Indice
- Speditezza e riduzione del contenzioso in Cassazione
- UE e PNRR
- Le novità
- Effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
- Il rinvio pregiudiziale in Cassazione
- La sezione tributaria della Cassazione
1. Speditezza e riduzione del contenzioso in Cassazione
La riforma, che si dipana in 16 articoli e un allegato, centrando gli obiettivi predisposti dal PNRR, focalizzati sul miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e della riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, novella l’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria, introducendo istituti processuali, preordinati a equiparare la giurisdizione tributaria alle ulteriori giurisdizioni, a deflazionare il contenzioso esistente, a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.
2. UE e PNRR
La riforma tributaria del 2022 attua le indicazioni fornite dall’Europa, sul presupposto che una giustizia tributaria conforme ai principi del giusto processo contribuisce a sostenere l’intero sistema Paese in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri. Nel PNRR il Governo italiano si è infatti proposto l’obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria nella finalità di ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione, quindi consentire una loro trattazione più spedita. Il PNRR muove dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario rappresenti una componente notevole dell’arretrato della Cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto sovente le decisioni della Cassazione conducano all’annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali (nel 47% dei casi nel 2020).
3. Le novità
La riforma, la cui competenza nel settore giustizia afferisce la sola Corte di Cassazione mentre per il primo e secondo grado di giudizio riguarda il Mef contempla, tra le novità:
- la ridenominazione degli organi di giustizia tributaria in Corti tributarie di primo e di secondo grado con l’introduzione di un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami. Viene pure disciplinata la possibilità degli attuali giudici togati di transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale (la possibilità riguarda una quota di 100 giudici togati: 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature);
- in ambito processuale viene previsto che le controversie di modico valore siano devolute a un giudice monocratico;
- è rafforzata la conciliazione giudiziale;
- viene definitivamente superato il divieto di prova testimoniale;
- si potenzia il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata solamente alla trattazione delle controversie tributarie.
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4. Effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Di notevole interesse è l’articolo 2 del testo, il quale, al c. 5 dell’art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 aggiunge che la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”, cioè i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all’arti. 9-bis del d.l. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
5. Il rinvio pregiudiziale in Cassazione
L’intervento normativo appare particolarmente significativo, pure in considerazione della circostanza che allo stesso si accompagnerà l’introduzione (da parte del decreto legislativo attuativo della delega al Governo per la riforma del processo civile) dell’istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione, in base al quale, sulla scorta di riuscite esperienze straniere (in specie l’ordinamento francese che conosce la “saisine pour avis”), il giudice tributario, in presenza di una questione di diritto nuova, la quale evidenzi una notevole difficoltà ermeneutica, e che appaia probabile che si verrà a porre in plurime controversie, potrà chiedere alla Corte di legittimità l’enunciazione di un principio di diritto.
6. La sezione tributaria della Cassazione
L’articolo 3 rubricato “Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione”, istituisce presso la stessa una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria, precisando che il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati a detta sezione civile.
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