Riforma del lavoro: sanzioni per il fenomeno delle dimissioni in bianco e sostegno alla genitorialità

Redazione 06/04/12
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Biancamaria Consales

L’articolo 55 del disegno di legge che riforma il mercato del lavoro è volto a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e nei primi anni di maternità. Tale articolo, tuttavia, estende l’ambito di applicazione della normativa in via generale e dunque a prescindere dal fatto di essere o meno un genitore.

Le ipotesi contemplate sono essenzialmente due:

a) durante il periodo di gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore (in caso di adozione o di affidamento), l’efficacia delle dimissioni delle lavoratrici, ma anche le risoluzioni consensuali, sarà sospensivamente condizionata alla convalida del Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente per territorio (nelle ipotesi riportate dall’art. 55, comma 4, del d.lgs. 151/2001);

b) al di fuori delle predette ipotesi, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto sarà, invece, sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità che dovranno essere individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dunque, anche l’ambito oggettivo di applicazione della tutela viene esteso, in quanto nella normativa attualmente in vigore,
la presunzione di non spontaneità delle dimissioni, apparentemente volontarie, presentate dalla lavoratrice, in conseguenza dello stato di soggezione in cui viene a trovarsi nei riguardi del datore di lavoro, è limitata al primo di anno di vita del bambino (piuttosto che tre).

Il comma 3 dell’art. 55 del suddetto disegno di legge individua, poi, un’altra modalità volta, in ogni caso, a subordinare l’efficacia delle dimissioni: la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto trasmessa telematicamente al Centro per l’Impiego.

Incisivo è l’impianto sanzionatorio collegato alle dimissioni in bianco, per le quali il disegno di legge ipotizza l’introduzione di una specifica sanzione amministrativa (facendo comunque salvi gli eventuali rilievi di carattere penale) a carico del datore di lavoro; pertanto, il datore di lavoro che abusa del foglio in bianco fatto siglare dal lavoratore o dalla lavoratrice per simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del contratto commetterà un reato e sarà punito anche con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, accertata e irrogata dalle Direzioni territoriali del lavoro.
In merito, poi, alle disposizioni poste a sostegno della genitorialità (art. 56 del disegno di legge di riforma del lavoro), esse si concretizzano in due specifici interventi di carattere economico-sociale, così sintetizzabili:

a) per potenziare un ruolo di maggior condivisione nella cura dei figli da parte di entrambi i genitori, viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, ovvero un periodo retribuito di 3 giorni continuativi di cui potrà usufruire il padre che lavora, entro 5 mesi dalla nascita del figlio;

b) la partecipazione delle donne al lavoro sarà facilitata mediante l’introduzione di voucher (buoni) per la prestazione di servizi di baby-sitting, che potranno essere chiesti dalle lavoratrici in maternità dalla fine della maternità obbligatoria e per gli 11 mesi successivi. La richiesta è tuttavia alternativa rispetto alla fruizione del congedo parentale facoltativo. Probabilmente, la ratio di tale ultima disposizione è quella di accelerare o facilitare il possibile rientro in servizio della lavoratrice, per evitare che la maternità possa avere ripercussioni sulla carriera lavorativa.

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