La sentenza n. 14986/2025 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha sciolto una questione rilevante sul piano processuale, derivante dall’interazione tra due interventi normativi ravvicinati: la Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e il successivo correttivo (d.lgs. 164/2024). Al centro del dibattito giurisprudenziale si collocava l’obbligo di corredare l’istanza di decisione, presentata nel procedimento camerale accelerato ex art. 380-bis c.p.c., con una nuova procura speciale. L’intervento nomofilattico si è reso necessario per chiarire il regime applicabile agli atti posti in essere nel periodo di transizione normativa. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso di formazione “Il nuovo processo civile dalla Riforma Cartabia alla Corte costituzionale 96/2024”
Indice
- 1. I fatti del processo e la genesi della questione
- 2. Modifiche normative a confronto: tra aggravio procedurale e semplificazione
- 3. Il rinvio alle Sezioni Unite e il regime intertemporale della procura speciale
- 4. La Cassazione detta i confini applicativi della riforma
- 5. Rilevanza sistematica e limiti della retroattività
- 6. Valore operativo della decisione
- Formazione per professionisti
1. I fatti del processo e la genesi della questione
Il procedimento trae origine da un ricorso promosso dinanzi al TAR Catania contro un’ordinanza di demolizione. Respinto in primo grado e in appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia, il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione contestando lo sconfinamento del giudice amministrativo nelle competenze proprie della pubblica amministrazione, in particolare riguardo alla qualificazione degli interventi edilizi oggetto di demolizione.
La Prima Presidente della Cassazione ha proposto una definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trasmettendone comunicazione al ricorrente, che ha aderito alla proposta chiedendo la decisione, ma omettendo il deposito della nuova procura speciale. Proprio questo elemento ha dato origine al quesito interpretativo sottoposto alle Sezioni Unite: la riforma soppressiva dell’obbligo di nuova procura introdotta dal correttivo Cartabia è applicabile ai giudizi pendenti? Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Modifiche normative a confronto: tra aggravio procedurale e semplificazione
La versione dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., introdotta dal d.lgs. 149/2022, prevedeva l’obbligo, per la parte ricorrente che intendeva richiedere la decisione in seguito a proposta di definizione, di sottoscrivere l’istanza con nuova procura speciale. Questa disposizione è stata successivamente modificata dal d.lgs. 164/2024, che ha espunto l’obbligo dalla norma.
Come esplicitato nella Relazione illustrativa del correttivo, l’intento del legislatore è stato quello di evitare un appesantimento del procedimento, ritenuto sproporzionato rispetto alla natura meramente acceleratoria del rito in questione.
3. Il rinvio alle Sezioni Unite e il regime intertemporale della procura speciale
La Corte ha ritenuto necessario il rinvio alle Sezioni Unite, al fine di chiarire se le modifiche del 2024 potessero applicarsi retroattivamente anche ai ricorsi per i quali la proposta fosse già stata comunicata ma la relativa istanza non ancora decisa. L’intervento delle Sezioni Unite ha consentito di definire con precisione il perimetro temporale di vigenza delle due discipline e di determinare la sorte dei giudizi pendenti in fase transitoria.
4. La Cassazione detta i confini applicativi della riforma
Secondo le Sezioni Unite, la versione novellata dell’art. 380-bis c.p.c. si applica anche ai ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (1° gennaio 2023), purché – alla data del 26 novembre 2024, giorno di entrata in vigore del correttivo – non fosse ancora fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il principio “tempus regit actum” impone di distinguere tra la pendenza del giudizio e gli atti processuali specifici. La nuova norma non può incidere retroattivamente su istanze già perfezionate prima della sua vigenza. In tali casi, la mancata produzione della nuova procura comporta l’estinzione del processo per difetto di ritualità della richiesta di decisione.
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5. Rilevanza sistematica e limiti della retroattività
Le Sezioni Unite hanno sottolineato che, sebbene il correttivo del 2024 debba essere inteso come integrazione funzionale della Riforma Cartabia, la sua applicazione non può travalicare i confini del principio di legalità processuale. In mancanza di una disciplina transitoria espressa, la modifica normativa non può sanare post factum l’assenza di un requisito all’epoca vigente.
Di conseguenza, nei procedimenti in cui il termine per proporre l’istanza era già decorso alla data del 26 novembre 2024, la carenza della nuova procura comporta l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., salva la possibilità di chiedere la verifica sulla regolarità della statuizione adottata.
6. Valore operativo della decisione
La sentenza n. 14986/2025 riveste un’importanza pratica significativa per gli operatori del diritto, poiché fornisce un criterio univoco per gestire le istanze pendenti in fase di transizione normativa. Ribadisce inoltre due capisaldi dell’ordinamento processuale: il principio di legalità e la certezza del diritto.
La Corte ha così assicurato continuità logica tra le due riforme, senza però sacrificare la coerenza del sistema e il legittimo affidamento delle parti processuali. Una lezione metodologica oltre che giuridica per l’interpretazione delle riforme in materia processuale.
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