Riforma forense: la specializzazione entra formalmente nell’ordinamento giuridico italiano

Redazione 28/12/12
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Anna Costagliola

La legge di riforma dello statuto forense appena approvata in via definitiva ripristina il ruolo centrale dell’avvocato nell’amministrazione della giustizia, ne riconosce la specialità nell’ambito delle altre professioni, preserva la sua funzione alla quale è affidato il diritto di difesa dei cittadini.
E’ un testo che secondo il Consiglio Nazionale Forense (CNF) restituisce all’Avvocatura la dovuta dignità in una cornice normativa stabile e in linea con la Costituzione ed è destinato a superare il Dpr professioni n. 137/2012.

Tra le tante novità previste dalla riforma uno dei principali nodi tematici attiene all’introduzione nel nostro ordinamento della specializzazione forense. L’art. 9 della nuova legge è dedicato proprio al tema delle specializzazioni, prevedendo che l’avvocato possa ottenere ed indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni ovvero per comprovata esperienza professionale, debitamente accertata dal CNF, maturata nel settore oggetto di specializzazione.

Deve ricordarsi, in proposito, che già nel settembre 2010 il CNF aveva approvato un regolamento sulle specializzazioni forensi, disciplinante le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista. Come precisato nel comunicato allora diffuso dal CNF, «il regolamento gioca d’anticipo rispetto alla riforma forense, il ritardo nell’approvazione della quale ha spinto il CNF ad approvare l’articolato». Si affermava nel regolamento che «è specialista l’avvocato che ha acquisito, in un’area del diritto fra quelle stabilite, una specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato, in via esclusiva, dal CNF stesso e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua». Nel dettaglio, il regolamento individuava 11 aree di specialità (diritto di famiglia; diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto industriale; diritto della concorrenza; diritto tributario; diritto amministrativo; diritto della navigazione; diritto dell’Unione europea; diritto penale) e stabiliva che l’avvocato potesse conseguire il diploma di specializzazione in non più di due aree.

Con sentenza del 9 giugno 2011, n. 5151, la prima sezione del Tar Lazio ha sancito la nullità del regolamento del CNF. Ha ritenuto il giudice amministrativo che, trattandosi di materia riservata al legislatore statale, non risultava che il Parlamento avesse esercitato detta riserva, né riformando direttamente l’ordinamento della professione forense, sede propria per l’introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistente, né attribuendo al CNF la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale. Dunque, secondo il Tribunale amministrativo non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF avesse derivato la potestà di creare ex novo la figura professionale dell’avvocato specialista.

L’occasione per introdurre nell’ordinamento tale nuova figura professionale si è posta con la legge di riforma dell’ordinamento forense che, al comma 1 dell’art. 9, rimette ad un regolamento attuativo il compito di definire le modalità per l’acquisizione da parte degli avvocati del titolo di specialista, nel rispetto delle previsioni contemplate dallo stesso art. 9 e previo parere del Consiglio Nazionale Forense che, a tal fine, consulterà le associazioni specialistiche di cui all’art. 35, co. 1, lett. s). della stessa legge.

Analiticamente, la nuova norma prevede il conseguimento del titolo di «specialista» all’esito di percorsi formativi almeno biennali ovvero per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. Le modalità di svolgimento dei percorsi formativi sono demandate al regolamento attuativo ed è prevista la loro organizzazione presso le facoltà di giurisprudenza con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione ai fini del conseguimento del titolo di specialista.

Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno 8 anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi 5 anni.

Spetta al CNF la valutazione, condizionante il riconoscimento del titolo di specialista, in ordine alla partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli idonei a comprovare la maturata esperienza professionale. Una volta conseguito il titolo, questo può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi che saranno definiti dall’emanando regolamento.

L’espresso riconoscimento, a livello legislativo, della specializzazione forense non mira a creare aree di riserva a vantaggio di ristrette elite professionali; al contrario, è funzionale a tutelare l’affidamento del cittadino sulla professionalità dell’avvocato, favorendo, al contempo, l’acquisizione di saperi specialistici che sono, in quanto tali, garanzia di migliore qualità della prestazione. Con tale strumento si ritiene di raggiungere un equilibrio tra l’unità della professione di avvocato, che rimane assolutamente tale, e la improrogabile necessità di qualificare i settori di attività a vantaggio dell’utente.

Quella perseguita dal legislatore è, pertanto, una finalità di tutela dell’interesse della collettività alla qualità della prestazione professionale, in funzione della quale si giustifica il particolare rigore del percorso studiato per l’acquisizione del titolo di specialista, non imperniato sulla meccanica acquisizione dello stesso per il solo fatto del possesso di una certa anzianità di esercizio professionale.

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