Riforma forense: il CNF sottolinea l’incompatibilità della professione di avvocato con l’attività di amministratore di condominio

Redazione 14/02/13
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha aggiornato le FAQ (Frequently Asked Questions) sul nuovo ordinamento professionale forense (L. 247/2012, in vigore dal 2 febbraio scorso) con ulteriori indicazioni sollecitate dai quesiti inoltrati dai vari Consigli dell’Ordine. In queste chiarisce la incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’attività di amministratore di condominio, che costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale, requisiti indicativi della normalità dell’esercizio della stessa, in relazione alla sua attitudine a procurare reddito. Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni non regolamentate (L. 4/2013), che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo. Spiega il CNF come, sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa, tra le quali non compare l’attività di amministratore di condominio.

Viene così modificata l’impostazione precedente a favore della compatibilità, motivata tra l’altro dal fatto che in assenza di un albo degli amministratori di condominio il professionista potesse svolgere le connesse attività permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Le ragioni della stretta sul regime delle incompatibilità imposta dalla legge di riforma della professione forense vanno ricercate, nella necessità di rinforzare le garanzie di autonomia e di indipendenza dell’avvocato. La ratio della disciplina delle incompatibilità è, infatti, quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicché, ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione periodica in ragione della continuità del rapporto professionale.

Dunque, allo stato la professione di avvocato risulta incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita altresì l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento