Riforma della giustizia tributaria: punti cardine e nuovi auspici

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A cura di Avv. Maurizio Villani, Avv. Federica Attanasi

La legge 31 agosto 2022 n. 130 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 1° settembre 2022, n. 204, in vigore dal 16 settembre 2022), ha introdotto innumerevoli disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario.

Più nel dettaglio, la legge di riforma della giustizia e del processo tributario, si è posta come finalità quella di dare attuazione agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto delle scadenze dallo stesso previste.

A tale scopo, gli obiettivi, incentrati sul miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e sulla riduzione del contenzioso in Corte di Cassazione, sono stati raggiunti puntando proprio sulla revisione dell’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e sull’introduzione di istituti processuali volti non solo a ridurre il contenzioso esistente, ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.

È pressoché evidente, infatti, che la causa dell’attuale crisi della giustizia tributaria è da rinvenirsi sia nella tipologia in sé del rito processuale che nella vigenza di una normazione sostanziale di difficile applicazione perché soggetta a continui mutamenti e non sempre di buona qualità, non consentendo la piena rispondenza dello speciale giudizio ai classici canoni del “giusto processo” previsti dall’articolo 111 della Costituzione.

Ne discende, dunque, che, per superare tale crisi, il punto di partenza non può che essere quello di migliorare la qualità del giudizio adeguandolo al modello del “giusto processo”, sia formalmente che sostanzialmente.

      Indice 

  1. Le direttrici della riforma 
  2. Conclusioni 

Le direttrici della riforma

Ciò posto, le principali linee direttrici della riforma in commento possono così essere schematizzate:

  • Nuova denominazione delle Commissioni tributarie in “Corte di giustizia tributaria”: la legge di riforma della giustizia e del processo tributario ha, in primis, modificato la definizione di “Commissione tributaria”, nelle sue varie articolazioni provinciali e regionali, con quella, più processuale, di “Corte di giustizia tributaria di primo grado e Corte di giustizia tributaria di secondo grado”;
  • Magistrati tributari: con la legge n. 130/2022 è stata prevista, inoltre, la figura del magistrato tributario. In altri termini, l’esercizio della giurisdizione tributaria di merito è stato affidato a giudici tributari togati presenti nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022 e a magistrati tributari di nuovo nomina, per un organico complessivo che consterà di 576 unità (448 in primo grado e 128 in secondo grado).

Com’è noto, a normativa previgente, la giustizia tributaria era composta da giudici a tempo parziale e questo – chiaramente – non ne tutelava la professionalità (situazione davvero incresciosa atteso il delicato settore, caratterizzato da un elevatissimo tecnicismo delle questioni trattate).

Ciò posto, con la riforma in commento, è stato previsto che l’assunzione del magistrato tributario debba avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami.

In particolare, con riferimento all’organico, dei complessivi 576 magistrati tributari, è stato disposto che:

  • nel 2023 vi sarà l’assunzione per opzione, dopo la procedura di interpello, di 100 magistrati attualmente in servizio (50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature), purché non abbiano compiuto 60 anni e non abbiano subito un giudizio di demerito. Per favorire l’opzione, ai nuovi magistrati tributari è prevista, in aggiunta allo stipendio, una ulteriore indennità pari al compenso fisso mensile per 24 mesi dalla data di immissione nelle funzioni;
  • per le restanti 476 unità, saranno indetti concorsi, per n. 68 unità ogni anno, per gli anni dal 2024 al 2030.

Per i primi tre bandi di concorso, è prevista una riserva di posti del 30% a favore degli attuali giudici tributari onorari, iscritti nel ruolo speciale del 2011 alla data dell’01/01/2022 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a 4 anni;
  2. presenza nel ruolo unico da almeno 6 anni;
  3. non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

Il concorso pubblico verterà su tre prove scritte (due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario) e una prova orale concernente quattordici materie (diritto tributario e diritto processuale tributario, diritto civile e diritto processuale civile, diritto penale, diritto costituzionale e diritto amministrativo, diritto commerciale e fallimentare, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale pubblico e privato, contabilità aziendale e bilancio ed elementi di informatica giuridica), oltre la lingua straniera (indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra inglese, spagnolo, francese e tedesco).

