Riforma forense, il procedimento disciplinare e il processo penale costituiscono giudizi autonomi e separati

Redazione 04/01/13
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Lilla Laperuta

Nel nuovo statuto dell’avvocatura approvato lo scorso 21 dicembre si afferma che la procedura e le valutazioni del procedimento disciplinare sono separati da quelli dell’eventuale processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti (art. 54).

Tuttavia, si prevede la sospensione a tempo determinato del procedimento disciplinare, se, agli effetti della decisione, si renda necessario acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni, a prescindere se se ci sia stato un esito del giudizio penale. Durante questo lasso temporale il processo disciplinare dunque non potrà proseguire e solamente al compimento del periodo determinato potrà decorrere il termine di prescrizione.

Parallelamente è stabilito che, se nel corso del procedimento disciplinare emergono profili di responsabilità penale a carico dell’avvocato incolpato in relazione a un reato procedibile d’ufficio gli stessi organi della procedura dovranno informarne l’autorità giudiziaria

Laddove il processo penale si concluda con una condanna e con la pena accessoria dell’interdizione dalla professione, e contestualmente anche il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione, le due misure decorreranno contemporaneamente

Il procedimento disciplinare ed il processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti rappresentano dunque giudizi autonomi e quindi separati. Il successivo articolo 55 pone, tuttavia, delle eccezioni a questa regola stabilendo che il procedimento disciplinare conclusosi prima del processo penale con un provvedimento definitivo possa essere riaperto a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.

In particolare due sono i casi di riapertura contemplati dalla norma:

a) se erano state irrogate sanzioni disciplinari e l’avvocato, per gli stessi fatti è poi stato assolto in sede penale (con le formule «perché il fatto non sussiste» o «perché l’imputato non lo ha commesso»). In tale circostanza deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se in sede disciplinare non erano state irrogate sanzioni disciplinari concludendo per il proscioglimento e l’avvocato è stato invece condannato in sede penale per un reato non colposo. Si richiede in tal caso che il giudizio penale si sia fondato su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare non valutati dal consiglio distrettuale di disciplina Ricorrendo tale circostanza i nuovi fatti saranno liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

 

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