Quando il giudice di appello, che riforma una sentenza di assoluzione in condanna, non ha l’obbligo di motivare in modo rafforzato? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
1. La questione: mancata motivazione rafforzata
La Corte di Appello di Catania, in riforma di una sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Ragusa, con la quale l’imputato era stato assolto dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale perché il fatto non costituisce reato, lo dichiarava colpevole dei reati suddetti, condannandolo alla pena di anni di tre di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, nonché alle pene accessorie di legge per la medesima durata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la mancanza di una motivazione rafforzata, necessaria in caso di ribaltamento di pronuncia assolutoria, al fine di evidenziare la diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, già ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Cosa cambia nel processo penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022).
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3. Conclusioni: non è necessaria una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il giudice di appello, che riforma una sentenza di assoluzione in condanna, non ha l’obbligo di motivare in modo rafforzato.
Si afferma difatti in tale provvedimento, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il giudice di appello, che riforma una sentenza di assoluzione in condanna, non è obbligato a fornire una motivazione rafforzata se la pronuncia assolutoria è generica e assertiva, poiché in tal caso non vi è possibilità di confutare argomenti alternativi del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica ad essere adeguatamente argomentata.
Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se, in presenza di una pronuncia di questo genere, i giudici di seconde cure siano tenuti a fornire una motivazione rafforzata (o meno).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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