Al concorso saranno ammessi i laureati in Giurisprudenza e in Scienze dell’economia o in Scienze economico-aziendali (o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati). Sarà, altresì, necessario non essere stati dichiarati per 3 volte non idonei nel concorso. Il concorso si svolgerà con cadenza annuale e sarà bandito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determinerà il numero dei posti messi a concorso;

  • il ruolo degli attuali giudici tributari onorari alla data dell’01/01/2022 è ad esaurimento. I giudici tributari onorari, non vincitori di concorso pubblico, continueranno a percepire soltanto un emolumento mensile fisso ed un emolumento a sentenza depositata; i suddetti compensi non potranno superare in ogni caso 72.000 euro lordi annui;
  • ai nuovi magistrati tributari si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento giudiziario;
  • i componenti degli organi di giustizia tributaria, indipendentemente dalle funzioni svolte, cesseranno dall’incarico, in ogni caso, al compimento del 70° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2027;
  • per la cessazione dall’incarico è prevista una fase transitoria dal 2023 fino al 2026, a partire dai 74 anni fino ai 71 (décalage). Fino al 31 dicembre 2026, cesseranno dall’incarico, in ogni caso:
  1. il 1° gennaio 2023, coloro che abbiano compiuto 74 anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023;
  2. il 1° gennaio 2024, coloro che abbiano compiuto 73 anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo di età nel corso dell’anno 2024;
  3. il 1° gennaio 2025, coloro che abbiano compiuto 72 anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025;
  4. il 1° gennaio 2026, coloro che abbiano compiuto 71 anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026;
  • per i magistrati tributari di nuova nomina è previsto un tirocinio formativo di almeno 6 mesi presso le Corti di giustizia tributaria;
  • per i giudici e i magistrati tributari è prevista la formazione continua con cadenza periodica, organizzata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  • lo stipendio annuo lordo, stabilito per legge, per i magistrati tributari vincitori di concorso pubblico è indicato nella tabella F-bis del D.lgs. n. 545/1992; le tabelle C, D ed E del D.lgs. n. 545/1992 sono abrogate;
  • il trattamento economico dei magistrati tributari sarà a tutti gli effetti parificato a quello dei magistrati della giustizia ordinaria (civile e penale), anche ai fini pensionistici. La tabella F-bis del D.lgs. n. 545/1992 indica lo stipendio annuo lordo per i magistrati tributari vincitori di concorso pubblico, stabilito per legge mentre le tabelle C, D ed E del D.lgs. n. 545/1992 sono abrogate.
  • Giudice Monocratico: con la legge di riforma in commento è stata, altresì, istituita la figura del giudice monocratico, solo in primo grado e con udienza a distanza, per le cause fino a 3.000 euro, al netto di sanzioni e interessi (sono oltre il 40% dei ricorsi); tale semplificazione non è applicabile nel caso in cui il valore non sia determinabile.

Tale disciplina si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tanto chiarito, seppur la figura del giudice “unico” sia nata con il dichiarato fine di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, in tale contesto, non può non segnalarsi qualche perplessità, in considerazione del fatto che la soglia del valore di 3.000 euro, obiettivamente, risulta molto ridotta e solo in minima parte idonea a contribuire alla riduzione delle cause tributarie di primo grado.

  • Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: è stato previsto, inoltre, un rafforzamento dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria. Dal 1° gennaio 2023, infatti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria avrà un proprio ed autonomo Ufficio ispettivo ed istituirà l’Ufficio del massimario nazionale. In particolare:
  • l’Ufficio ispettivo, con il semplice supporto del MEF (non più previa intesa come inizialmente proposto in sede di disegno di legge), potrà svolgere un’attività di controllo presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza;
  • l’Ufficio del Massimario nazionale avrà, invece, il compito di garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un’apposita banca dati che consentirà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l’eventuale esito delle controversie.
  • Misure per assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale: in ogni caso, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31/01/2023 dovrà individuare le sedi delle Corti di giustizia tributaria nelle quali non sarà possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale, nonché provvedere alle assegnazioni d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, dei giudici tributari onorari, non vincitori di concorso pubblico, ai quali spetta un’indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi aggiuntiva del compenso fisso.
  • Prova testimoniale in forma scritta: tra le novità più importanti della riforma della giustizia tributaria attuata dalla L. n. 130/2022, si annovera, inoltre, la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale in forma scritta, in presenza di specifici presupposti.

Nello specifico, l’articolo 4, comma 1, lett. c) della L. n. 130/2022 ha sostituito il comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato “Poteri delle commissioni tributarie”, che disponeva al comma 4, che “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”, così rappresentando una delle criticità più dibattute e controverse del panorama processuale tributario.

Pertanto, a far data dal 16 settembre (giorno di entrata in vigore della Legge n. 130 del 31 agosto 2022) anche nei processi tributari, ha fatto ufficialmente ingresso la prova testimoniale scritta con le forme di cui all’art. 257-bis del codice di procedura civile.

Tale novità rappresenta un traguardo importante – seppur con dei limiti – per garantire l’equità del processo tributario, atteso che il divieto previgente rappresentava un vulnus al principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, incompatibile con il principio del giusto processo, così come è stato rammentato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’ammissione delle prove testimoniali nell’ambito del processo tributario è da considerarsi doverosa quando la stessa risulti indispensabile per il corretto esercizio del diritto di difesa (decisione n. 73053 del 2006 Jussila contro Finlandia).

