Riforma della giustizia tributaria

Scarica PDF Stampa
Un tema che impegnerà moltissimo il Parlamento nel 2022 è la riforma della giustizia tributaria, è una e milestone del 2022 e dunque deve essere portata a termine entro l’anno“.

Lo ha detto la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in audizione martedì 15 febbraio 2022 presso la Commissione Giustizia nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del PNRR.

È una competenza – ha proseguito Cartabia – che il Ministero della Giustizia condivide con il Mef.

È già al lavoro una Commissione con i rappresentanti di entrambi i Ministeri presieduta dal professor della Cananea che adesso dovrebbe tradursi in un elaborato da presentare al Parlamento.

Per questa riforma la strada che stiamo ipotizzando è quella di una legge immediatamente precettiva, dunque non una legge delega, perché la Commissione Europea chiede il completamento della riforma tributaria entro il 2022, per cui non ci sarebbe tempo per il processo in due fasi richiesto all’attuazione della delega“.

Quando si auspica giustamente la riforma strutturale della giustizia tributaria, oggi gestita ed organizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è utile rileggere gli articoli che disciplinano la nomina degli attuali giudici tributari, oggi nominati su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Appunto per questo occorre rileggere i seguenti importanti articoli.

A. Articolo 9 del Decreto Legislativo n. 545/1992
Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie

  1. I componenti delle commissioni tributarie immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l’ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. In ogni altro caso alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
  2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4e 5per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.
    2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
  1. Alla comunicazione di disponibilità all’incarico deve essere allegata la documentazione circa l’appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 8 .
  2. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all’incarico.
  3. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.
  4. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.

B. Articolo 4 del Decreto Legislativo n. 545/1992
I giudici delle commissioni tributarie provinciali

  1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:
  2. i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
  3. i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
  4. gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
  5. coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
  6. coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili;
  7. coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;
  8. coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
  9. gli appartenenti alle categorie indicate nell’articolo 5;
  10. coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
  11. gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni. 

 C. Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 545/1992
I giudici delle commissioni tributarie regionali

  1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:
  2. i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
  3. i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico ragionieristiche, in servizio o a riposo;
  4. i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;
  5. gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;
  6. gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall’incarico dopo almeno sette anni di servizio (ex SECIT);
  7. i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
  8. coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.

In definitiva, alla luce della normativa sopra esposta, pur rispettando tutte le professionalità sopra indicate, può accadere che, per esempio, sulla difficile e complessa normativa del Superbonus 110%, in continua evoluzione, potrà decidere un Collegio giudicante presieduto da un Giudice militare e composto da un Pubblico Ministero e da un ex Ufficiale della Guardia di Finanza.

Ebook consigliato 

RIFORMA GIUSTIZIA E PROCESSO TRIBUTARIO
La Riforma della giustizia e del processo tributario, nasce la quinta magistratura; eBook in pdf di 139 pagine. Maggiori informazioni.

In promo del 11%  fino al 30/09/2022
16,90 € + iva
al posto di 18,90 € + iva

Acquista ora

Avv. Maurizio Villani

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento