RIFORME COSTITUZIONALI: addio al bicameralismo perfetto. Come cambia la Costituzione.

Redazione 12/04/16
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha concluso la discussione generale sulle Riforme costituzionali. Le opposizioni sono uscite dall’Aula durante il suo intervento.

 

La Camera ha approvato oggi, con 361 voti favorevoli e 7 contrari (le opposizioni non hanno partecipato al voto), il disegno di legge costituzionale che riformerà in modo epocale la nostra carta fondamentale: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, modificato, in prima deliberazione, dal Senato, approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato).

 

Ecco le principali novità:

 

FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO


Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, è l’unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull’attività del Governo.

 

IL SENATO DEI 100


I senatori, da 315 diventano 100, di cui 95 “nominati” dai Consigli Regionali (e province di Trento e Bolzano) – suddivisi tra 74 senatori scelti tra i propri componenti e 21 sindaci-senatori (uno per ogni consiglio) e 5 nominati dal Capo dello Stato – che resteranno in carica per 7 anni. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica.

 

I nuovi senatori conservano l’immunità parlamentare e non ricevono alcuna indennità parlamentare, mantengono invece quella che hanno in qualità di sindaco o di consigliere regionale. Resta l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

 

L’ITER DELLE LEGGI


Bicamerali le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale ed i trattati con l’Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questo può disporne l’esame se, entro dieci giorni, lo richiede un terzo dei suoi componenti. Il Senato può anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche al testo. Su queste è la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti. 

 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Per l’elezione del Colle sono necessari i due terzi dei componenti per i primi tre scrutini, mentre dal quarto al settimo bastanoi tre quinti dei componenti e dal settimo in poi il quorum scende ulteriormente a tre quinti dei votanti.

 

GIUDICI COSTITUZIONALI


I 5 giudici della Corte Costituzionale nominati dal Parlamento sono eletti separatamente da Senato e Camera: due li elegg il nuovo Senato, tre la Camera. Il quorum per essere eletti è dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei tre quinti.

 

TITOLO V


Addio anche alla legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. Si contempla una clausola di “supremazia” con la quale, su proposta del Governo, una legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell’interesse nazionale. 

 

LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE


Per presentarle non basteranno più le 50mila firme ma ne occorreranno ben 150mila. Si prevedono, però, termini certi per la pronuncia della Camera. Dovrebbero, dunque, ridursi i casi di c.d. insabbiamento.

 

ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE


L’articolo 99 della Costituzione è stato abrogato e, di conseguenza, è stato abolito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province

 

GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI


La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimità della Consulta sulla legge elettorale, prima della promulgazione, a patto che vi sia un ricorso motivato presentato “entro dieci giorni” dall’approvazione della legge da “almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica“. 

Redazione

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