  • Conciliazione giudiziale e condanna alle spese: il legislatore, con la legge di riforma in commento ha, inoltre, previsto che qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, resteranno a carico di quest’ultima le spese del giudizio, maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.
  • Reclamo-mediazione: in relazione a tale istituto sono state introdotte le seguenti novità:
  1. in caso di rigetto del reclamo-mediazione (art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992) è stata prevista la condanna ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario fiscale che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione;
  2. per le controversie soggette a reclamo-mediazione, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, la Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
  • Procedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto: con la legge n. 130/2022, l’istituto della sospensione dell’atto impugnato, disciplinato dall’art. 47, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato interessato dalle seguenti modifiche:
  1. l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione deve sempre essere fissata entro 30 giorni dalla richiesta e ne deve essere data comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima;
  2. l’udienza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia, come purtroppo spesso è avvenuto in questi anni in maniera poco corretta dal punto di vista processuale;
  3. il collegio provvede sulla domanda cautelare nella stessa udienza di trattazione della relativa istanza;
  4. la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollettino di affidabilità fiscale” ai fini ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ex art. 9-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96). Il punteggio di affidabilità deve essere pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili;
  5. in caso di accoglimento dell’istanza cautelare di cui all’art. 47, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sospensione opera anche in relazione alla riscossione mediante iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.
  • Udienza a distanza: a partire dall’01 settembre 2023, è disciplinata in modo più organico e preciso la video-udienza. Secondo le modalità applicative della riforma:
  • sia per la trattazione in Camera di consiglio che per la discussione in pubblica udienza, è data facoltà a tutti di operare da remoto, anche ai giudici e al personale amministrativo; in ogni caso, laddove si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della Corte di giustizia tributaria;
  • la partecipazione alle udienze può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o con apposita istanza da depositare in segreteria almeno 20 giorni liberi prima della data di trattazione (viene, dunque, rimosso l’obbligo di notificare alle parti costituite l’istanza di udienza a distanza prima della comunicazione dell’avviso di trattazione);
  • l’udienza a distanza può avvenire solo se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenersi presso la sede delle Corti di giustizia tributaria contenuta nell’art. 34, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
  • le udienze tenute dal giudice monocratico e le sospensive si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta presso la sede della Corte di giustizia tributaria. Il giudice decide su tale richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione;
  • le regole tecnico-operative dell’udienza a distanza sono quelle contenute nel decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020 e possono essere modificate in ogni momento anche tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, d’intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

In definitiva, per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023 tutte le udienze monocratiche e di sospensiva si terranno da remoto; le altre udienze, invece, si terranno da remoto solo salvo richiesta di tutte le parti.

  • Istituzione presso la Corte di Cassazione di una sezione ad hoc destinata alla materia tributaria: un’ulteriore importantissima novità introdotta dalla legge di riforma della giustizia e del processo tributario è da rinvenirsi nell’istituzione di una sezione ad hoc presso la Corte di Cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

Peraltro, è stata prevista, a determinate condizioni, una definizione agevolata dei soli giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (circa 47.000 – prima fase della c.d. pace fiscale).

Precisamente, secondo la disposizione normativa introdotta dalla legge di riforma (art. 5, comma 1 e 2), i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione sono definibili:

  • con il pagamento di un importo pari al 5% del valore, nelle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il cui valore della controversia non sia superiore a 100.000 euro;
  • con il pagamento di un importo pari al 20% del valore, nelle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il cui valore della controversia non sia superiore a 50.000 euro.

Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse. Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (16 settembre 2022), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del citato articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  • Onere della prova e motivazione della sentenza: in base a quanto previsto dalla legge di riforma in commento, l’Ufficio fiscale dovrà, altresì, sempre provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato (d. onere della prova) senza alcuna inversione a danno del contribuente, mentre spetterà, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Ne consegue che la decisione del giudice dovrà essere fondata su elementi di prova che emergono nel giudizio, così da annullare l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

  • Interpello: infine, per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato per l’interpello il limite di 20 milioni di euro è stato ridotto a 15 milioni di euro.

2. Conclusioni

In conclusione, la riforma della giustizia tributaria, invocata da molto tempo e così a lungo attesa, se da un lato, probabilmente, ha tradito talune aspettative, dall’altro sta certamente rappresentando uno strumento di miglioramento del sistema, che senza dubbio sta già incidendo positivamente su diversi aspetti del suo funzionamento.

In ogni caso, si auspica che, de iure condendo, il legislatore allarghi le maglie della riforma, così da rendere ancora più efficiente il sistema giustizia e consentire di ridurre in maniera efficace il carico di contenzioso fiscale in tutti i gradi di giudizio, oltre che intervenire con maggiore attenzione sulla disciplina del procedimento amministrativo con lo scopo di dare anche ulteriore effettività al contraddittorio endoprocedimentale.

 

Avv. Maurizio Villani

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