunque essere erogato se la società presenterà una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio.

 

Le comunicazioni di irregolarità e la prestazione di garanzia

Diverso il caso del contribuente che riceva comunicazione di irregolarità, nel caso in cui “dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”. Una volta ricevuta suddetta comunicazione, il contribuente ha trenta giorni di tempo per fornire tutte le informazioni utili agli uffici per provare la correttezza dei dati che aveva dichiarato. Nel caso in cui i trenta giorni concessi non siano ancora decorsi o quando si sia in presenza di “un piano di rateazione che sta regolarmente onorando”, l’ufficio procederà normalmente con l’erogazione del rimborso Iva. In questo caso, dunque, comunicazioni di irregolarità e rateazione non sono considerati carichi pendenti ai fini della sospensione del rimborso.

Se invece si prospetta il caso del mancato pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione allo scadere dei trenta giorni o quello di decadenza dalla rateazione, l’ufficio “potrà procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso IVA”.

Tra gli altri chiarimenti forniti dalla Circolare, risulta particolarmente importante quello che riguarda la recente eliminazione dell’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia. I rimborsi IVA che ammontano a cifre superiori a 15mila euro richiedono oggi la garanzia solo nel caso di soggetti a rischio (ovvero quelli che “nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica” particolarmente rilevanti). Ebbene, la Circolare precisa che l’avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale da parte del soggetto passivo che non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione rimuove gli effetti pregiudizievoli dell’atto impositivo e quindi rende nuovamente non necessaria la presentazione della garanzia.

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