Rigetto della correzione al Gip: possibile il ricorso in Cassazione?

È possibile proporre direttamente ricorso in Cassazione contro il rigetto della richiesta di correzione formulata al Gip?

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È possibile proporre direttamente ricorso in Cassazione contro il rigetto della richiesta di correzione formulata al Gip ai sensi dell’art. 115-bis, co. 3, c.p.p.? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 4934 del 19-12-2024

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Indice

1. La questione: ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso un decreto di rigetto da parte del Gip di un’istanza formulata ai sensi dell’art. 115 bis cod. proc. pen.


La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile un ricorso presentato avverso un decreto di rigetto, da parte del Gip del Tribunale di Potenza, di un’istanza formulata ai sensi dell’art. 115 bis cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso tale decisione era proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendosi che, una volta esclusa la ricorribilità in Cassazione del provvedimento e ritenuto che lo stesso potesse essere oggetto di opposizione al Presidente del Tribunale, la Cassazione avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificare il ricorso come opposizione e disporre la trasmissione dell’impugnazione al Tribunale di Potenza per la decisione. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 115 bis cod. proc. pen. — introdotto dalla “Riforma Cartabia” – stabilisce al comma 4 che sull’istanza di correzione del provvedimento recante, in violazione di quanto previsto al comma 1, affermazioni di colpevolezza nei confronti di soggetto estraneo, il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito, fermo restando, per un verso, che, nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari, per altro verso, che il decreto è notificato all’interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura – postulavano come sia dunque pacifico che avverso il rigetto della richiesta formulata al Gip è possibile proporre solo opposizione al Presidente del Tribunale e, dunque, il ricorso diretto in cassazione non è ammissibile.

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3. Conclusioni: avverso il rigetto della richiesta formulata al Gip non è possibile proporre direttamente ricorso in Cassazione


Tenuto conto che, da un lato, in “caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo” (art. 115-bis, co. 3, c.p.p.), dall’altro, nel “corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari” (art. 115-bis, co. 4, primo periodo, c.p.p.) e considerato altresì che il “decreto è notificato all’interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura” (art. 115-bis, co. 4, secondo periodo, c.p.p.), i giudici di piazza Cavour, con la pronuncia qui in esame, stante il tenore letterale di codesti precetti normativi, giungono ad affermare che, avverso il rigetto della richiesta formulata al Gip, è possibile proporre solo opposizione al Presidente del Tribunale, facendosene conseguire da ciò come non sia possibile ricorrere per saltum in Cassazione.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, ricorrere direttamente dinnanzi al Supremo Consesso ove si verifichi una situazione di questo genere
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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